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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/251

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32019R0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze del giudice dell’Unione relative a Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 per escludere tale società dall’applicazione dei dazi antidumping sui tubi senza saldatura originari della RPC. Prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping già pagati e fissa il tasso di interesse di mora applicabile ai rimborsi. Aggiorna inoltre la tabella delle società collaboranti e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime antidumping sui tubi senza saldatura di ferro o acciaio originari della RPC per escludere Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e disciplina del rimborso/sgravio dei dazi già riscossi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura di ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, con specifico riferimento ai prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e ai dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Incide sui soggetti importatori e sulle autorità doganali nazionali per le domande di rimborso o sgravio. L’effetto della modifica è retroattivo al 9 dicembre 2015; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regime antidumping sui tubi senza saldatura originari della RPC e trattamento di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 dà attuazione alle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia relative alle misure antidumping sui tubi senza saldatura di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Alla luce della giurisprudenza richiamata e del principio di esecuzione delle sentenze ex articolo 266 TFUE, la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 per escludere Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’ambito dei dazi antidumping.

Contesto giurisprudenziale e motivazione della modifica

Il regolamento richiama la sequenza delle decisioni giudiziarie: il regolamento (CE) n. 926/2009 aveva istituito dazi antidumping definitivi sui tubi senza saldatura originari della RPC; con sentenza del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 il Tribunale aveva annullato tale regolamento nella parte relativa alle esportazioni di Hubei e alla riscossione dei dazi provvisori; successivamente, la Corte di giustizia, con sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, ha confermato la decisione del Tribunale. Nel frattempo la Commissione aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, prorogando i dazi in esito a riesame in previsione della scadenza. A seguito di ulteriori contenziosi, il Tribunale, con sentenza del 18 ottobre 2018 nella causa T-364/16, ha chiarito che, pur essendo cessata la riscossione dei dazi sui prodotti fabbricati da Hubei in esecuzione delle sentenze precedenti, il regolamento 2015/2272, in quanto non annullato, doveva essere formalmente modificato o abrogato.

Rimborso o sgravio dei dazi e interessi di mora

L’articolo 1 stabilisce che i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd sono rimborsati o sgravati. Le istanze devono essere presentate alle autorità doganali nazionali secondo le regole della normativa doganale vigente. Il regolamento disciplina anche gli interessi di mora dovuti in caso di rimborso: il tasso applicabile è quello delle principali operazioni di rifinanziamento della BCE, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vigente il primo giorno del mese di scadenza, aumentato di un punto percentuale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272

L’articolo 2 interviene sul testo del regolamento (UE) 2015/2272. In primo luogo, riscrive l’articolo 1, paragrafo 2, confermando le aliquote vigenti per le altre categorie di operatori: 17,7% per Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., 27,2% per le altre società collaboranti elencate nell’allegato e 39,2% per tutte le altre società. Per Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, invece, non si applicano dazi antidumping e viene attribuito il codice addizionale TARIC C129.

Aggiornamento dell’allegato con le società collaboranti

La stessa disposizione sostituisce l’allegato del regolamento 2015/2272 con un nuovo elenco di società collaboranti cinesi, tra cui imprese localizzate a Handan, Hengyang, Zhangjiagang, Jiangyin, Chengdu, Shenyang, Suzhou, Tianjin e Wuxi. Tale elenco rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 27,2% prevista per le "altre società che hanno collaborato".

Entrata in vigore, efficacia temporale e applicazione negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica introdotta dall’articolo 2 produce effetti dal 9 dicembre 2015, con conseguente rilevanza retroattiva per la posizione di Hubei e per l’assetto delle misure antidumping nel periodo interessato. Il testo finale ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione di Hubei dal dazio antidumping e rimborso/sgravio

L’articolo 1 dispone che i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni del prodotto in esame da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, sono rimborsati o sgravati. Le domande devono essere presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.

Interessi di mora sui rimborsi

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che, quando il rimborso dà diritto agli interessi di mora, il tasso applicabile è quello praticato dalla BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, vigente il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2272: restano confermate le aliquote del 17,7% per Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., 27,2% per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e 39,2% per tutte le altre società; per i prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd non si applicano dazi antidumping e il codice addizionale TARIC è C129.

Aggiornamento dell’allegato con le società collaboranti

L’articolo 2 sostituisce anche la tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2272 con un nuovo elenco di imprese cinesi collaboranti, tra cui Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co., Ltd, Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd, Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd, Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory, Jiangyin Metal Tube Making Factory, Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd., Shenyang Xinda Co., Ltd., Suzhou Seamless Steel Tube Works, Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO), Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd., Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd., Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd e Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd, Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecontenzioso e esecuzione delle sentenzedazi all'importazione

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