Regolamento (UE) 2019/249
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende, per il triennio 2020-2022, le preferenze tariffarie SPG per alcune sezioni di prodotto originarie di specifici paesi beneficiari, sulla base del riesame periodico previsto dal regolamento SPG. La misura si fonda sui volumi medi di importazione registrati nel triennio 2015-2017 e sostituisce, per il nuovo periodo, l'elenco applicato nel triennio 2017-2019. L'allegato individua, paese per paese, le sezioni SPG interessate dalla sospensione.
Sospensione per il periodo 2020-2022 delle preferenze tariffarie SPG per specifiche sezioni merceologiche e per determinati paesi beneficiari.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) interessati indicati nell'allegato, limitatamente alle sezioni SPG elencate per ciascun paese. Riguarda le preferenze tariffarie previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 per i prodotti originari dei paesi beneficiari interessati. Si applica nell'Unione europea dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Sono escluse, per effetto del richiamo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, le importazioni provenienti da paesi che dal 1º gennaio 2020 non beneficiano più delle preferenze tariffarie.
Sospensione delle preferenze tariffarie SPG per alcune sezioni di prodotto (2020-2022)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione attua il meccanismo di revisione periodica previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Sulla base dei dati commerciali 2015-2017, la Commissione sospende per il triennio 2020-2022 le preferenze tariffarie per determinate sezioni SPG originarie di specifici paesi beneficiari.
Contesto normativo e finalità
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento SPG, le preferenze tariffarie del regime generale sono sospese per prodotti di una determinata sezione SPG quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell'Unione da un paese beneficiario supera le soglie fissate nell'allegato VI del regolamento stesso. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/330 aveva già definito un elenco di sospensioni per il periodo 2017-2019; il presente atto aggiorna tale elenco in esito al riesame triennale previsto dall'articolo 8, paragrafo 3.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La misura riguarda i paesi beneficiari SPG interessati indicati nell'allegato e si applica soltanto alle sezioni SPG ivi elencate. Essa incide sulle preferenze tariffarie previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 per i prodotti originari dei paesi interessati.
L'allegato riporta, in particolare:
- India: S-6a (prodotti chimici organici e inorganici), S-11a (prodotti tessili), S-14 (perle e metalli preziosi), S-15a (ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio), S-15b (metalli comuni e relativi lavori, con esclusioni indicate), S-17a (veicoli e materiale per strade ferrate e simili), S-17b (autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale).
- Indonesia: S-1a (animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci), S-3 (oli animali o vegetali, grassi e cere), S-5 (prodotti minerali), S-9a (legno, carbone di legna e lavori di legno).
- Kenya: S-2a (piante vive e prodotti della floricoltura).
Meccanismo di revisione e criteri utilizzati
La Commissione precisa che l'elenco rivisto si applica per tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2020. La selezione si fonda sulle statistiche del commercio relative agli anni civili 2015-2017, disponibili al 1º settembre 2018, e considera le importazioni dai paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento SPG applicabile a quella data. Non si tiene invece conto delle importazioni provenienti da paesi che, dal 1º gennaio 2020, non beneficiano più delle preferenze tariffarie in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua efficacia sostanziale decorre dal 1º gennaio 2020 e si protrae fino al 31 dicembre 2022. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporti con il regolamento SPG di base
Il presente atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma opera entro la cornice del regolamento (UE) n. 978/2012. In particolare, concretizza la sospensione delle preferenze tariffarie prevista dall'articolo 8 e aggiorna l'elenco delle sezioni soggette a sospensione, sostituendo per il nuovo triennio l'elenco precedente applicabile nel periodo 2017-2019.
Disposizioni principali
Sospensione delle preferenze tariffarie
L'articolo 1 dispone la sospensione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 nei confronti dei paesi beneficiari SPG interessati, per l'elenco dei prodotti delle sezioni SPG riportato nell'allegato.
Durata di applicazione e entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Base giuridica e riesame periodico
La Commissione adotta il regolamento in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, che impone il riesame triennale dell'elenco delle sezioni soggette a sospensione o ristabilimento delle preferenze tariffarie.
Criteri statistici per la revisione
Il riesame si basa sulle statistiche commerciali relative agli anni civili 2015-2017, disponibili al 1º settembre 2018, e tiene conto dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile a tale data, con esclusione dei paesi che dal 1º gennaio 2020 non beneficiano più delle preferenze tariffarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Elenco delle sospensioni per paese e sezione
L'allegato individua le sezioni SPG sospese per ciascun paese beneficiario interessato. Per l'India: S-6a, S-11a, S-14, S-15a, S-15b, S-17a e S-17b. Per l'Indonesia: S-1a, S-3, S-5 e S-9a. Per il Kenya: S-2a.
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