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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-48/17

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 7 novembre 2019. — Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 – Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33% dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria – Obbligo di imparzialità – Diritti della difesa – Regolamento finanziario – Modalità di applicazione del regolamento finanziario – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Proporzionalità – Parità di trattamento. — Causa T-48/17

Giurisprudenza europea62017TJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto solo il ricorso contro la decisione di liquidazione delle spese 2015, annullandola per violazione dell’obbligo di imparzialità dell’ufficio di presidenza del Parlamento. Ha invece confermato la decisione 2017 che concedeva la sovvenzione con prefinanziamento limitato e garanzia bancaria, ritenendo legittima la valutazione del rischio finanziario. Le spese sono state compensate.

Annullamento della decisione del Parlamento che dichiarava inammissibili spese di un partito politico europeo per la sovvenzione 2015, per violazione dell’imparzialità; rigetto della censura contro la sovvenzione 2017 con prefinanziamento ridotto e garanzia bancaria.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE la ricorrente contestava: 1) per la decisione relativa al 2015, la violazione del principio di buona amministrazione, dei diritti della difesa, degli articoli 7 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003, nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento; 2) per la decisione relativa al 2017, la violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa, dell’articolo 134 del regolamento finanziario e dell’articolo 206 delle modalità di applicazione, nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla limitazione del prefinanziamento al 33% e all’obbligo di garanzia bancaria.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento relativa al 2015 perché l’ufficio di presidenza non offriva, nelle circostanze concrete, sufficienti garanzie di imparzialità: uno dei suoi membri aveva rilasciato pubblicamente dichiarazioni categoriche e pregiudizievoli sulla vicenda prima della decisione, compromettendo l’apparenza di neutralità dell’organo. Ha invece respinto il ricorso contro la decisione 2017, ritenendo legittima la riduzione del prefinanziamento al 33% accompagnata dalla garanzia bancaria, poiché il Parlamento disponeva di un margine di discrezionalità nella valutazione del rischio finanziario e le misure adottate erano idonee e non discriminatorie; non vi è stata violazione dei diritti della difesa né dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 2004/2003
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 134 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 206 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014
  • Articoli 224 del regolamento interno del Parlamento europeo
  • Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 29 marzo 2004
  • Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 9 maggio 2016
  • Articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003

Annullamento parziale di decisioni del Parlamento su sovvenzioni a un partito politico europeo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dall’ADDE contro due decisioni del Parlamento europeo: una relativa alla chiusura della sovvenzione 2015, con dichiarazione di inammissibilità di alcune spese e richiesta di rimborso; l’altra relativa alla sovvenzione 2017, con prefinanziamento limitato al 33% e obbligo di garanzia bancaria. Il Tribunale affronta questioni di imparzialità amministrativa, diritti della difesa, disciplina delle sovvenzioni ai partiti politici europei e principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Fatti e procedimento principale

L’ADDE è un partito politico a livello europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003. Per il 2015 aveva ottenuto una sovvenzione massima pari a EUR 1.241.725; a seguito di una revisione esterna e di ulteriori controlli del Parlamento, l’ufficio di presidenza, con decisione del 21 novembre 2016, dichiarava inammissibili spese per EUR 500.615,55 e chiedeva il rimborso di EUR 172.654,92.

Per il 2017, con decisione FINS-2017-13 del 12 dicembre 2016, il Parlamento concedeva una sovvenzione massima di EUR 1.102.642,71 ma limitava il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo, subordinandolo alla presentazione di una garanzia bancaria a prima richiesta.

La ricorrente chiedeva l’annullamento di entrambe le decisioni.

