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Provvedimento

Deliberazione n. 328 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 28 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le società devono impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e conservarne, ove acquisito in chiaro, una copia per finalità probatorie per dodici mesi, adottando misure idonee a impedire l'identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 29 aprile 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e non assistito dal consenso alla diffusione.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il Garante ha richiamato l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell'Autorità.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata e protocollata presso l'Ufficio del Garante. Essa indicava Instagram e Telegram quali piattaforme presso le quali sussisteva il rischio di diffusione del materiale. Il testo del provvedimento non riporta il contenuto identificativo della segnalazione né ulteriori dettagli sul materiale, coerentemente con la necessità di tutelare gli interessati.

Misure urgenti adottate il 28 aprile 2026

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 206 e 207 del 28 aprile 2026. Le misure impartite ai gestori sono state due:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • identificazione del materiale attraverso la trasmissione in formato hash, così da consentire l'attuazione delle misure di contrasto senza rendere necessario, nel testo del provvedimento, riprodurre o diffondere il contenuto sessualmente esplicito;
  • prescrizione di conservare l'eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all'Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 28 aprile 2026.

Ratifica dell'Autorità

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 206/2026 e 207/2026 adottati d'urgenza dal dirigente.

La ratifica conferma l'efficacia delle misure nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria e non indica ulteriori termini diversi dal termine di conservazione probatoria di dodici mesi previsto nelle determinazioni urgenti.

Punti principali

Segnalazione dell'interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo un intervento presso Instagram e Telegram.

Intervento d'urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 28 aprile 2026 le determinazioni nn. 206 e 207, imponendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le piattaforme sono state prescritte di conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 29 aprile 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali adottate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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