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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

DOGANE - Centro di Assistenza Doganale - buona fede - frode - fatto imputabile all'importatore - riscontro tramite indagini di polizia giudiziaria - sanzioni - irrogabilità al CAD - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il CAD ha contestato l’irrogazione di sanzioni per irregolarità contenute nelle dichiarazioni doganali predisposte sulla base del mandato dell’importatore. Le irregolarità erano riconducibili a una frode o comunque a fatti imputabili all’importatore e sono state accertate solo successivamente, mediante perquisizioni e indagini svolte dalla polizia giudiziaria. Il CAD ha sostenuto di aver agito con diligenza, in buona fede e nel rispetto delle istruzioni ricevute, senza disporre dei poteri investigativi necessari per individuare la frode.

La decisione

La pretesa sanzionatoria nei confronti del CAD è stata esclusa. È stato riconosciuto che non possono essere applicate sanzioni al Centro quando esso abbia diligentemente predisposto le dichiarazioni doganali sulla base del mandato ricevuto e l’irregolarità sia accertabile soltanto attraverso attività investigative proprie della polizia giudiziaria o tributaria. La stessa Direzione centrale delle Dogane, con nota del 12 febbraio 2010, prot. 21138, aveva riconosciuto che il CAD non può rispondere di dichiarazioni diligentemente effettuate quando l’irregolarità non era ordinariamente riscontrabile nell’attività doganale.

Norme richiamate

  • Nota della Direzione centrale delle Dogane del 12 febbraio 2010, prot. 21138

    Il CAD "non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria".

    La responsabilità sanzionatoria del CAD è esclusa quando il Centro abbia rispettato il mandato e agito con ordinaria diligenza, mentre la frode o l’irregolarità dell’importatore fosse accertabile solo tramite poteri investigativi non spettanti al CAD.

Massime di principio

  • Un intermediario o Centro di Assistenza Doganale non è automaticamente responsabile delle irregolarità commesse dall’importatore per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale.
  • La responsabilità del CAD richiede la prova di una condotta negligente, di una violazione delle istruzioni ricevute o della mancata verifica di elementi normalmente controllabili nell’attività doganale.
  • Quando l’irregolarità emerge solo grazie a perquisizioni, indagini o altri poteri propri della polizia giudiziaria e tributaria, tale circostanza può escludere l’imputabilità al CAD che abbia agito in buona fede.
  • La buona fede deve essere valutata insieme alla diligenza concretamente esigibile dall’intermediario e alla documentazione disponibile al momento della dichiarazione.
  • La frode dell’importatore resta normalmente imputabile a quest’ultimo, salvo che sia dimostrato un contributo consapevole o negligente del CAD.

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