Corte di giustizia, Sentenza C-80/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019. — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) e a. contro Administración General del Estado e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Principio “chi inquina paga” – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Principio di non discriminazione – Finanziamento del deficit tariffario – Imposta alle quali sono assoggettate solo le imprese che utilizzano l’energia nucleare per produrre elettricità. — Cause riunite C-80/18 – C-83/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibili alcune questioni fondate sull’articolo 191 TFUE, sulla direttiva 2005/89 e sulla Carta, per difetto di pertinenza o di adeguata motivazione del rinvio. Nel merito, ha escluso che la direttiva 2009/72/CE impedisca allo Stato membro di istituire imposte specifiche per il settore nucleare finalizzate al finanziamento del sistema elettrico. Ha inoltre precisato che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva non si applica a misure di natura fiscale come quelle di causa.
Imposte spagnole sulla produzione e sullo stoccaggio di combustibile e rifiuti nucleari: la direttiva 2009/72/CE non osta a un prelievo che grava solo sugli operatori nucleari per finanziare il sistema elettrico
La questione giuridica
Se il principio di non discriminazione e, più in generale, i principi di uguaglianza/"chi inquina paga" ostino a imposte nazionali che colpiscono solo le imprese che producono elettricità con energia nucleare, istituiscono un onere fiscale elevato sul combustibile e sui rifiuti radioattivi e sono finalizzate soprattutto ad aumentare le entrate del sistema elettrico; se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 richieda che l’obiettivo ambientale e le caratteristiche delle imposte siano concretizzati nel testo vincolante della normativa.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE, che esprime il principio di non discriminazione nel mercato interno dell’elettricità, non osta a una normativa nazionale che istituisce imposte sulla produzione e sullo stoccaggio di combustibile e rifiuti nucleari gravanti solo sugli operatori che producono elettricità con energia nucleare, anche se il prelievo è destinato principalmente ad accrescere i proventi del sistema elettrico e non è configurato come misura ambientale. L’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva non si applica a una tale disciplina fiscale, sicché non può essere invocato per imporre che l’obiettivo ambientale sia esplicitato nella parte vincolante della legge.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2005/89/CE
- Articoli 3 e 5 direttiva 2005/89/CE
- Articolo 114 TFUE (richiamato indirettamente nel ragionamento sul ravvicinamento delle disposizioni fiscali)
Imposte spagnole su produzione e stoccaggio di combustibile e rifiuti nucleari
La pronuncia riguarda quattro rinvii pregiudiziali del Tribunal Supremo (Spagna) relativi alla compatibilità con il diritto dell’Unione di imposte istituite dalla normativa spagnola sulla sostenibilità energetica. Le imposte colpiscono la produzione di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi, nonché il loro stoccaggio in impianti centralizzati, e gravano solo sulle imprese che producono elettricità mediante energia nucleare.
Fatti e procedimento principale
Le società ricorrenti, operanti nel settore della produzione di energia elettronucleare, avevano impugnato il decreto ministeriale che approvava i modelli dichiarativi e di autoliquidazione delle imposte nucleari. Dopo il rigetto dei ricorsi dinanzi all’Audiencia Nacional, esse hanno proposto appello dinanzi al Tribunal Supremo.
Il giudice del rinvio ha spiegato che le imposte controverse si inseriscono nel quadro del finanziamento del sistema elettrico spagnolo e sono volte, secondo la normativa nazionale, anche a incrementare le entrate per far fronte al cosiddetto deficit tariffario. Ha quindi chiesto alla Corte se tali imposte siano compatibili con il principio di non discriminazione, con il principio "chi inquina paga", con la Carta e con la direttiva 2009/72/CE.
Normativa rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE;
- gli articoli 20 e 21 della Carta;
- l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta;
- la direttiva 2009/72/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2;
- la direttiva 2005/89/CE, in particolare gli articoli 3 e 5.
