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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/281

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)]

Normativa europea32019R0281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" nel registro delle DOP dell’Unione. La Commissione constata che la domanda, presentata dal Regno Unito e pubblicata a livello UE, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Registrazione della denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" e al prodotto agricolo/alimentare da essa designato, classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti oltre a quelli ricompresi nella registrazione.

Registrazione della denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda pubblicata, la Commissione iscrive la denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" nel registro delle denominazioni di origine protette.

Presupposti e contesto procedurale

La domanda di registrazione è stata presentata dal Regno Unito ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando rilevante evidenzia che, decorso il periodo di opposizione previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione; ciò consente alla Commissione di procedere alla registrazione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" è registrata come DOP. La denominazione individua un prodotto compreso nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto che contiene le modalità di applicazione del regolamento quadro sui regimi di qualità.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento nazionale degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

La denominazione "The Vale of Clwyd Denbigh Plum" è iscritta nel registro come denominazione di origine protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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