Regolamento (UE) 2019/317
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consolida in un unico testo la disciplina UE su prestazioni e tariffazione dei servizi di navigazione aerea, sostituendo i regolamenti del 2013. Definisce indicatori, obiettivi e procedure di approvazione e revisione dei piani di miglioramento delle prestazioni a livello UE, nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, nonché il quadro di calcolo dei costi, dei tassi unitari e delle tariffe. Introduce inoltre regole su consultazione, trasparenza, monitoraggio, incentivi, ripartizione dei rischi di traffico e di costo, esenzioni e casi speciali come i servizi soggetti a condizioni di mercato.
Stabilisce un sistema unico di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo, applicabile al terzo periodo di riferimento e ai successivi.
Ambito di applicazione
Si applica alla fornitura dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni della rete per il traffico aereo generale nella regione europea ICAO (EUR), nei settori di competenza degli Stati membri. Riguarda i fornitori di servizi di traffico aereo, il gestore della rete, le autorità nazionali di vigilanza e, per taluni obblighi di dati e trasparenza, autorità, gestori aeroportuali, coordinatori aeroportuali, utenti dello spazio aereo e soggetti che sostengono costi recuperabili tramite tariffe. Si applica ai servizi presso i terminali negli aeroporti con almeno 80.000 movimenti IFR annui, salvo facoltà degli Stati membri di estenderla ad altri aeroporti o ad altre regioni ICAO/spazi aerei di loro responsabilità; include anche, a determinate condizioni, fornitori senza certificato e servizi forniti a condizioni di mercato, per i quali possono operare esenzioni o deroghe specifiche. Non si applica ai periodi di riferimento precedenti il terzo, se non per gli obblighi residui del secondo periodo di riferimento; i regolamenti abrogati restano applicabili a tali obblighi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317: sistema di prestazioni e tariffazione nel cielo unico europeo
Il regolamento consolida in un unico atto le regole operative e finanziarie del sistema di prestazioni e del sistema tariffario per i servizi di navigazione aerea e per le funzioni della rete nel quadro del cielo unico europeo. L'intervento si colloca nel solco degli articoli 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, con l'obiettivo di aumentare efficienza, trasparenza, coerenza regolatoria e integrazione tra sicurezza, capacità, ambiente ed efficienza economica.
Il regolamento è pensato soprattutto per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 e per i periodi successivi, ma entra in vigore subito per consentire l'adozione tempestiva degli obiettivi UE e dei piani nazionali/FAB prima dell'avvio del nuovo ciclo.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica alla fornitura dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni della rete per il traffico aereo generale nella regione europea ICAO (EUR), ove gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei servizi. Sono destinatari principali i fornitori di servizi di traffico aereo, il gestore della rete nominato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e, ai fini della fissazione degli obiettivi e del monitoraggio dell'efficienza economica, le autorità o soggetti che sostengono costi recuperabili tramite tariffe.
Per i servizi presso i terminali, la disciplina si applica agli aeroporti situati nei territori degli Stati membri con almeno 80.000 movimenti IFR annui; gli Stati membri possono estenderla ad altri aeroporti o ad altre regioni/spazi aerei di loro responsabilità, anche a fornitori senza certificato. Tali scelte devono essere comunicate senza indugio alla Commissione e, una volta adottate, restano fisse per l'intero periodo di riferimento.
Sistema di prestazioni: indicatori, obiettivi e ruoli istituzionali
Il sistema di prestazioni copre quattro settori essenziali: sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica. Gli indicatori essenziali e quelli di monitoraggio sono fissati nell'allegato I, con distinzione tra livello dell'Unione, livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo (FAB) e livello delle funzioni di rete. In particolare, per la sicurezza si considerano indicatori sulla gestione della sicurezza e sui principali eventi di rischio; per l'ambiente l'efficienza media di volo orizzontale di rotta; per la capacità il ritardo ATFM di rotta e all'arrivo; per l'efficienza economica il costo unitario determinato (DUC) e il costo unitario effettivo.
