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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03946/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine da un evento incendiario che aveva dato luogo a domande risarcitorie proposte da più soggetti nei confronti dei presunti responsabili e della compagnia assicuratrice. La Corte d'appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo la responsabilità concorrente di alcuni convenuti e liquidando o riducendo i risarcimenti in favore dei danneggiati, con rigetto della domanda di una figlia del danneggiato principale. Due dei soggetti risultati soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto perché la Corte ha deciso in rito. La questione affrontata dalla Cassazione riguarda esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: la sentenza d'appello era stata notificata ai ricorrenti il 28 settembre 2021, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 22 marzo 2022, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. I ricorrenti avevano sostenuto, in sostanza, che la notificazione della sentenza in coincidenza con la notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale non fosse idonea a far decorrere il termine breve, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza, valorizzando la notificazione del provvedimento decisorio nella sua integralità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base della proposta di definizione del relatore in camera di consiglio

  • art. 325 c.p.c.

    stabilisce il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    concorre a disciplinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione rileva la notificazione della sentenza nella sua integralità, quale atto idoneo a far conoscere il provvedimento decisorio completo.
  • La notificazione della sentenza, ancorché eseguita in collegamento con altra istanza o con la correzione di un errore materiale, è sufficiente a far decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., se il provvedimento è stato notificato integralmente.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza è inammissibile per tardività.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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