Questioni giuridiche esaminate

Per la decisione 2015, la ricorrente deduceva tre motivi:

  • violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa;
  • violazione degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003;
  • violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Per la decisione 2017, deduceva tre motivi analoghi, con in più la censura di violazione dell’articolo 134 del regolamento finanziario e dell’articolo 206 delle modalità di applicazione, contestando la richiesta di garanzia bancaria e la riduzione del prefinanziamento.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a una buona amministrazione e ad essere ascoltati;
  • l’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento vigente all’epoca, che disciplinava la procedura di decisione dell’ufficio di presidenza sui finanziamenti;
  • gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003, relativi ai divieti di finanziamento diretto o indiretto di partiti nazionali e di campagne referendarie;
  • l’articolo 134 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e l’articolo 206 del regolamento delegato n. 1268/2012, sulla garanzia di prefinanziamento;
  • l’articolo 204 undecies del regolamento finanziario, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014, richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non applicabile ratione temporis.

Domanda di annullamento relativa al 2015: diritti della difesa

Il Tribunale respinge la censura secondo cui l’ADDE non sarebbe stata ascoltata dall’ufficio di presidenza. Osserva che il diritto ad essere ascoltati è stato rispettato mediante la presentazione di osservazioni scritte il 2 novembre 2016; né la normativa applicabile né il principio generale impongono necessariamente un’audizione orale formale.

Il Tribunale ritiene inoltre che le osservazioni della ricorrente siano state effettivamente portate a conoscenza dell’ufficio di presidenza tramite la nota del segretario generale del 10 novembre 2016, che vi faceva espresso riferimento. È infondata anche la critica secondo cui la decisione sarebbe stata già adottata prima della riunione, poiché il testo fu inviato alla ricorrente solo dopo l’adozione formale.

Domanda di annullamento relativa al 2015: imparzialità dell’organo decisionale

Il Tribunale accoglie invece la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di imparzialità.

Osserva che l’ufficio di presidenza del Parlamento è un organo collegiale composto dal presidente e dai vicepresidenti, eletto dal Parlamento, e che la ricorrente non aveva validamente contestato la normativa che ne disciplina composizione e competenza. Tuttavia, la questione decisiva è il comportamento di un suo membro, che aveva diffuso pubblicamente, prima della riunione del 21 novembre 2016, dichiarazioni molto forti: il contenuto di tali affermazioni qualificava i fondi come "illegali" e "fraudolenti", senza limitarsi a esprimere un dubbio o a richiamare un rischio.

Il Tribunale valorizza anche il fatto che quel membro partecipò attivamente alla discussione in seno all’ufficio di presidenza, risultando dal verbale che fu il solo a intervenire sul punto. Conclude che, da un punto di vista esterno, le apparenze di imparzialità erano seriamente compromesse, perché un membro dell’organo decisionale si era già pubblicamente pronunciato in termini pregiudizievoli su una questione ancora pendente.

Domanda di annullamento relativa al 2015: applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 2004/2003

Ai fini del secondo motivo, il Tribunale esamina solo la censura relativa al sondaggio effettuato in sette Stati membri nel dicembre 2015.

Richiama il divieto di finanziamento indiretto dei partiti nazionali, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2004/2003, e il divieto di finanziare campagne referendarie, ai sensi dell’articolo 8, quarto comma. Dall’analisi del sondaggio emerge che i quesiti erano identici in sette Stati membri e riguardavano, tra l’altro, l’appartenenza all’Unione, un eventuale referendum sull’appartenenza del Regno Unito e il contesto del Brexit.

Il Tribunale distingue però tra la parte del sondaggio relativa al Regno Unito e quella relativa agli altri sei Stati membri:

  • per il Regno Unito, la spesa rientra nel divieto di finanziamento di campagne referendarie, poiché il referendum era già stato reso pubblico e il contenuto del sondaggio era strettamente connesso alla consultazione;
  • per gli altri sei Stati membri, invece, il Parlamento non ha dimostrato che il sondaggio potesse servire alla campagna referendaria britannica o costituire un finanziamento indiretto dell’UKIP.

Per questa ragione, la censura è accolta solo in parte, ma ciò non incide sul risultato finale di annullamento della decisione 2015, già giustificato dalla violazione dell’imparzialità.

Domanda di annullamento relativa al 2017: diritti della difesa

Per la decisione 2017 il Tribunale respinge la censura di violazione del diritto di essere ascoltati. Ricorda che l’articolo 224 del regolamento interno non attribuiva un diritto specifico ad audizione prima della decisione sulla domanda di finanziamento; in ogni caso, il diritto ad essere ascoltati è di regola rispettato quando il richiedente ha potuto presentare la propria domanda e gli elementi rilevanti sono già stati messi a sua disposizione.

