Regolamento (UE) 2019/250
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli uniformi per le principali dichiarazioni e certificati richiesti nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria europea. La finalità è semplificare e armonizzare la documentazione che accompagna le procedure di valutazione e verifica dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari, facilitando il lavoro dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e delle autorità nazionali competenti. Vengono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento delle dichiarazioni in caso di modifiche dei sottosistemi e abrogato il previgente regolamento (UE) n. 201/2011.
Modelli armonizzati di dichiarazioni e certificati CE per componenti di interoperabilità e sottosistemi ferroviari, nonché dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti coinvolti nelle procedure di interoperabilità ferroviaria disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/797: fabbricanti o loro mandatari, richiedenti, organismi notificati, organismi designati e organismi di valutazione della conformità. Riguarda i componenti di interoperabilità, i sottosistemi ferroviari e i veicoli ferroviari per quanto concerne le dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all'impiego, le dichiarazioni CE di verifica, le dichiarazioni intermedie di verifica, i certificati correlati e la dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato. Ha applicazione negli Stati membri dell'Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE; contiene regole transitorie differenziate per Stati membri che hanno o non hanno notificato la proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797.
Modelli di dichiarazioni e certificati CE per l'interoperabilità ferroviaria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione completa il quadro della direttiva (UE) 2016/797 fissando modelli uniformi per la documentazione CE utilizzata nelle procedure di interoperabilità ferroviaria. Il considerando evidenzia l'obiettivo di semplificare la valutazione delle domande, agevolare la sorveglianza del sistema ferroviario e assicurare coerenza nella redazione delle dichiarazioni e dei certificati richiesti a fabbricanti, richiedenti e organismi di controllo.
Ambito e finalità
L'atto disciplina la forma e il contenuto delle dichiarazioni e dei certificati relativi ai componenti di interoperabilità, ai sottosistemi ferroviari e alla dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato. Si colloca nel sistema della direttiva (UE) 2016/797 e sostituisce il previgente regolamento (UE) n. 201/2011, con un regime transitorio specifico per alcuni Stati membri in relazione alla proroga del termine di recepimento della direttiva.
Componenti di interoperabilità: dichiarazioni e documenti di accompagnamento
Per i componenti di interoperabilità, il fabbricante o il suo mandatario deve redigere la dichiarazione CE di conformità oppure la dichiarazione CE di idoneità all'impiego secondo il modello dell'allegato I. Le due dichiarazioni possono essere utilizzate con un modello unico, in ragione della natura delle informazioni richieste, e devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione, coincidente con quella della documentazione allegata.
La dichiarazione deve essere corredata:
- del certificato CE di conformità e, se del caso, del certificato CE di idoneità all'impiego;
- della documentazione tecnica prevista dalla decisione 2010/713/UE.
Il modello dell'allegato I richiede, tra l'altro, l'identificazione univoca del componente, i riferimenti alla normativa dell'Unione applicabile, l'indicazione dell'organismo notificato che ha valutato il componente, i certificati e le approvazioni pertinenti, le condizioni d'uso e le restrizioni applicabili, nonché i moduli di valutazione seguiti.
Verifica dei sottosistemi ferroviari
La dichiarazione CE di verifica è disciplinata dall'articolo 5 e deve fondarsi sulle procedure di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e al relativo allegato IV. La dichiarazione, redatta dal richiedente secondo l'allegato II, attesta sotto la sua esclusiva responsabilità che il sottosistema è conforme alla normativa dell'Unione e alle eventuali norme nazionali pertinenti.
Quando il sottosistema era stato inizialmente messo in servizio senza dichiarazione CE di verifica, si applica il modello specifico dell'allegato III. Tale modello tiene conto del fatto che il sottosistema può essere esistito e funzionato prima dell'applicabilità della procedura di verifica CE, e quindi distingue tra parte modificata e parte non modificata.
La dichiarazione CE di verifica deve essere redatta in una lingua ufficiale dell'Unione, nella stessa lingua dei documenti di accompagnamento.
Modifiche dei sottosistemi e aggiornamento della documentazione
Il regolamento dedica due disposizioni specifiche alle modifiche dei sottosistemi.
Per i sottosistemi già muniti di dichiarazione CE di verifica, il richiedente deve:
- analizzare la modifica e valutarne l'impatto sulla dichiarazione;
- aggiornare la dichiarazione o redigerne una nuova se la modifica incide sulla validità di un elemento della stessa;
- attivare una nuova procedura CE di verifica quando la modifica riguarda un parametro fondamentale e ciò sia richiesto dalla direttiva (UE) 2016/797.
Per i sottosistemi messi in servizio senza dichiarazione CE di verifica, la procedura è calibrata sulle sole parti modificate e sulle loro interfacce con le parti non modificate. L'organismo di valutazione della conformità valuta infatti solo le parti alterate e le interfacce, mentre il richiedente deve dichiarare anche che la parte non modificata è rimasta in stato di funzionamento di progetto dalla messa in servizio fino alla data della nuova dichiarazione.
Dichiarazione intermedia di verifica e certificati
L'articolo 8 introduce la dichiarazione intermedia di verifica, che registra il completamento di una fase della procedura di verifica di un sottosistema o di una sua parte. Essa si basa sugli stessi moduli di valutazione utilizzati per il certificato di verifica ed è redatta dall'organismo notificato o designato secondo l'allegato IV.
L'articolo 9 unifica il modello di certificato da utilizzare per:
- il certificato di verifica del sottosistema;
- il certificato CE di verifica;
- il certificato CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.
