Corte di giustizia, Sentenza C-213/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019. — Adriano Guaitoli e a. contro easyJet Airline Co. Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli. — Causa C-213/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la ripartizione delle regole di competenza in una causa in cui i passeggeri chiedono sia la compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004 sia il risarcimento supplementare ai sensi della Convenzione di Montreal. Per la prima domanda si applica il regolamento n. 1215/2012; per la seconda, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal. La Corte afferma inoltre che l’articolo 33 disciplina anche la competenza territoriale interna del giudice nazionale.
Competenza giurisdizionale nelle azioni dei passeggeri aerei cumulate tra compensazione ex regolamento (CE) n. 261/2004 e risarcimento supplementare ex Convenzione di Montreal
La questione giuridica
Se, in una controversia in cui i passeggeri chiedono congiuntamente la compensazione forfettaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 e il risarcimento supplementare per danni da ritardo/cancellazione rientrante nella Convenzione di Montreal, la competenza debba essere regolata separatamente dal regolamento (UE) n. 1215/2012 per la domanda fondata sul regolamento n. 261/2004 e dall’articolo 33 della Convenzione di Montreal per la domanda di risarcimento; se l’articolo 33 disciplini anche la competenza territoriale interna; e se tale disposizione operi in modo esclusivo o cumulativo rispetto alle norme del regolamento n. 1215/2012.
Principio di diritto
Quando i passeggeri agiscono cumultivamente per ottenere, da un lato, i diritti standardizzati di compensazione e assistenza previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 e, dall’altro, il risarcimento supplementare per danni da ritardo o cancellazione disciplinato dalla Convenzione di Montreal, il giudice nazionale deve verificare la competenza per ciascun capo della domanda secondo il regime proprio applicabile: il regolamento (UE) n. 1215/2012 per le pretese fondate sul regolamento n. 261/2004 e l’articolo 33 della Convenzione di Montreal per le pretese di risarcimento rientranti in tale convenzione. Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal non si limita a individuare lo Stato competente, ma disciplina anche la competenza territoriale interna, ossia il giudice territorialmente competente all’interno dello Stato parte adito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)
- Articolo 19 della Convenzione di Montreal
- Articolo 33 della Convenzione di Montreal
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969
Competenza nelle azioni dei passeggeri aerei tra regolamento n. 261/2004 e Convenzione di Montreal
La causa origina da un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma in una controversia tra alcuni passeggeri e easyJet Airline Co. Ltd. I ricorrenti chiedevano, per un volo cancellato e un altro ritardato, sia la compensazione e l’assistenza previste dal regolamento (CE) n. 261/2004 sia il risarcimento dei danni materiali e morali supplementari.
Fatti e procedimento principale
I passeggeri avevano prenotato un volo andata Roma Fiumicino–Corfù e un volo ritorno Corfù–Roma Fiumicino. Il volo di andata fu prima ritardato e poi annullato, con rinvio al giorno successivo; secondo i ricorrenti non fu fornita alcuna assistenza o alternativa di trasporto. Il volo di ritorno subì invece un ritardo superiore a due ore ma inferiore a tre ore. Il Tribunale di Roma fu investito il 28 giugno 2016 di una domanda di condanna del vettore al pagamento delle compensazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9 del regolamento n. 261/2004, oltre al risarcimento supplementare ex articolo 12 dello stesso regolamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se, in presenza di una domanda cumulativa fondata sia sul regolamento n. 261/2004 sia sulla Convenzione di Montreal, la competenza debba essere regolata separatamente dal regolamento n. 1215/2012 per la parte relativa ai diritti forfettari e dall’articolo 33 della Convenzione per la parte risarcitoria;
- se l’articolo 33 della Convenzione di Montreal disciplini solo la competenza internazionale tra Stati oppure anche la competenza territoriale interna;
- se tale disposizione sia esclusiva oppure possa operare congiuntamente con l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, richiamato dal giudice nazionale ma ormai sostituito, ratione temporis, dal regolamento n. 1215/2012.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la Convenzione di Montreal, specie gli articoli 19 e 33;
- il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare gli articoli 5, 7, 9 e 12;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 4, 7, 17, 66, 67 e 71;
- il regolamento (CE) n. 44/2001, quale antecedente normativo utile sul piano interpretativo;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: distinzione tra due regimi di responsabilità
La Corte osserva anzitutto che nella controversia esistono due regimi distinti di responsabilità del vettore aereo verso il passeggero:
- uno fondato sul regolamento n. 261/2004, che attribuisce diritti minimi standardizzati e forfettari;
- uno fondato sulla Convenzione di Montreal, applicabile al risarcimento supplementare dei danni da ritardo.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che le norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Montreal non si applicano alle domande basate esclusivamente sul regolamento n. 261/2004, che vanno esaminate alla luce del regolamento n. 1215/2012. L’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 consentono infatti l’applicazione di norme speciali sulla competenza contenute in convenzioni internazionali cui gli Stati membri siano parti, come la Convenzione di Montreal.
Ne deriva che il giudice nazionale deve operare una verifica distinta della competenza:
- per le domande fondate sugli articoli 5, 7 e 9 del regolamento n. 261/2004, secondo il regolamento n. 1215/2012;
- per la domanda di risarcimento supplementare rientrante nell’articolo 19 della Convenzione di Montreal, secondo l’articolo 33 di tale convenzione.
Interpretazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal
Quanto al secondo quesito, la Corte svolge un’interpretazione autonoma dell’articolo 33 secondo le regole del diritto internazionale generale, richiamando l’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Dalla lettera della disposizione emerge che l’attore può scegliere tra più fori collegati al territorio di uno degli Stati parti: domicilio del vettore, sede principale, luogo dell’impresa che ha concluso il contratto, oppure luogo di destinazione. La Corte conclude che l’articolo 33 non si limita a individuare lo Stato parte competente, ma indica anche l’autorità giurisdizionale territorialmente competente all’interno di quello Stato.
La Corte valorizza anche la finalità della Convenzione di Montreal, volta a tutelare gli utenti del trasporto aereo internazionale e a realizzare un giusto equilibrio tra gli interessi dei passeggeri e quelli dei vettori. L’individuazione diretta del giudice territorialmente competente accresce prevedibilità e certezza del diritto.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- per le domande fondate sul regolamento n. 261/2004, la competenza va valutata ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012;
- per le domande di risarcimento supplementare rientranti nella Convenzione di Montreal, la competenza va valutata ai sensi dell’articolo 33 di tale convenzione;
- l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal disciplina anche la competenza territoriale interna degli Stati parti.
Poiché la risposta alla seconda questione è sufficiente a risolvere la controversia interpretativa, la Corte non risponde alla terza questione.
Principi affermati
La pronuncia afferma che, nelle controversie aeree miste, il giudice nazionale non può applicare un unico criterio di competenza alla totalità delle pretese, ma deve distinguere tra il capo fondato sul regolamento n. 261/2004 e quello fondato sulla Convenzione di Montreal. Inoltre, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal opera come regola completa di competenza, incidendo sia sulla giurisdizione internazionale sia sulla competenza territoriale interna.
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