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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento imposte - Notificazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007 per intervenuta decadenza dal potere accertativo. L'Ufficio sosteneva che la notifica fosse tempestiva perché l'avviso era stato spedito ai messi notificatori del Comune di Milano il 28 dicembre 2012, entro il termine del 31 dicembre 2012, invocando il principio della scissione tra il momento della consegna dell'atto all'organo notificatore e quello della consegna al destinatario.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. La Commissione ha stabilito che l'invio dell'atto ai messi notificatori non costituisce una notifica a mezzo posta, poiché i messi non erano destinatari dell'atto, ma organi incaricati di notificarlo. Pertanto, la notificazione si considera effettuata quando l'atto viene ricevuto dall'organo notificatore e successivamente consegnato al contribuente. Poiché i messi avevano ricevuto l'atto il 3 gennaio 2013 e la notifica era avvenuta il 7 gennaio 2013, il termine per l'accertamento relativo al 2007 era già scaduto il 31 dicembre 2012. L'avviso è quindi stato ritenuto tardivo e il contribuente ha mantenuto l'annullamento dell'accertamento. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della società appellata.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 27, lettera f), D.L. 223/2006

    «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.»

    La disposizione si applica esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente a mezzo del servizio postale. Non si applica quando l'atto viene spedito per posta a un messo notificatore, il quale non è il destinatario della notifica ma l'organo incaricato di eseguirla.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 28 del 23 gennaio 2004

    Il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela il soggetto che richiede la notifica rispetto ai ritardi o agli errori dell'organo notificatore. Tuttavia, tale tutela non opera quando il ritardo è imputabile al soggetto notificante, che abbia consegnato tardivamente l'atto all'organo incaricato.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene spedito direttamente al contribuente tramite servizio postale, la notifica può considerarsi effettuata, per il notificante, alla data di spedizione, secondo la disciplina applicabile alle notifiche postali.
  • Quando l'atto viene inviato per posta a un messo comunale o ad altro organo notificatore, la spedizione non equivale alla notifica: il messo è un intermediario incaricato della notificazione e non il destinatario dell'atto.
  • Per evitare la decadenza dal potere accertativo, l'amministrazione deve consegnare tempestivamente l'atto all'organo notificatore; se la consegna avviene dopo la scadenza del termine, il principio della scissione degli effetti non può sanare il ritardo.
  • In caso di termini decadenziali, occorre distinguere tra notifica diretta a mezzo posta e trasmissione postale dell'atto a un organo incaricato della notifica, perché le due modalità producono effetti temporali diversi.

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