La Commissione fissa gli obiettivi a livello dell'Unione con una procedura scandita da termini rigidi: i dati nazionali devono essere trasmessi 19 mesi prima del periodo di riferimento, gli intervalli indicativi pubblicati 15 mesi prima e gli obiettivi adottati 7 mesi prima. Gli Stati membri, tramite le autorità nazionali di vigilanza, elaborano i piani di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale o FAB, che contengono obiettivi vincolanti, costi determinati, sistemi di incentivi, misure attuative, previsioni di traffico, grandi investimenti e iniziative transfrontaliere. Il gestore della rete elabora un piano di prestazioni della rete che integra il contributo delle funzioni di rete al raggiungimento degli obiettivi UE.
Coordinamento con la sicurezza e con il gestore della rete
La Commissione e gli Stati membri devono coordinarsi con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, in modo che la definizione e la revisione degli indicatori e degli obiettivi in materia di sicurezza siano coerenti con il piano europeo per la sicurezza aerea. Il regolamento valorizza anche il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni, cui la Commissione può chiedere assistenza tecnica per la raccolta e convalida dei dati, la definizione di indicatori, la valutazione della coerenza degli obiettivi e il monitoraggio delle prestazioni.
Il gestore della rete svolge un ruolo di supporto sia alla Commissione sia alle autorità nazionali di vigilanza, fornendo input per gli obiettivi UE e per i piani nazionali/FAB, segnalando tempestivamente i casi di mancato rispetto o rischio di mancato rispetto degli obiettivi e sostenendo l'attuazione del piano operativo della rete.
Adozione, valutazione e revisione dei piani di miglioramento delle prestazioni
Gli Stati membri devono trasmettere i progetti di piano alla Commissione al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento. La Commissione verifica prima la completezza formale del piano e, se mancano elementi, chiede un progetto aggiornato entro tre settimane dalla richiesta. Successivamente valuta la coerenza degli obiettivi nazionali/FAB con gli obiettivi dell'Unione sulla base dei criteri dell'allegato IV.
Se il piano è coerente, la Commissione lo notifica; se non lo è, adotta una decisione con raccomandazioni e lo Stato membro deve rivedere gli obiettivi entro tre mesi. In caso di progetto rivisto, la Commissione può limitarsi a notificare la coerenza oppure avviare un esame dettagliato e, se necessario, imporre misure correttive. Qualora le misure adottate dallo Stato membro non siano sufficienti, la Commissione può attivare anche procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Durante il periodo di riferimento la revisione degli obiettivi è ammessa solo in presenza di soglie di allarme o di mutamenti imprevedibili, significativi e duraturi dei presupposti iniziali, e solo previa decisione motivata della Commissione che ne confermi necessità e proporzionalità. Le revisioni non hanno effetto retroattivo, salvo i meccanismi previsti per l'adeguamento dei tassi unitari quando il piano viene adottato o rivisto in ritardo.
Finanziamento dei servizi, basi di calcolo e trasparenza dei costi
I costi determinati dei servizi di rotta e di terminale sono finanziati tramite tariffe applicate agli utenti dello spazio aereo. Le tariffe devono essere raccolte in zone tariffarie chiaramente definite; gli Stati membri istituiscono una o più zone tariffarie di rotta e una o più zone tariffarie presso i terminali e possono creare zone comuni o modificare le zone terminali nel corso del periodo di riferimento, con obbligo di consultazione degli utenti e di notifica alla Commissione e al CRCO di Eurocontrol.
La base di calcolo delle tariffe comprende, in linea generale, costi del personale, costi di esercizio diversi dal personale, ammortamenti, costo del capitale e costi eccezionali. Possono esservi inclusi, a determinate condizioni, anche costi delle autorità competenti, delle organizzazioni riconosciute e di Eurocontrol. Il regolamento specifica in dettaglio la composizione delle categorie di costo, la metodologia di ammortamento, il calcolo del costo del capitale e la ripartizione trasparente dei costi tra zone tariffarie e tra servizi di rotta e terminali.
Le consultazioni sono centrali: prima dell'inizio del periodo di riferimento gli Stati membri devono consultare fornitori, utenti e, se del caso, aeroporti e coordinatori sui costi determinati, sugli investimenti e sulle previsioni di traffico; durante il periodo, la consultazione è annuale sui costi effettivi e sulle differenze rispetto ai costi determinati. Le informazioni di supporto devono essere trasmesse alla Commissione contestualmente alle consultazioni.
