Cassazione Penale, Sentenza n. 39727/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (commessa quale amministratore della GIO.MA. Costruzioni s.r.l.). Il ricorso articolava nove motivi volti a censurare: carenza o travisamento della prova; mancata acquisizione e valutazione di elementi bancari decisivi e mancata rinnovazione dell'istruttoria d'appello; vizi procedurali (notifica, cambio del collegio); erronea contestazione di fatto diverso e illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f.; richiesta del riconoscimento della tenuità del danno e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; istanza di riqualificazione in bancarotta semplice o extinctio per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Potenza. Sono state confermate la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., il riconoscimento in concreto di circostanze attenuanti generiche prevalenti e la condanna a due anni di reclusione, oltre spese processuali e sanzioni accessorie fallimentari per cinque anni. Il ricorso è stato ritenuto generico e versato in fatto, senza dimostrare lacune decisive della motivazione che avrebbero giustificato la rinnovazione istruttoria. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la Corte ha indicato che la prescrizione sarebbe maturata il 11/12/2026.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, comma 2
Riferimento alla disciplina della continuazione tra reati nella formulazione dell'imputazione; utilizzato per descrivere il disegno criminoso e la pluralità di illeciti commessi.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, nn. 1 e 2
Norma che definisce i reati di bancarotta (distrattiva e documentale) contestati all'imputato; la Corte ha confermato che le condotte rientrano nella fattispecie di cui a tali commi.
Legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
Aggravante (continuazione fallimentare) applicata dalla Corte, ritenuta correttamente invocabile anche senza formale contestazione separata quando più fatti rientrano in un medesimo disegno criminoso.
Legge fallimentare, art. 219, comma 3
Norma sull'attenuante della tenuità del danno: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non provata; quindi non applicabile nel caso concreto.
Legge fallimentare, art. 223
Prevede l'applicazione delle pene di bancarotta agli amministratori di società dichiarate fallite: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione a Paolicelli in quanto amministratore.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità prevista per fattispecie di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la cui pena edittale minima è incompatibile con l'istituto.
Codice di procedura penale, art. 507
Poteri del giudice in ordine all'acquisizione di documenti e informazioni: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato i poteri istruttori necessari e che non emergessero lacune decisive che giustificassero la rinnovazione in appello.
Codice di procedura penale, art. 601
Termine a comparire per il giudizio di appello: la Corte ha verificato la regolarità della notifica e la tempestività dell'impugnazione, dichiarando tardiva la doglianza non sollevata in appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e, se ravvisata colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte lo ha applicato disponendo euro 3.000 per la Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Elenca i motivi ammessi per ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto molte delle censure generiche o versate in fatto, non rispondenti ai requisiti di specificità e deducibilità propri dell'art. 606.
Codice di procedura penale, art. 521
Norma sul divieto di riformulare l'imputazione in sede di giudizio: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta diversa contestazione, confermando che la fattispecie contestata e giudicata era quella di bancarotta fraudolenta.
Codice penale, artt. 157 e 161
Rinvio alla disciplina della prescrizione e delle interruzioni: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione indicativo al 11/12/2026 per i fatti del 11/06/2014.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse censure meramente fattuali o generiche: il ricorso deve indicare con precisione i profili di illegittimità di diritto o i travisamenti di prova specifici e chiaramente individuabili nella motivazione impugnata.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è censurabile in cassazione solo se dal testo della motivazione di merito emergono lacune o illogicità manifeste e di decisiva rilevanza che avrebbero potuto essere colmate con l'assunzione delle prove dedotte.
- L'imprenditore non si esime automaticamente dalla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale solo perché ha delegato la contabilità a un professionista; occorre una prova rigorosa e specifica per superare la presunzione di vigilanza e responsabilità.
- La qualificazione giuridica delle condotte (es.: bancarotta fraudolenta vs semplice) dipende dall'elemento soggettivo dimostrato e dalla rilevanza del danno: argomentazioni generiche sulla 'volontà di salvare l'impresa' senza riscontri probatori non bastano a riqualificare il fatto.
- Le doglianze su nullità o vizi procedurali devono essere tempestivamente eccepite nel corso del processo; eccezioni sollevate tardivamente o non dedotte in appello risultano spesso inammissibili in cassazione.
- La causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile quando la fattispecie astratta prevede una pena minima incompatibile con l'istituto (es.: bancarotta fraudolenta documentale con minimo superiore a quello richiesto da 131-bis).
- Il riconoscimento di attenuanti o dell'aggravante richiede una valutazione motivata e specifica del giudice di merito; la semplice indicazione di importi o di circostanze, senza puntuale relazione causale al danno subito dalla massa creditoria, è insufficiente per ribaltare la decisione.
- In contestazioni che coinvolgono movimenti bancari e assegni, la prova documentale bancaria e le informazioni del curatore hanno rilievo decisivo: la mera affermazione difensiva sull'utilizzo delle somme deve essere documentata per essere efficace.
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