Deliberazione n. 324 del 29/04/2026
Provvedimento del 29 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 24 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le piattaforme devono impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 24 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021, convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito che lo riguarda possa essere inviato, ceduto, pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
La stessa disposizione stabilisce che il Garante debba decidere sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità presso Facebook, Instagram e Telegram.
Il Garante ha verificato la compatibilità dei fatti rappresentati con la disciplina dell’art. 144-bis e ha attivato il procedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Misure urgenti imposte ai gestori
Con le determinazioni nn. 199 e 200 del 24 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le seguenti misure:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, per consentire l’individuazione e il blocco del contenuto senza richiedere, secondo quanto riportato nel provvedimento, la diffusione del materiale in chiaro;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
- durata della conservazione pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- impiego di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 24 aprile 2026.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 29 aprile 2026, ha ratificato le determinazioni nn. 199/2026 e 200/2026.
La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti rivolte ai tre gestori, finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali evidenze necessarie per finalità probatorie, nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Sanzioni e ulteriori prescrizioni
Il provvedimento esaminato non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR. La misura adottata consiste nella ratifica delle ingiunzioni e prescrizioni urgenti già impartite alle piattaforme ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy e dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Il 24 aprile 2026 il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 29 aprile 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 199 e 200 del 24 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Come è indicizzato
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