Calcolo dei tassi unitari, adeguamenti e rischio di traffico/costo
I tassi unitari sono calcolati annualmente dividendo le unità di servizio previste per la somma dei costi determinati nominali e degli adeguamenti previsti: inflazione, ripartizione del rischio di traffico, ripartizione del rischio di costo, incentivi finanziari, modulazione delle tariffe, variazioni di traffico, altre entrate, finanziamenti incrociati e aggiustamenti temporali o relativi a periodi precedenti.
Il dispositivo di ripartizione del rischio di traffico prevede che scostamenti entro il 2% della previsione siano interamente a carico del fornitore; oltre tale soglia, una quota del 70% delle maggiori o minori entrate viene trasferita o recuperata tramite i tassi dell'anno n+2. Ulteriori regole si applicano sotto il 90% o sopra il 110% della previsione. Le autorità nazionali di vigilanza possono adeguare i parametri del dispositivo, ma solo previa consultazione e senza ridurre la tutela del fornitore rispetto al livello minimo fissato dal regolamento.
Il dispositivo di ripartizione del rischio di costo, invece, fa sì che le differenze tra costi determinati e costi effettivi siano normalmente trattenute dal fornitore se i costi effettivi sono inferiori, o sopportate dal fornitore se sono superiori, salvo eccezioni per investimenti nuovi e in corso, costi pubblici, pensioni, interessi, fiscalità e altri costi non prevedibili. In tali casi sono previsti meccanismi di recupero o rimborso tramite tassi unitari futuri, con relazioni annuali delle autorità nazionali di vigilanza entro il 1° settembre dell'anno n+1.
Tariffe, esenzioni e riscossione
Le tariffe di rotta e presso i terminali sono calcolate come prodotto tra tasso unitario e unità di servizio. Il regolamento prevede esenzioni obbligatorie per alcuni voli, tra cui aeromobili sotto le due tonnellate, voli misti VFR/IFR in particolari zone, voli ufficiali di monarchi/capi di Stato/capi di governo e voli di ricerca e soccorso; gli Stati membri possono inoltre esonerare voli militari, di addestramento, di prova, voli VFR, umanitari, doganali e di polizia. I costi dei servizi prestati a voli esentati restano a carico dello Stato membro.
È consentita la modulazione delle tariffe per incentivare l'efficienza, ridurre l'impatto ambientale, gestire la congestione e accelerare la diffusione SESAR; tuttavia, per gli effetti di congestione e ambiente non devono prodursi variazioni complessive delle entrate annuali del fornitore. È altresì ammessa la riscossione mediante tariffa unica per volo, anche a livello regionale, con eventuale componente amministrativa per fatturazione e riscossione. Gli utenti devono pagare senza indugio e per intero, e gli Stati membri devono predisporre misure esecutive efficaci e proporzionate.
Regimi speciali: tariffazione semplificata e condizioni di mercato
Il sistema di tariffazione semplificata può essere applicato per un intero periodo di riferimento solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste: coerenza degli obiettivi approvata dalla Commissione, conseguimento nei tre anni precedenti degli obiettivi di sicurezza/capacità/ambiente, presenza di un sistema di incentivi per la capacità e approvazione da parte degli utenti che rappresentino almeno il 65% dei voli IFR interessati. In tale regime non si applicano il rischio di traffico, il rischio di costo di cui al blocco delle eccezioni dell'articolo 28 e i saldi derivanti dalla modulazione delle tariffe.
Per i servizi terminali e per i servizi CNS, MET, AIS e dati ATM, gli Stati membri possono dichiarare che la fornitura è soggetta a condizioni di mercato. In questo caso, per il periodo di riferimento successivo o per quello residuo, non si applicano obiettivi di efficienza economica, dispositivi di ripartizione dei rischi, incentivi finanziari, tariffe terminali e obblighi di consultazione economica previsti dal regolamento per i servizi interessati. La decisione richiede una valutazione dettagliata conforme all'allegato X, la consultazione degli utenti, la pubblicazione della decisione e della valutazione, nonché l'accordo della Commissione. Le condizioni devono poi essere riesaminate periodicamente dall'autorità nazionale di vigilanza.
Monitoraggio, relazioni e pubblicità
Il regolamento impone un ampio flusso di informazioni alla Commissione. Le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, i gestori aeroportuali, i coordinatori, gli utenti e il gestore della rete devono fornire dati elencati nell'allegato VI, gratuitamente e in formato elettronico. Per gli utenti dello spazio aereo, l'obbligo si applica soltanto a chi effettua oltre 35.000 voli annui nello spazio aereo europeo, calcolati come media dei tre anni precedenti.
Le autorità nazionali di vigilanza monitorano l'attuazione dei piani e riferiscono ogni anno entro il 1° giugno; la Commissione monitora le prestazioni delle funzioni della rete, l'efficienza complessiva e il conseguimento degli obiettivi e informa gli Stati membri almeno una volta l'anno. Sono pubbliche, in particolare per via elettronica, le decisioni nazionali di applicazione del regolamento, i progetti e i piani adottati, le tabelle di rendicontazione e le relazioni dell'organo di valutazione delle prestazioni, salvi i limiti di riservatezza per le informazioni sensibili di mercato.
Abrogazione e applicazione temporale
Con effetto dal 1° gennaio 2020 sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e n. 391/2013, che restano però applicabili per gli obblighi relativi al secondo periodo di riferimento. Il nuovo regolamento si applica al terzo periodo di riferimento e ai successivi, ma entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da consentire la preparazione dei nuovi obiettivi e dei nuovi piani prima dell'avvio del periodo 2020-2024.
Disposizioni principali
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
L'articolo 1 stabilisce le misure necessarie per il funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete. L'articolo 2 contiene definizioni centrali, tra cui costi effettivi, zona tariffaria di rotta e presso i terminali, grande investimento (oltre 5 milioni di EUR in termini reali), investimenti nuovi e in corso, periodo di riferimento, valore di riferimento, costi di ristrutturazione e varie nozioni operative rilevanti per la tariffazione e la sicurezza.
Durata dei periodi di riferimento e indicatori di prestazione
L'articolo 7 fissa il terzo periodo di riferimento agli anni civili 2020-2024 e stabilisce che i periodi successivi durano cinque anni. L'articolo 8 rinvia agli indicatori essenziali di prestazione e di monitoraggio contenuti nell'allegato I per sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica, a livello UE, nazionale/FAB e di rete.
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e piani nazionali/FAB
L'articolo 9 disciplina la sequenza e i tempi per la fissazione degli obiettivi UE: dati nazionali 19 mesi prima, intervalli indicativi 15 mesi prima, adozione degli obiettivi 7 mesi prima dell'inizio del periodo. La Commissione tiene conto di input dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza, e fissa anche valori di riferimento, soglie di allarme e gruppi comparativi. L'articolo 10 impone alle autorità nazionali di vigilanza di elaborare piani di miglioramento delle prestazioni con obiettivi vincolanti, misure, previsioni di traffico, grandi investimenti, cooperazione transfrontaliera e sistemi di incentivi; il gestore della rete elabora il piano di prestazioni della rete. L'articolo 11 disciplina i sistemi di incentivi, con regole specifiche per efficienza economica, capacità e, in via facoltativa, ambiente, inclusi parametri, valori cardine, intervalli simmetrici e limiti percentuali.
Adozione, verifica e revisione dei piani
Gli articoli 12-16 regolano presentazione, verifica di completezza, valutazione di coerenza, richieste di revisione e adozione finale dei piani di miglioramento delle prestazioni. La Commissione dispone di termini puntuali: verifica di completezza entro un mese, decisione entro cinque mesi, richiesta di revisione entro tre mesi in caso di non coerenza. Se i piani non sono adottati in tempo, si applicano provvisoriamente le versioni più recenti dei progetti. L'articolo 18 consente la revisione degli obiettivi durante il periodo di riferimento solo in presenza di soglie di allarme o di mutamenti imprevedibili e significativi, previa autorizzazione della Commissione. L'articolo 19 disciplina l'approvazione del piano di prestazioni della rete e la sua applicazione provvisoria se l'adozione avviene in ritardo.
Finanziamento mediante tariffe, zone tariffarie e base di calcolo
Gli articoli 20-24 stabiliscono che i costi determinati di rotta e terminali sono finanziati tramite tariffe applicate agli utenti dello spazio aereo, con divieto di usare tali entrate per finanziare attività commerciali. Gli Stati membri istituiscono zone tariffarie di rotta e presso i terminali, possono creare zone comuni o modificare quelle terminali in corso di periodo, e devono consultare gli utenti e notificare Commissione e CRCO Eurocontrol. La base di calcolo delle tariffe include costi del personale, di esercizio, ammortamenti, costo del capitale e costi eccezionali; può includere, a certe condizioni, costi delle autorità competenti, di organizzazioni riconosciute e di Eurocontrol. I costi sono fissati prima dell'inizio del periodo di riferimento, ripartiti in modo trasparente e oggetto di consultazioni periodiche e documentate.
