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Parere

Parere n. 1474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. n. K10/730836/R del 30 aprile 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202500858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero dell’interno prot. n. K10/730836/R del 30 aprile 2020, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. c), e 8 della medesima legge. Il diniego era motivato dalla prevalenza dell’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, in ragione di elementi ostativi riferiti al padre del richiedente e risultanti da atti riservati. La Sezione, con precedente parere interlocutorio, aveva richiesto al Ministero chiarimenti più specifici sulla natura delle condotte rilevanti, sulla loro riferibilità al ricorrente e sulla concreta incidenza sulla sicurezza della Repubblica. Dopo il deposito della relazione integrativa riservata, è emersa la necessità di acquisire un ulteriore chiarimento circa il fatto che le ragioni ostative poggino su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui esse si riferiscono.

Il parere

La Sezione non ha espresso il parere definitivo sul ricorso. Ha ritenuto, allo stato, di non poter decidere né in rito né nel merito e ha disposto un ulteriore supplemento istruttorio, imponendo al Ministero dell’interno di chiarire, entro trenta giorni dal ricevimento del parere e con modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni, se le ragioni ostative di sicurezza nazionale siano fondate su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui si fa riferimento. Ogni decisione sul ricorso resta impregiudicata.

Osservazioni

Elementi ostativi alla concessione della cittadinanza

Il Ministero deve precisare se le ragioni ostative fondate sulla sicurezza nazionale derivino da attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui si riferiscono, mantenendo modalità idonee a tutelare la riservatezza degli atti e delle informazioni.

Supplemento di istruttoria

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere e ha disposto che il Ministero provveda all’incombente istruttorio entro trenta giorni dal ricevimento del parere; ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992

    È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dal provvedimento di diniego.

  • art. 8, legge n. 91/1992

    È richiamato dal ricorrente quale ulteriore parametro asseritamente violato; il testo non espone una valutazione definitiva della Sezione sulla sua applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza nazionale desunte da atti riservati, l’amministrazione deve fornire all’organo decidente elementi sufficientemente specifici sulla natura delle condotte rilevanti, sulla loro riferibilità al soggetto interessato e sulla concreta incidenza sulla sicurezza della Repubblica, nel rispetto della riservatezza delle informazioni.
  • Quando gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza sono riferiti a una persona diversa dal richiedente, l’istruttoria deve chiarire la concreta riferibilità degli elementi alla persona interessata e se essi derivino da attività informativa conclusasi con elementi a suo carico.
  • La presenza di informazioni riservate non impedisce l’integrazione istruttoria, ma impone che acquisizione e trasmissione degli elementi avvengano con modalità idonee a preservarne la riservatezza.
  • Se gli elementi acquisiti non consentono di valutare adeguatamente la fondatezza delle ragioni ostative, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre ulteriori incombenti istruttori, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 30 aprile 2020 che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Fatti e provvedimento impugnato

Il richiedente aveva presentato l’istanza il 30 dicembre 2017. Il Ministero dell’interno aveva negato la cittadinanza ritenendo prevalente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, sulla base di elementi ostativi riferiti al padre del richiedente e contenuti in atti riservati.

Il ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. c), e 8 della legge n. 91/1992. Il Ministero, nella relazione istruttoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, riferendo che dall’attività istruttoria basata su atti riservati erano emersi elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Attività istruttoria della Sezione

Con il precedente parere interlocutorio n. 547 del 17 marzo 2026, la Sezione aveva ritenuto indispensabile acquisire, nel rispetto della riservatezza, elementi più specifici riguardo:

  • alla natura e alla concreta portata degli elementi ostativi;
  • alla natura delle condotte ritenute rilevanti;
  • alla specifica riferibilità delle condotte al ricorrente;
  • alla concreta rilevanza degli elementi rispetto alla sicurezza della Repubblica.

Il Ministero ha depositato una relazione integrativa riservata il 9 aprile 2026.

Ulteriore supplemento istruttorio

Anche dopo l’acquisizione della relazione integrativa, la Sezione ha ritenuto di non poter esprimere il parere definitivo. Ha quindi disposto che il Ministero chiarisca se le ragioni ostative di sicurezza nazionale opposte alla domanda di cittadinanza poggino su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui si fa riferimento.

L’incombente deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento del parere, con modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni.

Esito del parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha lasciato impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Non è quindi stato deciso se il diniego della cittadinanza sia legittimo né se il ricorso debba essere accolto o rigettato.

Tutela dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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