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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-68/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019. — SC Petrotel-Lukoil SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d’imposta – Consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce tali prodotti – Articolo 2, paragrafo 3 – Obbligo di ottenere la classificazione dei prodotti energetici ai fini della determinazione dell’accisa – Aliquota d’imposta applicabile ai suddetti prodotti – Principio di proporzionalità. — Causa C-68/18

Giurisprudenza europea62018CJ0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2003/96 in materia di accise sui prodotti energetici e distingue tra consumo di combustibili per generare energia termica nel processo produttivo e consumo finalizzato alla produzione di elettricità. Nel primo caso opera l’eccezione al fatto generatore d’imposta prevista dall’articolo 21, paragrafo 3; nel secondo resta applicabile il regime specifico dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). La Corte esclude inoltre che una carenza puramente formale, come la mancata domanda di classificazione, possa giustificare l’applicazione automatica e definitiva dell’aliquota del gasolio in contrasto con l’uso effettivo del prodotto.

Tassazione delle accise sui prodotti energetici consumati in uno stabilimento produttore e legittimità dell’applicazione automatica dell’aliquota del gasolio in assenza di classificazione formale del prodotto.

La questione giuridica

Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di prodotti energetici consumati nella centrale termoelettrica dello stabilimento in cui sono fabbricati, quando il consumo serve a produrre i prodotti energetici stessi mediante l’energia termica necessaria al processo produttivo. Se l’articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva e il principio di proporzionalità ostino a norme/prassi nazionali che, in mancanza di domanda di classificazione ai fini dell’accisa, applicano e mantengono l’aliquota del gasolio a prodotti energetici successivamente equiparati all’olio combustibile.

Principio di diritto

L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 osta alla tassazione dei prodotti energetici consumati nella centrale termoelettrica dello stabilimento produttore quando il consumo è funzionale alla fabbricazione dei prodotti energetici, perché genera l’energia termica necessaria al processo produttivo; tale conclusione non si estende però, in linea di principio, all’elettricità prodotta, che rientra nel regime specifico dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva e il principio di proporzionalità ostano a una prassi nazionale che, per la sola mancata presentazione di una domanda formale di classificazione, imponga e mantenga l’aliquota del gasolio su prodotti energetici il cui prelievo deve essere determinato in base al loro uso effettivo, anche se successivamente classificati come olio combustibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 3, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 5, direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 92/12/CEE

Tassazione dei prodotti energetici consumati nello stabilimento produttore e classificazione ai fini dell’accisa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra SC Petrotel-Lukoil SA e le autorità fiscali rumene. Il giudizio verte sull’interpretazione della direttiva 2003/96/CE relativa alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, con particolare attenzione al consumo interno di combustibili in uno stabilimento che produce prodotti energetici e al meccanismo nazionale di classificazione dei prodotti ai fini dell’accisa.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente svolge attività di fabbricazione di prodotti energetici e, nel periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, ha consumato olio combustibile 40/42S e olio combustibile semilavorato come combustibile interno, sia per i forni degli impianti tecnologici sia per le caldaie di una centrale termoelettrica destinata a produrre vapore per energia termica ed elettrica. Le autorità fiscali hanno ritenuto dovute accise supplementari e, per l’olio combustibile semilavorato, hanno applicato l’aliquota del gasolio in assenza di una precedente decisione di equiparazione; tale decisione è stata poi adottata solo successivamente al controllo fiscale.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2003/96/CE, e segnatamente:

  • l’articolo 2, paragrafo 3, sulla tassazione dei prodotti energetici privi di aliquota specifica nella direttiva, in relazione al loro uso come carburante o combustibile;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sull’esenzione per i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità;
  • l’articolo 21, paragrafo 3, sull’assenza di fatto generatore d’imposta per il consumo interno nello stabilimento che produce prodotti energetici, quando il consumo riguarda prodotti fabbricati nello stesso stabilimento;
  • l’articolo 21, paragrafo 5, relativo all’elettricità prodotta per uso proprio. Richiama inoltre la direttiva 92/12/CEE per il regime generale delle accise e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione pregiudiziale: consumo interno nello stabilimento produttore

La Corte afferma che l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato in modo da escludere la tassazione dei prodotti energetici consumati nella centrale termoelettrica dello stabilimento quando tale consumo è diretto a produrre altri prodotti energetici, mediante la generazione dell’energia termica necessaria al processo tecnologico. Ai fini dell’eccezione rileva la finalità del consumo, non la mera collocazione fisica del consumo all’interno della centrale. La Corte distingue però il caso dell’energia elettrica: la quota di prodotti energetici consumata per produrre elettricità non rientra nell’articolo 21, paragrafo 3, ma nelle disposizioni specifiche dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). In linea di principio, quindi, l’elettricità usata nel processo produttivo resta soggetta al regime speciale previsto per la produzione di elettricità, fermo restando il possibile esercizio della deroga da parte dello Stato membro.

Seconda e terza questione: classificazione formale, aliquota del gasolio e proporzionalità

Con riferimento ai prodotti energetici non dotati di un’aliquota specifica nella direttiva, la Corte ricorda che l’articolo 2, paragrafo 3, impone una tassazione commisurata all’uso effettivo del prodotto e al prodotto equivalente cui esso si sostituisce nel suo impiego. Gli Stati membri possono prevedere controlli e procedure di classificazione, ma tali requisiti hanno natura formale e non possono prevalere sui presupposti sostanziali della tassazione. Ne consegue che è incompatibile con la direttiva 2003/96, nonché con il principio di proporzionalità, una prassi nazionale che, per la sola mancata presentazione di una domanda di classificazione, applichi automaticamente l’aliquota del gasolio e la mantenga anche dopo che il prodotto è stato successivamente equiparato all’olio combustibile. La Corte ammette la possibilità di sanzioni per la violazione di un obbligo formale, ma non la possibilità di far discendere da tale omissione una tassazione non corrispondente all’uso effettivo del prodotto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 21, paragrafo 3, osta alla tassazione dei prodotti energetici consumati nella centrale termoelettrica dello stabilimento produttore, quando il consumo è volto a generare l’energia termica necessaria al processo di fabbricazione dei prodotti energetici;
  • tale soluzione non pregiudica l’applicazione, in linea di principio, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), alla quota di prodotti energetici impiegati per produrre elettricità;
  • l’articolo 2, paragrafo 3, e il principio di proporzionalità ostano all’applicazione e al mantenimento dell’aliquota del gasolio per il solo mancato adempimento di un obbligo formale di classificazione, anche se il prodotto viene poi classificato come olio combustibile.

Principi affermati

La sentenza ribadisce due coordinate essenziali:

  • nelle accise sui prodotti energetici, il criterio decisivo è l’uso effettivo del prodotto e la sua funzione nel processo produttivo;
  • gli obblighi formali nazionali non possono alterare la qualificazione sostanziale del prodotto né giustificare una tassazione sproporzionata o sganciata dal suo utilizzo reale.

Come è indicizzato

Materieacciseprodotti energeticitassazione dell’energiaproporzionalitàcogenerazione

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