L'allegato V definisce il contenuto minimo: identificazione dell'oggetto valutato, richiedente, requisiti applicabili, moduli di valutazione, risultati dell'audit, condizioni e limiti d'uso, documentazione di supporto e durata della validità.
Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato
L'articolo 10 disciplina la dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato, che il richiedente deve redigere secondo la struttura dell'allegato VI. La dichiarazione deve attestare che il veicolo, identificato tramite numero europeo del veicolo, numero prenotato o altro sistema concordato, è conforme al tipo autorizzato, alla normativa dell'Unione e alle norme nazionali pertinenti, ed è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie.
Gli allegati della dichiarazione devono includere copie della dichiarazione o delle dichiarazioni CE di verifica del sottosistema o dei sottosistemi interessati.
Numero identificativo ERADIS
L'allegato VII stabilisce la struttura del numero identificativo delle dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e delle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi. Il codice è alfanumerico e si compone di 2 lettere e 24 cifre, articolate in quattro campi:
- codice del paese secondo ISO 3166;
- numero di registrazione nazionale del richiedente;
- anno di rilascio;
- contatore progressivo annuale riferito all'ente che rilascia le dichiarazioni.
Abrogazione e disposizioni finali
Il regolamento (UE) n. 201/2011 è abrogato dal 16 giugno 2019. Tuttavia, il suo allegato continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020 negli Stati membri che abbiano effettuato la notifica prevista dall'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica, in via generale, dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri, con applicazione anticipata dal 16 giugno 2019 negli Stati membri non interessati dalla notifica di proroga. È direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e modelli standardizzati
L'articolo 1 individua i modelli armonizzati per: dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità; procedure CE di verifica dei sottosistemi e relativo modello di dichiarazione CE di verifica; dichiarazione intermedia di verifica; certificati di conformità/idoneità all'impiego e di verifica; dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, dichiarazione CE di conformità, dichiarazione CE di idoneità all'impiego, dichiarazione CE di verifica, sottosistema messo in servizio senza dichiarazione CE di verifica, dichiarazione intermedia di verifica, certificati CE e non CE di conformità/verifica, dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato ed ERADIS ID.
Dichiarazioni CE dei componenti di interoperabilità
L'articolo 3 impone al fabbricante o al mandatario di redigere la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego secondo il modello dell'allegato I e in una lingua ufficiale dell'Unione, coincidente con quella della documentazione di accompagnamento. L'articolo 4 richiede che la dichiarazione sia corredata del certificato CE di conformità e, se del caso, del certificato CE di idoneità all'impiego, oltre alla documentazione tecnica conforme alla decisione 2010/713/UE.
Dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi
L'articolo 5 prevede che la dichiarazione CE di verifica si basi sulle procedure di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva, includendo, se del caso, anche la normativa nazionale. La dichiarazione è redatta dal richiedente secondo l'allegato II, oppure secondo l'allegato III per i sottosistemi inizialmente messi in servizio senza dichiarazione CE di verifica, e va redatta in una lingua ufficiale dell'Unione.
Modifiche dei sottosistemi e aggiornamento della verifica
L'articolo 6 disciplina le modifiche di un sottosistema già dotato di dichiarazione CE di verifica: il richiedente deve analizzare l'impatto della modifica, aggiornare la dichiarazione o redigerne una nuova se la modifica incide sulla sua validità, e attivare nuovamente la procedura CE di verifica quando il cambiamento riguarda un parametro fondamentale e ciò sia necessario ai sensi della direttiva (UE) 2016/797.
Modifiche di sottosistemi esistenti senza dichiarazione CE di verifica
L'articolo 7 riguarda i sottosistemi messi in servizio prima dell'applicabilità della procedura CE di verifica. In caso di modifica, il richiedente valuta l'impatto sulla documentazione di progettazione e manutenzione; l'organismo valuta solo le parti modificate e le relative interfacce; la dichiarazione CE di verifica finale copre l'intero sottosistema, con specifiche attestazioni sulla parte modificata e sulla conservazione dello stato di esercizio della parte non modificata.
Dichiarazione intermedia di verifica
L'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione intermedia di verifica si basa sugli stessi moduli di valutazione usati per il certificato di verifica del sottosistema e deve essere redatta dall'organismo notificato o designato secondo il modello dell'allegato IV, in una lingua ufficiale dell'Unione.
Certificati di conformità, idoneità all'impiego e verifica
L'articolo 9 dispone che i certificati di verifica del sottosistema, il certificato CE di verifica e i certificati CE di conformità/idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità siano rilasciati secondo il modello dell'allegato V.
Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato
L'articolo 10 prevede che il richiedente rediga la dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato secondo la struttura dell'allegato VI e in una lingua ufficiale dell'Unione, con allegati che includano le copie della dichiarazione o delle dichiarazioni CE di verifica del sottosistema o dei sottosistemi.
Abrogazione e regime transitorio
L'articolo 11 abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 a decorrere dal 16 giugno 2019. L'allegato di tale regolamento continua però ad applicarsi fino al 16 giugno 2020, in specifiche ipotesi transitorie legate alla notifica di proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione decorre dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica di proroga; in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 feb 2019Regolamento (UE) 2019/249
- Regolamento · 12 feb 2019Regolamento (UE) 2019/251
- Regolamento · 12 feb 2019Regolamento (UE) 2019/281
- Regolamento · 12 feb 2019Regolamento (UE) 2019/886
- Regolamento · 11 feb 2019Regolamento (UE) 2019/244
- Regolamento · 11 feb 2019Regolamento (UE) 2019/317
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →