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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/886

Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III

Normativa europea32019R0886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 alle modifiche intervenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e nelle regole finanziarie dell’Unione. Interviene soprattutto su strumenti finanziari, gestione e controllo, pista di audit, audit delle operazioni e selezione del campione, oltre a correggere un riferimento errato nel testo. Introduce inoltre precisazioni per le operazioni sostenute tramite finanziamenti non collegati ai costi e aggiorna alcuni dati dell’allegato III.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 su strumenti finanziari, opzioni semplificate di costo, pista di audit, audit delle operazioni, campionamento e allegato III.

Ambito di applicazione

Si applica alle regole di esecuzione e controllo connesse al regolamento (UE) n. 1303/2013 per i fondi SIE, in particolare FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP e, per le parti pertinenti, FEASR. Riguarda autorità di gestione, autorità di audit, organismi di attuazione degli strumenti finanziari, BEI e istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, nonché beneficiari e operazioni finanziate nell’ambito dei programmi. Talune disposizioni hanno efficacia retroattiva dal 1o gennaio 2014, dal 1o gennaio 2018 o dal 14 maggio 2014, secondo il tema disciplinato.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

Il regolamento interviene per adeguare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1303/2013 dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, nonché per correggere un riferimento errato relativo al FEASR. L’obiettivo è assicurare coerenza normativa nelle regole di gestione, controllo e audit dei fondi SIE, con particolare attenzione agli strumenti finanziari e alle modalità di sostegno non collegate ai costi.

Strumenti finanziari e organismi di attuazione

Le modifiche incidono sugli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Vengono aggiornati i riferimenti all’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto per disciplinare una nuova modalità di attuazione che combina fondi SIE e prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo per gli investimenti strategici.

L’articolo 6 chiarisce che il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e della BEI, quando è utilizzata la garanzia dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2017, deve essere proporzionato ai rischi assunti e limitato al minimo necessario per attrarre tali investitori, con garanzie procedurali adeguate.

L’articolo 7 definisce i requisiti minimi degli organismi selezionati per attuare strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, e dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se l’organismo attua un fondo di fondi, inclusi BEI e istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, e affida compiti a un intermediario finanziario, deve assicurare che anche quest’ultimo rispetti i requisiti previsti. Tuttavia, se l’organismo è la BEI o una di tali istituzioni internazionali e opera ai sensi dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 non si applicano.

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

L’articolo 9 è riformulato per disciplinare in modo più puntuale la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L’autorità di gestione deve garantire la tracciabilità documentale degli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e da ciascun asse prioritario, delle spese ammissibili e degli interessi e plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse, in conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 dello stesso regolamento.

Per il FEASR, la nuova formulazione impone che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit per tutto il periodo di programmazione fino alla chiusura, nell’ambito degli audit dei sistemi e delle operazioni, secondo il regolamento (UE) n. 1306/2013. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9 sono soppressi.

L’articolo 10, completamente sostituito, stabilisce che i contributi dei programmi agli strumenti finanziari possono essere revocati solo se non sono già stati inclusi in una domanda di pagamento di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP è ammessa la revoca anche quando la successiva domanda di pagamento venga modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.

L’articolo 13, paragrafo 5, viene aggiornato per chiarire che, quando la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori di mercato e il contributo del programma è concesso a condizioni di parità, i costi e le commissioni di gestione devono restare in linea con le condizioni di mercato e non possono superare quelli pagabili dagli investitori privati.

Opzioni semplificate in materia di costi e pista di audit

Gli articoli 20 e 21 sono modificati nei rinvii all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per tenere conto della nuova disciplina introdotta dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L’articolo 25, relativo alla pista di controllo, è integrato per rafforzare la tracciabilità in caso di costi calcolati mediante tassi forfettari e, soprattutto, in caso di finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e). In quest’ultimo caso, la pista di controllo deve consentire di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti relativi alle condizioni per il rimborso della spesa. Viene inoltre precisato che, per i costi determinati ai sensi delle varie opzioni semplificate, la pista deve consentire di comprovare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario e la conformità del metodo di calcolo adottato dall’autorità di gestione.

Audit delle operazioni e affidabilità dei dati

L’articolo 27 viene modificato per includere espressamente, tra gli aspetti verificati nell’ambito degli audit delle operazioni, l’affidabilità dei dati relativi agli indicatori e ai target intermedi. Per le operazioni finanziate tramite la forma di sostegno non collegata ai costi, l’audit si concentra sui profili essenziali: deve verificare che l’operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e che rispetti le condizioni applicabili al momento dell’audit in relazione a funzionalità, utilizzo e obiettivi da raggiungere.

