Regolamento (UE) 2019/244
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina, ritenendo accertate sovvenzioni compensabili, una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. La Commissione conclude che il governo argentino ha sostenuto l’industria del biodiesel con una serie di misure, in particolare tramite la distorsione del prezzo della soia e il sostegno regolatorio al biodiesel, con effetti sulle esportazioni verso l’Unione. Sono inoltre disciplinati il livello dei dazi per singola impresa, le condizioni per l’esenzione a seguito di impegni di prezzo e la chiusura della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina, con disciplina delle esenzioni per gli esportatori aderenti a impegni di prezzo.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1 e originari dell’Argentina. Il regolamento riguarda importatori, produttori esportatori argentini, operatori doganali e, per effetto degli impegni accettati, le società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245; disciplina anche le merci già registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/756. Non prevede riscossione retroattiva sui quantitativi registrati e non copre le operazioni esenti in forza degli impegni accettati.
Dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario dell’Argentina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, adottato l’11 febbraio 2019, conclude l’inchiesta antisovvenzioni sul biodiesel originario dell’Argentina e istituisce un dazio compensativo definitivo. La Commissione ritiene che il governo argentino abbia sostenuto il settore con una serie articolata di misure, incidendo sia sul prezzo della materia prima (soia) sia sulla struttura di mercato del biodiesel, con effetti di vantaggio competitivo sulle esportazioni verso l’Unione.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto in esame è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificato nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione originarie dell’Argentina. Sul piano operativo, il regolamento interessa importatori, produttori esportatori argentini, autorità doganali e operatori che importano o commercializzano il prodotto; una parte delle importazioni può essere esentata se effettuata da società che hanno assunto e rispettano impegni di prezzo accettati dalla Commissione con decisione di esecuzione (UE) 2019/245.
Quadro procedurale dell’inchiesta
L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 31 gennaio 2018 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, a seguito di denuncia dello European Biodiesel Board, rappresentativo di circa il 70 % della produzione unionale di biodiesel. Sono state svolte consultazioni con il governo argentino, chiesto il campionamento delle parti interessate e effettuate verifiche presso ministeri e banche argentine, nonché presso produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori argentini. La Commissione ha scelto di non adottare misure provvisorie, ritenendo opportuno approfondire gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta e l’interesse dell’Unione.
Prodotto simile e struttura del mercato
La Commissione ha qualificato come prodotti simili il biodiesel argentino, il biodiesel venduto sul mercato interno argentino e quello prodotto nell’Unione, in quanto caratterizzati dalle stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e dagli stessi impieghi fondamentali. Nel fascicolo si distingue tra SME (estere metilico di soia), tipico dell’Argentina, e RME (estere metilico di colza), prevalente nell’Unione. Il prodotto è usato soprattutto nei trasporti, ma anche per riscaldamento e generazione elettrica; la classificazione doganale rilevante è ampia e comprende più codici NC/TARIC.
Sovvenzioni esaminate e conclusioni sui principali programmi
La Commissione ha esaminato una pluralità di misure, tra cui:
- sostegno all’industria del biodiesel mediante la fornitura di soia a corrispettivo inferiore all’adeguato;
- convenzioni per la fornitura di biodiesel al mercato interno a prezzi fissati dall’autorità;
- crediti e finanziamenti agevolati del Banco de la Nación Argentina;
- rinuncia a entrate dovute o mancata riscossione (ammortamento accelerato, esenzioni fiscali previste dalla legge sui biocarburanti del 2006);
- esenzioni fiscali provinciali e comunali in varie province e accordi locali.
Tra queste, la Commissione ha ritenuto compensabili, in concreto, soprattutto la serie di misure che ha indotto i coltivatori di soia a vendere sul mercato interno a prezzi artificialmente bassi e la misura di sostegno al reddito/prezzi a favore dell’industria del biodiesel. Le altre misure richiamate nella denuncia sono state perlopiù escluse per mancanza di beneficio per i produttori esportatori nel periodo dell’inchiesta (ad esempio convenzioni non in vigore, credito agevolato non provato, esenzioni non utilizzate o non applicabili ai soggetti campionati).
Incarico/ordine ai fornitori di soia e sostegno al reddito o ai prezzi
Il cuore dell’analisi è la ricostruzione di una politica pubblica argentina volta a deprimere il prezzo interno della soia e a sostenere la catena del biodiesel. La Commissione, richiamando la giurisprudenza OMC sugli articoli 1.1 dell’Accordo SCM e 3 del regolamento di base, ha concluso che il governo argentino ha di fatto incaricato o ordinato a enti privati (i coltivatori di soia) di fornire soia all’industria del biodiesel a un corrispettivo inferiore all’adeguato. Sono state valorizzate le tasse all’esportazione sulla soia, le restrizioni quantitative su altre colture, il divieto temporaneo di importazione della soia, gli incentivi agricoli e le dichiarazioni pubbliche di sostegno alla filiera.
Parallelamente, la Commissione ha ritenuto che tale serie di misure costituisse anche una forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, perché ha artificialmente abbassato il prezzo interno della soia e sostenuto il prezzo del biodiesel sul mercato interno. Sono richiamati come elementi confermativi la legge 26.093 del 2006, il piano di competitività del 2001, il programma nazionale per i biocarburanti, gli obblighi di miscelazione dal 2010 e i prezzi interni fissati dal governo per il biodiesel.
