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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 511/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024.

Giustizia amministrativa202503190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 511/2024, recante condanna al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lodi, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 oltre interessi, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adempiuto né ha adeguatamente contestato la pretesa. Il giudice ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, precisando che i conteggi prodotti dalla creditrice non sono vincolanti quanto alla misura definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo e la legge. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 1282 c.c.

    La misura degli interessi dovuti deve essere determinata secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili, senza che i conteggi unilaterali del creditore siano vincolanti per l'amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    La decorrenza e il calcolo degli interessi devono essere verificati secondo i parametri legali applicabili al credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il titolo giudiziale richiamato prevede il pagamento degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria secondo tale disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avverso una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'an debeatur.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento dell'amministrazione legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso autonomo per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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