Inoltre, per tali operazioni, gli audit delle operazioni devono verificare che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Selezione del campione e sottocampionamento

L’articolo 28, paragrafo 8, è riformulato per chiarire che, nei casi di proporzionalità in materia di controllo di cui all’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’autorità di audit può decidere, sulla base del proprio giudizio professionale, se escludere determinate unità dalla popolazione da sottoporre a campionamento oppure mantenerle e sostituirle se selezionate.

Il paragrafo 9 viene riscritto per chiarire che l’autorità di audit può ricorrere al sottocampionamento in funzione delle caratteristiche dell’unità di campionamento, e che la metodologia deve rispettare i principi che consentono la proiezione a livello dell’unità di campionamento. La modifica riguarda anche i casi particolari, i metodi non statistici e le operazioni nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Allegato III e dati di monitoraggio

L’allegato III è aggiornato per adeguare i campi di dati alla nuova definizione di beneficiario e alle nuove esigenze di tracciamento. In particolare, vengono ridefiniti i campi relativi all’indicazione se il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, di diritto privato o una persona fisica, nonché i campi concernenti gli importi delle spese ammissibili nelle richieste di pagamento e gli anticipi nei casi di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Decorrenza ed effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Talune disposizioni hanno effetto retroattivo: l’articolo 1, punto 2, si applica dal 1o gennaio 2014; l’articolo 1, punto 5, dal 1o gennaio 2018; l’articolo 1, punto 12, e l’articolo 2 dal 14 maggio 2014. Questa retroattività è giustificata dal coordinamento con le date di applicazione delle modifiche corrispondenti apportate al regolamento (UE) n. 1303/2013.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle regole sugli strumenti finanziari

Modifica gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per allinearli agli articoli 38, 39 bis, 40 e 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. Viene chiarito il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e della BEI, il regime degli organismi che attuano fondi di fondi e il trattamento degli intermediari finanziari. È inoltre precisato il quadro per la revoca dei contributi ai programmi e per i costi e le commissioni di gestione quando il capitale proviene in maggioranza da investitori privati operanti secondo logica di mercato.

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

L’articolo 9 viene riscritto per specificare i documenti e le verifiche richieste in relazione agli strumenti finanziari dei programmi, inclusi gli importi conferiti, le spese ammissibili e gli interessi e plusvalenze derivanti dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse. Per il FEASR si prevede che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit per l’intero periodo di programmazione fino alla chiusura. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9 sono soppressi e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è rettificato con il riferimento corretto al FEASR.

Revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari

Il nuovo articolo 10 stabilisce che Stati membri e autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari solo se tali contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per gli strumenti finanziari sostenuti da FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP è ammessa la revoca anche quando la successiva domanda di pagamento venga modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.

Opzioni semplificate di costo e piste di audit

Gli articoli 20 e 21 sono aggiornati nei rinvii all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L’articolo 25 è integrato per disciplinare la pista di controllo sia per i costi calcolati con tassi forfettari sia per i finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera e), precisando che la pista deve consentire la verifica delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati di base.

Audit delle operazioni e affidabilità degli indicatori

L’articolo 27 è modificato per includere tra gli aspetti oggetto di audit l’affidabilità dei dati relativi agli indicatori e ai target intermedi. Per le operazioni finanziate senza collegamento ai costi, l’audit verifica solo alcuni profili specifici e, in particolare, il rispetto della decisione di approvazione e delle condizioni applicabili al momento dell’audit; deve inoltre verificare le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Selezione del campione e sottocampionamento

L’articolo 28, paragrafo 8, è riformulato per attribuire all’autorità di audit, sulla base del proprio giudizio professionale, la scelta tra esclusione o sostituzione delle unità di campionamento nei casi di proporzionalità in materia di controllo. Il paragrafo 9 viene chiarito per quanto riguarda il sottocampionamento nelle operazioni complesse, compresi i metodi di campionamento non statistico e le operazioni di cooperazione territoriale europea.

Aggiornamento dell’allegato III

Vengono modificati diversi campi di dati dell’allegato III, in particolare quelli relativi alla qualifica del beneficiario, agli importi delle spese ammissibili nelle richieste di pagamento, agli anticipi nei casi di aiuti di Stato e al riferimento alle condizioni di finanziamento soddisfatte.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 2, si applica dal 1o gennaio 2014; l’articolo 1, punto 5, dal 1o gennaio 2018; l’articolo 1, punto 12, e l’articolo 2 dal 14 maggio 2014.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeistrumenti finanziariaudit e controlliopzioni semplificate in materia di costiaiuti di stato

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