Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contenzioso tributario - Assistenza tecnica - Assenza od invalidità incarico al difensore .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che W.S. non avesse il potere rappresentativo per conferire la procura alle liti a un difensore diverso da quello indicato dall'assemblea della società P.L. s.r.l. L'assemblea aveva infatti autorizzato i liquidatori a conferire l'incarico al dott. G.D. e gli aveva attribuito un ampio mandato. L'appellante ha contestato la validità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo la validità della procura e, in subordine, che il vizio avrebbe dovuto essere previamente sanato.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto effettivamente sussistente il difetto di potere dell'appellante nel conferire la procura a un difensore diverso da quello autorizzato dall'assemblea, ma ha stabilito che tale vizio non poteva comportare immediatamente l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per regolarizzare la rappresentanza o rinnovare la procura. La sentenza di primo grado è stata quindi dichiarata nulla e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della CTP di Imperia, che dovrà concedere il termine di sanatoria e, in caso di adempimento, esaminare il merito. L'Ufficio è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
La mancanza, invalidità o nullità della procura o del potere rappresentativo non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso. Il giudice deve prima assegnare un termine perentorio per sanare il vizio. Se la regolarizzazione avviene entro il termine, gli effetti sostanziali e processuali della domanda retroagiscono al momento della prima notificazione.
Art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione consente il richiamo alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, in materia di rappresentanza, assistenza, autorizzazioni e procura al difensore nel processo tributario.
Sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000
È richiamata come fondamento dell'obbligo di consentire alla parte la regolarizzazione del difetto di procura prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6532 del 23 aprile 2012
Conferma la necessità di concedere un termine per sanare i vizi della procura nel processo tributario.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 13208 del 6 giugno 2007
In caso di erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di procura senza previa assegnazione del termine di sanatoria, la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado, competente a concedere il termine e a decidere successivamente se il vizio è stato sanato o se il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un difetto di rappresentanza o una procura invalida non comportano di regola l'immediata inammissibilità del ricorso: il giudice deve prima assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione.
- La sanatoria richiede il rispetto puntuale del termine fissato dal giudice e il compimento dell'atto da parte del soggetto effettivamente munito del potere rappresentativo o autorizzativo.
- Se il giudice dichiara l'inammissibilità senza concedere il termine di sanatoria, la decisione è viziata e può essere dichiarata nulla, con rinvio al giudice di primo grado.
- La regolarizzazione tempestiva della procura produce, secondo l'art. 182, comma 2, c.p.c., effetti retroattivi dal momento della prima notificazione della domanda.
- La decisione riguarda il profilo processuale della procura e non accerta la fondatezza sostanziale della pretesa di rimborso: dopo la sanatoria, il giudice dovrà esaminare il merito della controversia.
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