Calcolo dei tassi unitari, adeguamenti e ripartizione dei rischi
Gli articoli 25-28 disciplinano il calcolo dei tassi unitari e gli adeguamenti per inflazione, rischio traffico, rischio costo, incentivi, modulazione e altre variazioni. Il calcolo avviene prima di ogni anno del periodo di riferimento dividendo le unità di servizio previste per la somma dei costi determinati e degli adeguamenti previsti. L'articolo 27 introduce un dispositivo di ripartizione del rischio di traffico con soglie del 2%, del 90% e del 110% della previsione, con trasferimenti o recuperi agli utenti tramite i tassi unitari dell'anno n+2; sono previsti aggiustamenti dei parametri da parte delle autorità nazionali di vigilanza previa consultazione. L'articolo 28 regola la ripartizione del rischio di costo tra fornitori e utenti, con eccezioni per investimenti nuovi e in corso, costi pensionistici, interessi, fiscalità e altri nuovi costi non prevedibili, nonché termini di rendicontazione entro il 1° settembre dell'anno n+1.
Tariffe, esenzioni e riscossione
L'articolo 29 prevede la fissazione annuale dei tassi unitari per ciascuna zona tariffaria, con presentazione entro il 1° giugno dell'anno n-1, aggiornamento entro il 1° novembre e fissazione finale entro il 20 dicembre. La Commissione verifica la conformità del calcolo; se i tassi sono adottati in ritardo, gli aggiustamenti avvengono nel primo e nel secondo anno successivi. L'articolo 31 definisce il calcolo delle tariffe come prodotto tra tasso unitario e unità di servizio e elenca esenzioni obbligatorie e facoltative per taluni voli, prevedendo che gli Stati membri coprano i costi dei voli esentati. L'articolo 32 consente la modulazione delle tariffe per efficienza, ambiente, congestione e diffusione SESAR; l'articolo 33 ammette la riscossione tramite tariffa unica per volo e impone pagamento tempestivo con misure esecutive efficaci.
Regimi speciali: tariffazione semplificata e servizi a condizioni di mercato
L'articolo 34 consente un sistema di tariffazione semplificata per un intero periodo di riferimento se la Commissione ha confermato la coerenza degli obiettivi, gli obiettivi di sicurezza/capacità/ambiente sono stati raggiunti nei tre anni precedenti, esiste un sistema di incentivi per la capacità e vi è approvazione degli utenti che rappresentano almeno il 65% dei voli IFR interessati. In tale regime non si applicano il rischio di traffico, il rischio di costo di cui agli articoli 28, paragrafi 4-6, e i saldi della modulazione delle tariffe. L'articolo 35 consente di qualificare come soggetti a condizioni di mercato taluni servizi terminali, CNS, MET, AIS o dati ATM, escludendoli da obiettivi economici, rischi e, per i terminali, da tariffe e consultazioni, previa valutazione dettagliata, consultazione degli utenti, pubblicazione e accordo della Commissione.
Informazioni, monitoraggio e pubblicità
Gli articoli 36-38 impongono la trasmissione gratuita e in formato elettronico di dati alla Commissione da parte di autorità nazionali, fornitori, gestori aeroportuali, coordinatori, utenti e gestore della rete, con soglie di applicazione per gli utenti dello spazio aereo superiori a 35.000 voli annui. Le autorità nazionali monitorano il conseguimento degli obiettivi e riferiscono annualmente entro il 1° giugno; la Commissione monitora le prestazioni della rete e le valuta periodicamente, presentando risultati annuali al comitato per il cielo unico. Sono previsti obblighi di pubblicazione di decisioni, piani, tabelle di rendicontazione e documenti pertinenti, nel rispetto della riservatezza delle informazioni di mercato.
Disposizioni finali
L'articolo 39 richiede che le decisioni nazionali siano motivate e impugnabili in giudizio. L'articolo 40 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e n. 391/2013 dal 1° gennaio 2020, che restano tuttavia applicabili per gli obblighi del secondo periodo di riferimento. L'articolo 41 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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