Sentenza n. 4670/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio serbato sull’istanza di permesso per attesa occupazione presentata dai ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze per il rilascio della dichiarazione prevista dalla Circolare 3836/2007 per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione avverso il silenzio, affermando di avere presentato il 7 aprile 2026 un’istanza per ottenere la dichiarazione prevista dalla Circolare 3836/2007 per attesa occupazione. Hanno chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni. A sostegno hanno prodotto una mail del 7 maggio 2026, priva di prova della ricezione, che sollecitava una precedente richiesta di riesame non precisata e riferiva che i due cittadini, pur avendo i requisiti per il permesso per attesa occupazione, erano irregolarmente presenti sul territorio. Non hanno prodotto né l’istanza asseritamente presentata né quella precedente richiamata nella mail.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il ricorso e compensato le spese. Ha rilevato che chi agisce contro il silenzio deve provare l’obbligo di provvedere, documentando il contenuto dell’istanza e la data della sua trasmissione: la mancata produzione dell’istanza e l’assenza di prova della sua ricezione impedivano di accertare sia quando fosse stata presentata, sia quale fosse il suo contenuto e se ne derivasse un obbligo amministrativo di risposta. Inoltre, la mail prodotta sembrava riferirsi a una richiesta di permesso per attesa occupazione, mentre il ricorso censurava l’inerzia su una richiesta della dichiarazione prevista dalla Circolare 3836/2007. Il giudice ha altresì precisato che l’inerzia illegittima è configurabile soltanto in presenza di una richiesta diretta a ottenere un provvedimento espressivo di potere amministrativo, non per la sollecitazione di atti o comportamenti privi di tale natura.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Considerato che i ricorsi in materia di silenzio devono essere decisi con sentenza in forma semplificata ex art. 117 c.p.a.;
Il ricorso in materia di silenzio è deciso con sentenza in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
La tutela dei diritti o della dignità degli interessati giustifica l’oscuramento delle loro generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Massime di principio
- Chi propone un’azione avverso il silenzio deve dimostrare l’esistenza dell’obbligo di provvedere, producendo elementi idonei a documentare il contenuto dell’istanza e la data della sua effettiva trasmissione; in mancanza, non è possibile accertare se e da quando l’amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi.
- L’azione avverso il silenzio è configurabile soltanto quando la richiesta rimasta inevasa è diretta a ottenere un provvedimento espressivo di potere amministrativo; non è esperibile per ottenere una pronuncia su atti o comportamenti privi di tale connotazione.
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