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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39727/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (commessa quale amministratore della GIO.MA. Costruzioni s.r.l.). Il ricorso articolava nove motivi volti a censurare: carenza o travisamento della prova; mancata acquisizione e valutazione di elementi bancari decisivi e mancata rinnovazione dell'istruttoria d'appello; vizi procedurali (notifica, cambio del collegio); erronea contestazione di fatto diverso e illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f.; richiesta del riconoscimento della tenuità del danno e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; istanza di riqualificazione in bancarotta semplice o extinctio per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Potenza. Sono state confermate la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., il riconoscimento in concreto di circostanze attenuanti generiche prevalenti e la condanna a due anni di reclusione, oltre spese processuali e sanzioni accessorie fallimentari per cinque anni. Il ricorso è stato ritenuto generico e versato in fatto, senza dimostrare lacune decisive della motivazione che avrebbero giustificato la rinnovazione istruttoria. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la Corte ha indicato che la prescrizione sarebbe maturata il 11/12/2026.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento alla disciplina della continuazione tra reati nella formulazione dell'imputazione; utilizzato per descrivere il disegno criminoso e la pluralità di illeciti commessi.

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, nn. 1 e 2

    Norma che definisce i reati di bancarotta (distrattiva e documentale) contestati all'imputato; la Corte ha confermato che le condotte rientrano nella fattispecie di cui a tali commi.

  • Legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1

    Aggravante (continuazione fallimentare) applicata dalla Corte, ritenuta correttamente invocabile anche senza formale contestazione separata quando più fatti rientrano in un medesimo disegno criminoso.

  • Legge fallimentare, art. 219, comma 3

    Norma sull'attenuante della tenuità del danno: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non provata; quindi non applicabile nel caso concreto.

  • Legge fallimentare, art. 223

    Prevede l'applicazione delle pene di bancarotta agli amministratori di società dichiarate fallite: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione a Paolicelli in quanto amministratore.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità prevista per fattispecie di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la cui pena edittale minima è incompatibile con l'istituto.

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Poteri del giudice in ordine all'acquisizione di documenti e informazioni: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato i poteri istruttori necessari e che non emergessero lacune decisive che giustificassero la rinnovazione in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 601

    Termine a comparire per il giudizio di appello: la Corte ha verificato la regolarità della notifica e la tempestività dell'impugnazione, dichiarando tardiva la doglianza non sollevata in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e, se ravvisata colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte lo ha applicato disponendo euro 3.000 per la Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Elenca i motivi ammessi per ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto molte delle censure generiche o versate in fatto, non rispondenti ai requisiti di specificità e deducibilità propri dell'art. 606.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Norma sul divieto di riformulare l'imputazione in sede di giudizio: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta diversa contestazione, confermando che la fattispecie contestata e giudicata era quella di bancarotta fraudolenta.

  • Codice penale, artt. 157 e 161

    Rinvio alla disciplina della prescrizione e delle interruzioni: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione indicativo al 11/12/2026 per i fatti del 11/06/2014.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse censure meramente fattuali o generiche: il ricorso deve indicare con precisione i profili di illegittimità di diritto o i travisamenti di prova specifici e chiaramente individuabili nella motivazione impugnata.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è censurabile in cassazione solo se dal testo della motivazione di merito emergono lacune o illogicità manifeste e di decisiva rilevanza che avrebbero potuto essere colmate con l'assunzione delle prove dedotte.
  • L'imprenditore non si esime automaticamente dalla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale solo perché ha delegato la contabilità a un professionista; occorre una prova rigorosa e specifica per superare la presunzione di vigilanza e responsabilità.
  • La qualificazione giuridica delle condotte (es.: bancarotta fraudolenta vs semplice) dipende dall'elemento soggettivo dimostrato e dalla rilevanza del danno: argomentazioni generiche sulla 'volontà di salvare l'impresa' senza riscontri probatori non bastano a riqualificare il fatto.
  • Le doglianze su nullità o vizi procedurali devono essere tempestivamente eccepite nel corso del processo; eccezioni sollevate tardivamente o non dedotte in appello risultano spesso inammissibili in cassazione.
  • La causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile quando la fattispecie astratta prevede una pena minima incompatibile con l'istituto (es.: bancarotta fraudolenta documentale con minimo superiore a quello richiesto da 131-bis).
  • Il riconoscimento di attenuanti o dell'aggravante richiede una valutazione motivata e specifica del giudice di merito; la semplice indicazione di importi o di circostanze, senza puntuale relazione causale al danno subito dalla massa creditoria, è insufficiente per ribaltare la decisione.
  • In contestazioni che coinvolgono movimenti bancari e assegni, la prova documentale bancaria e le informazioni del curatore hanno rilievo decisivo: la mera affermazione difensiva sull'utilizzo delle somme deve essere documentata per essere efficace.

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