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Provvedimento

Deliberazione n. 326 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 27 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato

Il provvedimento n. 326 del 29 aprile 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Presupposto normativo e segnalazione

L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021, convertito dalla l. 205/2021. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

La persona interessata ha presentato una segnalazione chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e X. Il provvedimento dà atto che l’Autorità ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’ipotesi disciplinata dall’art. 144-bis del Codice.

Adozione delle misure urgenti

Ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, il Garante deve decidere sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento. L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Il 27 aprile 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 202 e 203, successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.

Misure imposte alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno imposto alle società destinatarie:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
  • la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione alle sole finalità probatorie;
  • l’applicazione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per rendere non direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica del Garante

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni nn. 202 e 203 adottate d’urgenza il 27 aprile 2026.

Il provvedimento è quindi di natura correttiva e preventiva: non quantifica né irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ma consolida le misure immediate dirette a prevenire la diffusione del materiale e a preservare eventuali elementi probatori con garanzie di minimizzazione dell’identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram e X.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Il 27 aprile 2026 il dirigente competente ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Obbligo di conservazione a fini probatori

Le società sono state inoltre obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure adottate.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 326 del 29 aprile 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 202 e 203 del 27 aprile 2026.

Come è indicizzato

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