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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202412206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su notizie di reato a carico del fratello convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, dopo oltre dieci anni di residenza legale in Italia. Il Ministero dell'Interno, preceduto dal preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza valorizzando due denunce a carico del fratello convivente e coresidente: una del 2021 per violenza sessuale e lesioni personali e una del 2015 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo che i fatti riguardavano esclusivamente il fratello, non erano sfociati in condanne, erano risalenti e non erano da lui conosciuti; ha inoltre invocato la personalità della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, l'interruzione della convivenza e il proprio stabile inserimento sociale, lavorativo ed economico in Italia. Ha contestato anche l'irragionevolezza del diniego rispetto alla concessione della cittadinanza ad altri fratelli. Nelle more, il fratello è stato assolto dalle imputazioni di violenza sessuale e lesioni personali. Il ricorrente ha altresì eccepito la tardività del deposito documentale dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, ai fini della decisione, la sola relazione ministeriale depositata tardivamente, oltre il termine dell'art. 73, comma 1, c.p.a., ritenendo invece acquisibili gli altri documenti, in quanto atti e documenti sulla base dei quali l'atto era stato emanato, soggetti all'obbligo di deposito ex art. 46, comma 2, c.p.a. e comunque acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: i dieci anni di residenza costituiscono solo il presupposto per presentare la domanda, non un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché fondato sul contesto familiare stabile del ricorrente e sulla gravità delle vicende penali del fratello convivente. Il principio di personalità della responsabilità penale è stato giudicato inconferente, poiché il diniego non costituisce una sanzione per fatti altrui, ma una valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente e sui possibili effetti dell'ingresso nella comunità nazionale, anche considerando i benefici indiretti che la cittadinanza potrebbe produrre per i familiari. Le mere denunce possono essere valutate sul piano amministrativo, anche in assenza di condanna e indipendentemente dall'esito del procedimento penale, in quanto la valutazione amministrativa persegue finalità diverse da quelle penali e comprende anche la prevenzione di situazioni di astratta pericolosità sociale. L'assoluzione del fratello, intervenuta dopo l'adozione del diniego, non poteva incidere sulla legittimità originaria dell'atto. Sono state ritenute rilevanti la gravità delle contestazioni, il loro collocarsi nel periodo di osservazione e la convivenza con il fratello. La residenza ultradecennale, l'attività lavorativa e l'integrazione sociale sono state considerate elementi ordinari o presupposti, non sufficienti a superare il giudizio negativo. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché non era provato che gli altri fratelli avessero ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione e, comunque, le diverse situazioni familiari e di convivenza giustificavano un trattamento differenziato. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito delle memorie e dei documenti hanno carattere perentorio; la relazione ministeriale depositata tardivamente è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L'amministrazione deve depositare gli atti e i documenti in base ai quali l'atto impugnato è stato emanato; tali documenti non possono essere stralciati per la sola tardività.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Gli atti e documenti necessari all'istruttoria possono essere acquisiti dal giudice anche d'ufficio.

  • art. 27 Cost.

    Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di valutare, in un procedimento amministrativo di naturalizzazione, il contesto familiare e le condotte penalmente rilevanti di un familiare convivente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998

    La cittadinanza del richiedente può produrre benefici indiretti per familiari entro il secondo grado, tra cui l'impossibilità di espulsione, circostanza rilevante nella valutazione prognostica dell'interesse pubblico.

  • art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. 286/1998

    La possibilità per il familiare di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce un ulteriore effetto indiretto considerabile nella valutazione amministrativa.

  • art. 6 l. 91/1992

    La previsione di cause ostative per la cittadinanza acquisita per matrimonio è stata utilizzata quale parametro sistematico per ritenere particolarmente significativa, anche nella naturalizzazione, la gravità di reati quali la violenza sessuale e le lesioni personali.

  • art. 582 c.p.

    La denuncia per lesioni personali è stata considerata indicativa di una condotta lesiva dell'integrità fisica, rilevante nel giudizio prognostico amministrativo.

  • art. 609-bis c.p.

    La denuncia per violenza sessuale è stata ritenuta particolarmente grave perché incide su diritti fondamentali della persona e può assumere rilievo nel giudizio sull'affidabilità e sull'integrazione.

  • art. 4 l. 110/1975

    La denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, pur riferita a una contravvenzione, è stata ritenuta dotata di disvalore sociale e rilevante per la tutela anticipata dell'incolumità pubblica e dell'ordine pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche il contesto familiare stabile e le vicende penalmente rilevanti di un familiare convivente, senza violare il principio della personalità della responsabilità penale, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.
  • Le mere denunce o notizie di reato, anche in assenza di condanna e indipendentemente dall'esito del procedimento penale, possono concorrere al diniego della cittadinanza quando siano valutate in un'istruttoria globale e motivata, finalizzata anche alla prevenzione di situazioni di astratta pericolosità sociale e alla prognosi sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento ai fatti conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; un'assoluzione intervenuta successivamente non incide, di regola, sulla legittimità originaria del provvedimento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: il giudice verifica l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
  • Gli atti del procedimento amministrativo posti a fondamento del provvedimento impugnato devono essere acquisiti al giudizio, anche se depositati tardivamente dall'Amministrazione; resta tuttavia inutilizzabile la documentazione difensiva ulteriore depositata oltre i termini processuali, salvo il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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