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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019. — Gennaro Cafaro contro DQ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065 – Ambito di applicazione ratione temporis – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 4, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all’età di 60 anni – Piloti di aeromobili – Tutela della sicurezza nazionale. — Causa C-396/18

Giurisprudenza europea62018CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esclude l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 1178/2011 alla controversia, perché la disciplina italiana ha reso applicabile il punto FCL.065 solo dall’8 aprile 2013, mentre la cessazione del rapporto del sig. Cafaro è avvenuta nel settembre 2012. Sul piano della direttiva 2000/78, la Corte qualifica la regola nazionale come differenza di trattamento fondata sull’età, ma ammette che possa essere giustificata per sicurezza pubblica e sicurezza nazionale, purché risulti necessaria e proporzionata. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto tali presupposti.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti di una società operante per la sicurezza nazionale al compimento dei 60 anni, in rapporto al regolamento n. 1178/2011 e alla direttiva 2000/78.

La questione giuridica

1) Se il punto FCL.065 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 osti a una normativa nazionale che impone la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti della DQ al compimento dei 60 anni e se tale disposizione sia applicabile al caso concreto. 2) In subordine, se la normativa nazionale sia contraria alla direttiva 2000/78 e all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, in quanto comporta una discriminazione fondata sull’età; in particolare, se possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, o dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

Principio di diritto

Il punto FCL.065 dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 non si applica ratione temporis alla cessazione del rapporto avvenuta il 19 settembre 2012 in Italia, poiché l’Italia aveva differito l’applicazione degli allegati fino all’8 aprile 2013. Quanto alla direttiva 2000/78, una norma nazionale che impone ai piloti di una società che opera per la sicurezza nazionale la cessazione automatica del rapporto a 60 anni costituisce una differenza di trattamento basata sull’età, ma non è incompatibile con la direttiva se, e solo se, il giudice nazionale verifica che sia effettivamente necessaria alla sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e proporzionata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto della specificità delle missioni svolte e dei requisiti fisici richiesti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1178/2011
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1178/2011
  • Allegato I, punto FCL.065 del regolamento (UE) n. 1178/2011
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti della DQ al compimento dei 60 anni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra un ex pilota della DQ e il suo datore di lavoro. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dei 60 anni per i piloti impiegati in attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Gennaro Cafaro era alle dipendenze della DQ come pilota di aeromobile dal 26 settembre 1988 al 19 settembre 2012. Con lettera del 19 gennaio 2012, la DQ gli comunicava che il rapporto sarebbe cessato automaticamente al compimento dei 60 anni, in applicazione del DPCM 9 settembre 2008 adottato sulla base dell’articolo 748, terzo comma, del codice della navigazione.

Il ricorso proposto dal lavoratore dinanzi al Tribunale di Roma e poi l’appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma furono respinti. In cassazione, il giudice del rinvio dubitava della compatibilità della disciplina nazionale sia con il regolamento n. 1178/2011 sia, in subordine, con la direttiva 2000/78.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 1178/2011, in particolare l’articolo 12 e l’allegato I, punto FCL.065, che limita l’esercizio dei piloti nel trasporto aereo commerciale tra 60 e 64 anni e vieta tale attività a partire dai 65 anni;
  • la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 4, paragrafo 1, nonché il considerando 23.

Prima questione: inapplicabilità ratione temporis del regolamento n. 1178/2011

La Corte rileva preliminarmente che l’Italia si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 12, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 1178/2011 di non applicare gli allegati I-IV fino all’8 aprile 2013. Ne consegue che il punto FCL.065 dell’allegato I è divenuto applicabile in Italia solo da quella data.

Poiché la cessazione del rapporto di lavoro del sig. Cafaro è intervenuta il 19 settembre 2012, la Corte conclude che la disposizione europea non era ancora applicabile alla controversia. Di conseguenza, non vi è luogo a rispondere alla prima questione.

Seconda questione: discriminazione fondata sull’età e possibili giustificazioni

La Corte qualifica la disciplina nazionale come differenza di trattamento basata sull’età, perché impone ai soli piloti della DQ la cessazione automatica al compimento dei 60 anni.

Articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78

Secondo la Corte, la norma nazionale può rientrare nell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, in quanto misura prevista dalla legislazione nazionale e diretta a perseguire finalità di sicurezza pubblica. La Corte osserva che:

  • la sicurezza aerea rientra già nelle finalità tutelate da tale disposizione;
  • anche le misure volte a garantire operazioni nell’interesse della sicurezza nazionale sono idonee a rientrare nella nozione di sicurezza pubblica;
  • resta però necessario verificare, in concreto, se la misura sia effettivamente necessaria.

La Corte distingue la vicenda da quella decisa nella sentenza Prigge, in cui la soglia dei 60 anni per i piloti di linea fu ritenuta non necessaria, perché il contesto del trasporto aereo commerciale era disciplinato da regole nazionali e internazionali che consentivano l’attività fino ai 65 anni. Qui, invece, i voli della DQ sono collegati a missioni per la sicurezza nazionale, svolte in condizioni più difficili o estreme, e non esiste una disciplina UE o internazionale specifica che fissi un limite di età per tali attività.

Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78

La Corte ritiene inoltre che il possesso di capacità fisiche particolari possa costituire un requisito essenziale e determinante per l’esercizio dell’attività di pilota in missioni connesse alla sicurezza nazionale. La finalità perseguita dalla normativa italiana è legittima, poiché tutela sia la sicurezza del traffico aereo sia la sicurezza nazionale.

Resta però da verificare se il limite automatico dei 60 anni sia proporzionato. La Corte non afferma che lo sia in astratto; al contrario, demanda al giudice nazionale la valutazione concreta alla luce della natura specifica delle attività svolte dalla DQ e dei requisiti fisici richiesti ai piloti.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il regolamento n. 1178/2011 non è applicabile ratione temporis alla controversia;
  • l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 non osta alla normativa nazionale se questa è necessaria alla sicurezza pubblica, verifica rimessa al giudice nazionale;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non osta alla medesima normativa se essa è proporzionata, verifica anch’essa rimessa al giudice nazionale.

Principio di diritto

La decisione afferma che una disciplina nazionale che impone ai piloti impiegati in operazioni connesse alla sicurezza nazionale la cessazione automatica del rapporto al compimento dei 60 anni non è, in linea di principio, incompatibile con la direttiva 2000/78, purché sia giustificata da esigenze di sicurezza pubblica e sia proporzionata. Tuttavia, nel caso concreto, il regolamento n. 1178/2011 non poteva essere invocato, poiché non era ancora applicabile in Italia alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiscriminazione fondata sull’etàparità di trattamento in materia di occupazionesicurezza pubblicasicurezza nazionale

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