Vantaggio e specificità
Il vantaggio è stato quantificato confrontando il prezzo effettivamente pagato dai produttori argentini di biodiesel per la soia domestica con un parametro di riferimento basato sui prezzi di importazione della soia in Argentina, ritenuti rappresentativi di condizioni di mercato non distorte. La Commissione ha concluso che il differenziale di prezzo ha determinato un risparmio e quindi un vantaggio economico per i produttori di biodiesel. Il vantaggio è stato considerato specifico, perché accessibile solo alle industrie della catena della soia e, in particolare, al biodiesel.
Gli importi di sovvenzione calcolati per i produttori esportatori campionati sono stati:
- LDC Argentina SA: 26,2 %;
- Gruppo Renova: 27,2 %;
- Gruppo T6: 33,4 %;
- altre società che hanno collaborato: 28,2 %;
- tutte le altre società: 33,4 %.
Programmi fiscali e altre misure esaminate ma non compensati
La Commissione ha analizzato anche le esenzioni provinciali di Cordoba, Buenos Aires, Santiago del Estero e Santa Fe, nonché accordi comunali e il Pacto Fiscal. In diversi casi non ha riscontrato utilizzo effettivo o beneficio da parte dei produttori esportatori campionati. Fa eccezione il regime di Santa Fe, che è stato considerato una rinuncia a entrate pubbliche specifica per il biodiesel e pertanto una sovvenzione compensabile, con aliquote molto contenute nel campione (ad esempio 0,06 % per LDC Argentina SA, 2,15 % per Renova, 0,28 % per T6).
Pregiudizio e minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione
La Commissione ha osservato che fino al settembre 2017 le importazioni dall’Argentina erano nulle o trascurabili, ma dopo la riduzione dei dazi antidumping esse sono aumentate rapidamente, fino a raggiungere una quota di mercato del 2,8 % nel periodo dell’inchiesta e oltre il 10 % nell’ultimo trimestre del 2017; tale dinamica è proseguita nel primo semestre 2018 nonostante la registrazione. Le importazioni argentine sono state praticate a prezzi molto inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con margini medi di sottoquotazione tra il 9,5 % e il 15,2 %.
L’industria dell’Unione presentava una redditività molto debole, con un peggioramento nel periodo successivo all’inchiesta fino alla perdita, pur in presenza di crescita del consumo europeo. La Commissione ha concluso che esisteva almeno una minaccia di pregiudizio notevole, prevedibile e imminente, e che il nesso causale con le importazioni sovvenzionate argentine non era interrotto da altri fattori, quali importazioni da paesi terzi o andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione ha ritenuto che l’adozione di misure fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione e non contraria all’interesse complessivo dell’Unione. Ha valorizzato il ruolo del biodiesel nella strategia di riduzione delle emissioni e nell’approvvigionamento energetico, nonché il legame con il settore agricolo a monte. Per importatori e utilizzatori finali, gli effetti negativi attesi sono stati considerati limitati, anche in ragione del basso tenore di biodiesel nella miscela finale rispetto al gasolio fossile.
Forma delle misure, impegni di prezzo e disciplina doganale
Dopo la divulgazione finale, otto produttori esportatori, insieme a società collegate e a CARBIO, hanno offerto impegni di prezzo. La Commissione li ha accettati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Per le operazioni coperte dagli impegni, il regolamento prevede l’esenzione dal dazio a condizione che siano rispettati i requisiti documentali: fattura corrispondente all’impegno, certificato CARBIO e corrispondenza esatta delle merci. Per le operazioni non esenti sono imposti specifici obblighi di fatturazione con diciture e dati tecnici dettagliati.
La registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2018/756 viene terminata e il regolamento esclude la riscossione retroattiva dei dazi compensativi sulle importazioni registrate, anche perché non erano state adottate misure provvisorie e quindi non risultava soddisfatta la condizione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (codici NC/TARIC elencati) e fissa aliquote differenziate per operatore: 33,4 % per Aceitera General Deheza SA e Bunge Argentina SA; 26,2 % per LDC Argentina SA; 25,0 % per Molinos Agro SA, Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A e Vicentin S.A.I.C.; 28,2 % per COFCO International Argentina SA e Cargill S.A.C.I.; 33,4 % per tutte le altre società. L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che il tasso di interesse di mora per eventuali restituzioni è il tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GUUE, maggiorato di 1 punto percentuale.
Esenzione per le importazioni coperte da impegni di prezzo
L’articolo 2 prevede l’esenzione dal dazio per le importazioni fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245, purché siano rispettate tre condizioni cumulative: fattura corrispondente all’impegno con le informazioni dell’allegato 1, certificato d’impegno per l’esportazione rilasciato da CARBIO secondo l’allegato 2 e corrispondenza esatta tra merci dichiarate e fatturate. In caso di mancato rispetto delle condizioni o di revoca dell’impegno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, sorge un’obbligazione doganale all’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Fatturazione delle merci non esenti
L’articolo 3 impone alle società i cui impegni sono stati accettati di emettere, per le operazioni non esenti da dazio compensativo, fatture commerciali contenenti gli elementi elencati nell’allegato 3, inclusa la dicitura specifica sulla merce soggetta a dazi compensativi.
Cessazione della registrazione e assenza di riscossione retroattiva
L’articolo 4 pone fine alla registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 e stabilisce che non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate. Il testo esclude quindi, nel caso concreto, la riscossione retroattiva sulle operazioni registrate, anche per l’assenza di misure provvisorie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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