Corte di giustizia, Sentenza C-105/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019. — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) e a. contro Administración General del Estado. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari. — Cause riunite C-105/18 – C-113/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto le censure contro il canone spagnolo sull’utilizzo delle acque interne per produrre energia idroelettrica. Ha affermato che la direttiva quadro sulle acque non impone che ogni singolo prelievo rifletta in modo proporzionale i costi ambientali, né che il canone persegua necessariamente finalità ambientali se inserito in un sistema complessivo di misure idonee. Ha escluso anche la violazione del principio di non discriminazione della direttiva elettricità e la configurabilità di un aiuto di Stato.
Compatibilità con il diritto UE del canone spagnolo sull’uso delle acque interne per la produzione idroelettrica, sotto il profilo del principio chi inquina paga, della non discriminazione nel mercato elettrico e degli aiuti di Stato.
La questione giuridica
Se l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 ostino a un canone per l’uso delle acque interne destinato alla produzione di energia elettrica, strutturato in funzione della capacità di generare entrate e non della tutela della risorsa; se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 osti a un prelievo che colpisce solo i produttori idroelettrici operanti in bacini intercomunitari; e se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE configuri tale esclusione come aiuto di Stato a favore dei produttori non assoggettati.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che né il principio del chi inquina paga né l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 impediscono a uno Stato membro di istituire un canone sull’uso delle acque interne per la produzione idroelettrica, anche se il prelievo non è calibrato sul danno ambientale o sull’uso efficiente dell’acqua, purché esso si inserisca nel complesso delle misure nazionali di attuazione della direttiva. Ha inoltre chiarito che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 non si applica a una misura fiscale di questo tipo, poiché la direttiva non armonizza le disposizioni fiscali. Infine, ha escluso che la mancata applicazione del canone ad altri produttori o ad altri impianti integri, di per sé, un aiuto di Stato, perché i soggetti confrontati non si trovano in situazione comparabile rispetto all’obiettivo della misura e, per i bacini intracomunitari, la differenza discende dai limiti competenziali dell’autorità che ha adottato il regime.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2000/60/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2000/60/CE
- Articolo 11 direttiva 2000/60/CE
- Allegato III direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2009/72/CE
- Articolo 114 TFUE
Canone spagnolo per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica
La pronuncia decide, su rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un canone gravante sui produttori di energia idroelettrica nei bacini idrografici intercomunitari. La controversia nasce dall’impugnazione del regio decreto n. 198/2015, che attua l’articolo 112 bis della legge spagnola sulle acque, introdotto dalla legge n. 15/2012 sulle imposte energetiche.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento nazionale, tra cui UNESA e varie imprese del settore idroelettrico, contestavano il canone dedotto per l’uso delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica. Il giudice del rinvio dubitava che il prelievo fosse coerente con il principio "chi inquina paga", con la direttiva quadro sulle acque, con il principio di non discriminazione nel mercato interno dell’energia elettrica e con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, quale espressione del principio "chi inquina paga";
- la direttiva 2000/60/CE, segnatamente l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 11 e l’allegato III;
- la direttiva 2009/72/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Prima questione: principio "chi inquina paga" e direttiva 2000/60
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE esprime obiettivi generali dell’azione dell’Unione e non può essere invocato direttamente per disapplicare una normativa nazionale, salvo esista una disciplina dell’Unione adottata sulla base dell’articolo 192 TFUE che regoli specificamente la materia.
Poiché il principio è richiamato dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, la verifica va condotta alla luce di tale disposizione. La Corte osserva che:
- l’articolo 9 impone agli Stati membri di tener conto del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e delle risorse;
- tale obbligo si colloca nel quadro di una politica generale dei prezzi dell’acqua e del recupero dei costi;
- il rispetto della direttiva va valutato considerando l’insieme delle misure nazionali di attuazione, non un singolo canone isolatamente considerato.
La direttiva 2000/60 è una direttiva quadro, fondata su pianificazione e programmazione per bacino idrografico, che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle misure. Di conseguenza, il fatto che il canone contestato sia destinato, in tutto o in parte, a finalità di bilancio e non direttamente ambientali non basta, da solo, a renderlo incompatibile con l’articolo 9.
La Corte conclude dunque che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non ostano al canone impugnato, anche se esso non incentiva l’uso efficiente dell’acqua e non è parametrato al danno ambientale arrecato.
Seconda questione: non discriminazione e direttiva 2009/72
Quanto alla direttiva 2009/72, la Corte rileva che l’articolo 3, paragrafo 1, consacra un principio generale di non discriminazione nel mercato interno dell’elettricità, ma la direttiva non mira al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri. Poiché il canone spagnolo è una misura di natura fiscale, il principio di non discriminazione di cui a tale articolo non può essere invocato per censurarlo.
Ne deriva che la circostanza che il prelievo colpisca solo i produttori idroelettrici operanti in bacini intercomunitari non comporta, di per sé, violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72.
Terza questione: aiuti di Stato
La Corte ricorda i quattro requisiti cumulativi dell’aiuto di Stato: intervento imputabile allo Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza.
Sotto il profilo della selettività, la Corte osserva che il confronto va effettuato alla luce dell’obiettivo della misura e del contesto competenziale dell’autorità che l’ha adottata. Poiché il canone è destinato, secondo il diritto nazionale descritto dal giudice del rinvio, alla tutela e al miglioramento del demanio idrico, i produttori di elettricità da fonti diverse dall’acqua non sono in situazione comparabile rispetto ai produttori idroelettrici. Inoltre, con riferimento ai bacini intracomunitari, il perimetro di riferimento può essere circoscritto al regime adottato nell’ambito della competenza dell’autorità centrale per i bacini intercomunitari.
La Corte ritiene quindi che la condizione della selettività non sia soddisfatta; per questo non è necessario esaminare gli ulteriori requisiti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nella causa C-109/18 è dichiarata irricevibile una parte della terza questione, per difetto di elementi sufficienti.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non ostano al canone spagnolo;
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 non osta al medesimo canone;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non consente di qualificare quel regime come aiuto di Stato a favore dei produttori non assoggettati, in mancanza di comparabilità tra le situazioni poste a confronto.
Principi utili per la pratica
La sentenza conferma che, in materia di acque, il principio del recupero dei costi non impone necessariamente che ogni singolo tributo sia ambientale o proporzionato al danno arrecato. Per gli operatori del settore elettrico, la Corte evidenzia anche che una misura fiscale nazionale non rientra automaticamente nell’ambito applicativo della direttiva 2009/72 in punto di non discriminazione. Sul fronte degli aiuti di Stato, il giudizio di comparabilità va condotto tenendo conto dell’obiettivo concreto della misura e della cornice competenziale dell’autorità che la emana.
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