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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21252/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo, con il primo motivo, l'inesistenza giuridica o comunque l'illegittimità del provvedimento questorile asseritamente violato, sostenendo che il foglio di via fosse privo dei requisiti prescritti. In particolare contestava che l'ordine di rimpatrio fosse stato riferito a un luogo non correttamente individuato come residenza o dimora abituale. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ma la questione risultava proposta per la prima volta in cassazione, senza essere stata dedotta in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il provvedimento del questore, nel caso concreto, conteneva l'indicazione della residenza del destinatario e l'ordine di rientro nel Comune di abituale dimora, sicché non era dimostrata alcuna illegittimità del foglio di via. Ha inoltre osservato che la normativa sopravvenuta, più sfavorevole, non era applicabile retroattivamente ai fatti anteriori, per il principio di cui all'art. 2, quarto comma, c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato non scrutinabile perché relativo a una questione nuova, non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione del foglio di via obbligatorio è richiamata come fattispecie incriminatrice; la Corte evidenzia che la modifica sopravvenuta ne ha trasformato la natura in delitto, ma che ai fatti anteriori si applica la disciplina vigente al tempo del fatto.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    È applicato il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: la normativa sopravvenuta non può incidere sulla valutazione della sussistenza del reato e della legittimità del provvedimento per fatti pregressi.

  • art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte richiama la disciplina del foglio di via obbligatorio come modificata dalla riforma, osservando che oggi il provvedimento deve contenere l'ordine di lasciare il Comune e di non farvi ritorno per un periodo determinato.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene posto a fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di foglio di via obbligatorio, la legittimità del provvedimento amministrativo costituisce presupposto del giudizio penale: il giudice deve verificare se l'atto rispetti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e, se illegittimo, disapplicarlo con esclusione del reato.
  • Quando il provvedimento questorile indica la residenza anagrafica del destinatario e ordina il rientro nel Comune di abituale dimora, esso può ritenersi astrattamente idoneo a soddisfare i requisiti di legittimità, salvo prova concreta della non corrispondenza tra residenza e dimora abituale.
  • La residenza anagrafica costituisce un indice della dimora abituale, superabile solo da elementi specifici e concreti contrari: una contestazione meramente generica non è sufficiente a incidere sulla legittimità del foglio di via.
  • La sopravvenienza normativa più severa non si applica ai fatti anteriori: la qualificazione del reato e la validità del provvedimento amministrativo vanno esaminate alla luce della disciplina vigente al momento della commissione del fatto.
  • In sede di cassazione non sono scrutinabili le doglianze che introducono per la prima volta questioni non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio, in applicazione del principio di devoluzione del devoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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