La normativa spagnola, contenuta nella Ley 15/2012 e successivamente modificata dalla Ley 16/2013, prevede imposte dirette di natura reale sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi e sul loro stoccaggio in impianti centralizzati. Il preambolo della legge collega tali prelievi all’internalizzazione dei costi ambientali e alla sostenibilità energetica, ma il giudice del rinvio dubitava della reale natura ambientale della disciplina, ritenendo che essa perseguisse soprattutto finalità di finanziamento del sistema elettrico.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunal Supremo ha chiesto, in sostanza:
- se il principio "chi inquina paga", la non discriminazione e la direttiva 2009/72 ostino a imposte che colpiscono solo gli operatori nucleari per aumentare le entrate del sistema elettrico;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione una giustificazione ambientale non concretizzata nella parte vincolante della legge;
- se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 richieda che gli obblighi di interesse economico generale, compresi quelli ambientali, siano chiaramente definiti e verificabili;
- se la disciplina nazionale sia discriminatoria rispetto ad altri operatori del mercato elettrico.
Ricevibilità
La Corte dichiara irricevibili:
- la quinta questione e la prima questione nella parte in cui invoca l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, perché tale disposizione esprime obiettivi generali della politica ambientale dell’Unione ma non può essere invocata, in assenza di una normativa di attuazione pertinente, per disapplicare una disciplina nazionale;
- la quarta questione, poiché il giudice del rinvio non ha spiegato in modo sufficiente il nesso tra la direttiva 2005/89 e la normativa impugnata, né ha chiarito perché gli articoli 20 e 21 della Carta sarebbero applicabili.
La Corte ribadisce che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Poiché la direttiva 2009/72 non può essere considerata applicabile alla disciplina fiscale controversa nel senso richiesto dal rinvio, la Carta non può essere invocata autonomamente.
Ragionamento della Corte sull’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72
Quanto alla prima e alla seconda questione, la Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 sancisce nel settore elettrico il principio generale di non discriminazione. Tuttavia, la direttiva 2009/72 non è una misura di ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri: essa è stata adottata sul fondamento dell’attuale articolo 114 TFUE, che esclude espressamente le disposizioni fiscali.
Ne consegue che il principio di non discriminazione contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, non si applica a una normativa nazionale che istituisce imposte sulla produzione e sullo stoccaggio di combustibile e rifiuti nucleari. Di conseguenza, la Corte conclude che tale disposizione non osta a una disciplina come quella spagnola, anche se i prelievi riguardano solo gli operatori che producono elettricità mediante energia nucleare e sono destinati principalmente a incrementare i proventi del sistema finanziario dell’elettricità.
Ragionamento sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72
La Corte precisa poi che anche l’articolo 3, paragrafo 2, non è applicabile alla disciplina fiscale in esame. Questa disposizione consente agli Stati membri, nell’interesse economico generale, di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, purché siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Ma tale meccanismo non riguarda imposte come quelle oggetto dei procedimenti principali.
Per questo motivo, la Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 2, non osta a una normativa nazionale del tipo considerato, anche se l’obiettivo ambientale e le caratteristiche delle imposte non sono sviluppati nella parte vincolante della legge.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il principio di non discriminazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 non osta alle imposte spagnole sulla produzione e sullo stoccaggio di combustibile e rifiuti nucleari;
- l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 non osta parimenti a tale normativa, quando l’obiettivo ambientale e le caratteristiche delle imposte non siano concretizzati nella parte vincolante della legge.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori del settore energetico, la pronuncia chiarisce che la direttiva 2009/72 non può essere utilizzata, di per sé, per contestare imposte settoriali di natura fiscale istituite dagli Stati membri nel mercato elettrico. La Corte distingue nettamente tra regole del mercato interno dell’energia e disciplina tributaria, escludendo che il principio di non discriminazione della direttiva si estenda a prelievi fiscali come quelli controversi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 nov 2019Tribunale, Sentenza T-48/17
- Sentenza · 7 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-68/18
- Sentenza · 7 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-105/18
- Sentenza · 7 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-213/18
- Sentenza · 7 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-280/18
- Sentenza · 7 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-349/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →