Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza - debenza dell'imposta - art. 57 d.p.r. n. 131/1986 - solidarietà - parti del giudizio - esclusione - parti del rapporto sostanziale - limitazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l'applicazione della solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 a una parte formalmente presente nel processo, ma nei cui confronti la sentenza aveva escluso la sussistenza del rapporto sostanziale oggetto della controversia. La questione era stabilire se la nozione di "parti del giudizio" dovesse comprendere chiunque fosse stato citato e si fosse costituito oppure soltanto le parti effettivamente coinvolte nel rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa nei confronti della parte rimasta estranea al rapporto sostanziale. La solidarietà per l'imposta di registro non può essere applicata automaticamente a tutte le parti processuali, ma riguarda soltanto i soggetti sostanzialmente coinvolti nel rapporto definito dalla sentenza. Chi è stato escluso da tale rapporto non può essere considerato obbligato solidale, anche se era stato formalmente evocato e si era costituito in giudizio.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La solidarietà prevista dalla norma non si riferisce semplicisticamente a tutte le parti del giudizio, ma alle parti del rapporto sostanziale sotteso al giudizio.
L'obbligazione solidale per l'imposta di registro dovuta sulla sentenza presuppone un'effettiva partecipazione al rapporto sostanziale accertato o definito dalla pronuncia. La mera presenza formale nel processo non è sufficiente.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sulle sentenze, la qualità di parte processuale non coincide automaticamente con quella di obbligato solidale.
- Per applicare la solidarietà occorre verificare il contenuto della sentenza e individuare chi siano le parti effettivamente coinvolte nel rapporto sostanziale controverso.
- Il soggetto citato o costituito in giudizio, ma espressamente ritenuto estraneo al rapporto sostanziale, non dovrebbe rispondere dell'imposta di registro come obbligato solidale.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa esclusivamente sulla partecipazione formale al processo; deve sussistere un collegamento sostanziale con il rapporto oggetto della decisione.
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