Nel caso concreto, il presunto "parere supplementare" dei revisori sulla solidità finanziaria della ricorrente non introduceva elementi del tutto nuovi: i dubbi sulla sua situazione finanziaria erano già contenuti nella relazione di revisione del 18 aprile 2016 e nella nota del segretario generale del 10 novembre 2016. Pertanto, non vi era una violazione del diritto di essere ascoltati su circostanze già conosciute dalla ricorrente.

Domanda di annullamento relativa al 2017: garanzia bancaria e prefinanziamento

Quanto alla violazione dell’articolo 134 del regolamento finanziario e dell’articolo 206 delle modalità di applicazione, il Tribunale afferma che il Parlamento dispone di un margine di discrezionalità per valutare il rischio finanziario e adottare misure idonee a tutelare il bilancio dell’Unione, compresa la richiesta di garanzia bancaria e la limitazione del prefinanziamento.

Il regolamento n. 1142/2014, che ha introdotto l’articolo 204 undecies, non era applicabile ai fatti di causa, poiché divenuto applicabile dal 1° gennaio 2017. In ogni caso, la lettura proposta dalla ricorrente era erronea, perché la norma consente di richiedere una garanzia anche in presenza di un rischio imminente di insolvenza o liquidazione, non solo quando la liquidazione sia già in corso.

Il Tribunale osserva inoltre che il Parlamento poteva legittimamente considerare, al momento della decisione del 12 dicembre 2016, la precedente decisione del 21 novembre 2016 che aveva dichiarato inammissibili spese rilevanti e aveva richiesto un rimborso consistente. Alla luce anche dei dubbi emersi sulla solidità finanziaria della ricorrente, il Parlamento non ha commesso errore manifesto nel ritenere sussistente un rischio finanziario per l’Unione.

Proporzionalità e parità di trattamento nella decisione 2017

Il Tribunale respinge anche la censura di sproporzione. Le misure alternative prospettate dalla ricorrente, come la sola limitazione del prefinanziamento o la risoluzione della sovvenzione in caso di liquidazione, non offrivano la stessa tutela degli interessi finanziari dell’Unione, poiché non garantivano il recupero degli importi eventualmente erogati.

Respinge pure la censura di violazione della parità di trattamento. Dal verbale della riunione dell’ufficio di presidenza del 12 dicembre 2016 emerge che misure analoghe di riduzione del rischio finanziario furono adottate per sette beneficiari, compresa la ricorrente. Le eventuali discussioni su misure correttive per alcuni beneficiari non dimostrano un trattamento diverso ingiustificato nei confronti dell’ADDE.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del Parlamento del 21 novembre 2016 relativa all’esercizio finanziario 2015;
  • respinge il ricorso contro la decisione FINS-2017-13 del 12 dicembre 2016;
  • compensa le spese tra le parti, comprese quelle del procedimento sommario.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • il diritto a una buona amministrazione, ai sensi dell’articolo 41 della Carta, impone non solo l’ascolto formale ma anche garanzie oggettive di imparzialità dell’organo decisionale;
  • l’apparenza di imparzialità può essere compromessa da dichiarazioni pubbliche categoriche di un membro dell’organo chiamato a decidere su un caso ancora pendente;
  • nell’ambito delle sovvenzioni ai partiti politici europei, il Parlamento dispone di un margine di discrezionalità nella valutazione del rischio finanziario e nella scelta di misure cautelari come la garanzia bancaria;
  • il divieto di finanziamento di campagne referendarie e di partiti nazionali va applicato in modo concreto, distinguendo la parte del contenuto effettivamente collegata alla campagna da quella non dimostrata come funzionale a tale scopo.

Come è indicizzato

Materiepartiti politici europeisovvenzioni dell’unione europeadiritto ad essere ascoltatoimparzialità amministrativaproporzionalità e parità di trattamento

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