Sentenza del 13/02/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Uffici postali - Chiusura per festa patronale - Proroga termine di impugnazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, contestando l'indebita detrazione di IVA su fatture ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. L'appellata ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello, poiché il termine semestrale previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 scadeva il 5 dicembre 2015, mentre l'atto era stato consegnato alle Poste il 9 dicembre 2015. L'Agenzia sosteneva che la chiusura degli uffici postali per la festa di Sant'Ambrogio consentisse la proroga del termine.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività. Il 5 dicembre 2015 era sabato e il termine si sarebbe prorogato al 7 dicembre, ma la festa di Sant'Ambrogio non è una festività legale rilevante ai fini della proroga dei termini processuali. La possibile chiusura degli uffici postali per una festa patronale locale non proroga il termine perentorio di impugnazione. L'Agenzia avrebbe dovuto adottare misure idonee a evitare la decadenza, come anticipare la spedizione o utilizzare una diversa modalità di notificazione. È stata dichiarata passata in giudicato la sentenza favorevole alla contribuente e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza per proporre impugnazione, in assenza di notificazione della sentenza
Il termine semestrale per l'appello tributario è perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 155, comma 4, codice di procedura civile
il termine scadente in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
La proroga opera soltanto quando il giorno di scadenza è una festività legalmente riconosciuta. La festa patronale locale non è sufficiente.
Legge n. 260/1949, come modificata dalle leggi nn. 90/1954, 54/1977 e 792/1985
L'elenco delle festività rilevanti ai fini della proroga dei termini processuali non comprende le festività religiose locali o patronali, salvo specifica qualificazione legislativa.
Art. 24 della Costituzione
La disciplina che non proroga i termini processuali in caso di riduzione o chiusura dell'orario degli uffici pubblici non viola il diritto di difesa.
Art. 113 della Costituzione
La tutela giurisdizionale non è compromessa dal fatto che gli uffici pubblici siano chiusi o abbiano orari ridotti in giornate non riconosciute come festività legali.
Cassazione, sentenza n. 5712 del 23 settembre 1986
la festività del Santo Patrono ha origine meramente contrattuale
La festa patronale rileva sul piano dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi, ma non costituisce automaticamente festività legale ai fini processuali.
Cassazione, sentenza n. 12533 del 14 dicembre 1998
L'orario di apertura degli uffici pubblici non incide sul diritto di difesa; gli interessati devono conoscerlo e organizzarsi diligentemente.
Cassazione, sentenza n. 5895 del 24 marzo 2001
La chiusura o la riduzione dell'orario degli uffici non determina, di per sé, la proroga dei termini processuali.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1725 del 26 marzo 2001
Le parti e le amministrazioni devono tenere conto degli orari degli uffici e adottare tempestivamente modalità alternative per rispettare le scadenze.
Massime di principio
- Una festa patronale o altra festività religiosa locale proroga un termine processuale soltanto se è espressamente riconosciuta come festività legale dalla normativa applicabile.
- La chiusura dell'ufficio postale o di altro ufficio pubblico non proroga automaticamente un termine perentorio: il soggetto interessato deve organizzarsi preventivamente.
- Quando una scadenza cade di sabato, si applica la proroga al primo giorno non festivo successivo; tuttavia una giornata successiva non è necessariamente festiva solo perché coincide con una festa patronale locale.
- Per evitare decadenze è opportuno anticipare la spedizione o utilizzare modalità alternative di notificazione ammesse dalla legge, senza attendere l'ultimo giorno utile.
- Il mancato rispetto di un termine perentorio di impugnazione comporta normalmente l'inammissibilità dell'impugnazione e il consolidamento della decisione precedente.
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