Sentenza n. 539/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento nei limiti dell'interesse, dei seguenti atti: 1. nota prot. n. -OMISSIS- del 21.7.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza; 2. nota prot. n. -OMISSIS- del 28.6.2021 della Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce e allegata nota prot. n. -OMISSIS- del 23.6.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi; 3. nota prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza; 4. nota prot. n. -OMISSIS- del 7.6.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza; 5. nota prot. -OMISSIS- del 19.5.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, di comunicazione dei motivi ostativi; nonché di 6. ogni altro atto agli stessi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo (ivi compresi, ove occorra: la nota del Comando generale – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico della Guardia di Finanza, richiamata nel preavviso di rigetto (non conosciuta); il foglio n. -OMISSIS- del 17.3.2.2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza (non conosciuto); la determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 15.2.2021; la nota prot. n. -OMISSIS- del 15.1.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi; la nota avente a oggetto «convocazione per visita medica collegiale» della Tenenza di Leuca; il verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del 3.7.2020 del Dipartimento militare di Medicina legale di Bari-Palese; la nota del Centro ospedaliero militare di Taranto del 3.7.2020; la nota prot. n. -OMISSIS- dell'1.2.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce; la nota prot. n. -OMISSIS- del 9.11.2020 del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza; la nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13.10.2020 del Comando generale della Guardia di Finanza; la determinazione n. -OMISSIS- del 14.10.2017 del Comandante del C.I.A.N. (non conosciuta); - nonché per l’accertamento, la declaratoria e il riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione e il pagamento dei giorni di licenza non fruiti di cui all'istanza del 23.3.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo; nonché per - infine, per la condanna delle Amministrazioni intimate (in primis, del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza) alla liquidazione e al pagamento, in favore del ricorrente, dei giorni di licenza non fruiti di cui all'istanza del 23.3.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti con i quali era stata negata la monetizzazione delle ferie non godute e, in subordine, il riconoscimento della fruizione delle ferie arretrate dopo il transito dall'impiego militare a quello civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una serie di note e atti dell'amministrazione, chiedendo l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto alla liquidazione delle ferie non godute, con interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, ha chiesto il riconoscimento della possibilità di fruire delle ferie arretrate nel nuovo impiego civile. La controversia traeva origine dal transito, per ragioni di salute, dalla carriera militare all'impiego civile, sempre alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riconosciuto la possibilità di fruire, previa programmazione, delle ferie non godute, mentre ha sostenuto l'impossibilità della monetizzazione in ragione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012. Prima dell'udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo fruito delle ferie arretrate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente aveva conseguito la fruizione delle ferie arretrate e aveva dichiarato cessata la ragione della controversia. La sentenza non ha quindi deciso nel merito la questione della spettanza della monetizzazione delle ferie non godute né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della pronta definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
Richiamato dall'amministrazione come disposizione preclusiva della monetizzazione delle ferie non godute; la questione non è stata decisa nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente consegue il bene della vita richiesto e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione nel merito dei vizi dedotti e delle domande sostanziali, salvo che sussistano specifiche ragioni per una pronuncia diversa, non risultanti nel caso deciso.
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