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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25471/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento notificati per un anno d’imposta in cui l’ufficio aveva ripreso a tassazione una variazione in diminuzione operata dalla società nella dichiarazione fiscale, relativa alla differenza tra ammortamenti fiscalmente rilevanti e ammortamenti civilistici su cespiti ricevuti in operazioni straordinarie. L’Agenzia riteneva che la deduzione extracontabile fosse illegittima perché non era stato compilato l’apposito prospetto dichiarativo richiesto dall’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, pur essendo stato compilato il quadro RV. I giudici di merito avevano invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo la mancata compilazione del quadro EC un errore formale emendabile anche in giudizio. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR e dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l’omissione del quadro EC non fosse un vizio meramente formale, ma un mancato adempimento sostanziale che impediva la deduzione extracontabile e rendeva inopponibile la variazione all’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato continuità con l’orientamento secondo cui, per dedurre extracontabilmente componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR nel testo ratione temporis applicabile, è necessaria la compilazione dell’apposito prospetto della dichiarazione (quadro EC); la mancata compilazione non è un errore formale sanabile e preclude la deduzione, anche se altri quadri dichiarativi, come il RV, contengano dati di riconciliazione.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi"

    La deduzione extracontabile di componenti negativi non transitati nel conto economico è subordinata a un adempimento dichiarativo sostanziale: la loro indicazione nell’apposito prospetto della dichiarazione. La mancata compilazione del quadro EC impedisce di opporre validamente la deduzione all’Amministrazione.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione non fosse emendabile nel punto relativo alla scelta del regime fiscale e alla deduzione extracontabile; la Corte non fonda però la decisione su una autonoma elaborazione di tale norma, ma aderisce alla regola per cui l’omessa compilazione del prospetto richiesto dalla disciplina sostanziale non è mero errore formale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di redditi d’impresa, quando una disposizione tributaria subordina la deduzione di componenti negativi extracontabili alla loro indicazione in un apposito prospetto della dichiarazione, tale adempimento ha natura sostanziale e non meramente formale.
  • La compilazione di un diverso quadro dichiarativo che contenga dati di riconciliazione non equivale, di regola, alla compilazione dell’apposito prospetto espressamente richiesto dalla legge per l’opponibilità della deduzione all’Amministrazione finanziaria.
  • La mancata indicazione nel prospetto previsto dalla norma impedisce di far valere la deduzione extracontabile dei componenti negativi, anche se l’operazione economica sottostante sia sostanzialmente corretta e fiscalmente neutrale.
  • L’emendabilità della dichiarazione non può essere invocata per superare l’omissione di un adempimento dichiarativo che la legge configura come condizione per la deduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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