Cassazione Civile, Sentenza n. 9890/2020 del 27/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia riguardava atti impositivi relativi a merci importate dal Vietnam. L’Ufficio aveva contestato sia la validità dei certificati di origine utilizzati per ottenere un trattamento daziario preferenziale, sia l’omessa inclusione nel valore in dogana delle royalties pagate dall’importatrice alla licenziante del marchio. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 17 dicembre 2012, aveva accolto l’appello dell’Ufficio soltanto sulla contestazione relativa ai certificati di origine, confermando l’illegittimità degli atti nella parte concernente la rettifica del valore doganale per le royalties. L’Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Reg. (CEE) n. 2913/92 e del Reg. (CEE) n. 2454/93: sosteneva che i poteri della licenziante sugli acquisti e sui fornitori integrassero un potere di costrizione o orientamento, rendendo le royalties una condizione della vendita e quindi un elemento da aggiungere al valore in dogana. La società ha eccepito l’inammissibilità del motivo per mancata specifica indicazione degli atti e per pretesa richiesta di riesame dei fatti e dell’interpretazione del contratto. Con ricorso incidentale ha contestato il disconoscimento della preferenza tariffaria, sostenendo che non fosse provata l’emissione posteriore dei certificati e che la mancanza della dicitura “issued retrospectively” non ne escludesse l’idoneità. Con ricorso incidentale condizionato ha inoltre censurato l’affermazione sull’IVA dovuta sulle royalties e la determinazione della percentuale di royalties riferibile a ciascuna importazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla società contro il ricorso principale: la censura investiva la sussunzione giuridica di fatti accertati e non richiedeva una nuova valutazione delle prove o delle clausole contrattuali. Nel merito, ha accolto il ricorso principale. Ha affermato che le royalties vanno aggiunte al valore in dogana, se non già incluse nel prezzo, quando si riferiscono alle merci e il loro pagamento costituisce condizione della vendita; quest’ultima condizione può risultare anche implicitamente dai rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti diversi dal venditore e dal licenziante. Nel caso concreto, l’approvazione preventiva del fornitore da parte della licenziante, il diritto d’ispezionare gli impianti produttivi e i controlli connessi alla sicurezza dei prodotti, considerati congiuntamente, potevano dimostrare un potere di orientamento sull’attività produttiva. La CTR aveva quindi applicato erroneamente i principi rilevanti, avendo escluso il controllo senza valutare adeguatamente tali elementi. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale sulla preferenza tariffaria: la censura sulla prova dell’emissione a posteriori mirava a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione; inoltre, i certificati emessi dopo l’esportazione devono recare una delle diciture previste dall’art. 62 del Reg. (CEE) n. 2454/93. Non era necessario attivare la cooperazione amministrativa dell’art. 94, perché non ricorrevano dubbi fondati sull’autenticità del documento o sull’origine effettiva dei prodotti: la questione era l’inidoneità formale dei certificati a dimostrare i presupposti del rilascio posteriore. Il primo motivo incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, trattandosi di un’affermazione ipotetica della motivazione priva di una statuizione pregiudizievole; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una questione sulla quale la sentenza impugnata non si era pronunciata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese e per l’esame delle questioni assorbite. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, par. 1, lett. c), Reg. (CEE) n. 2913/92
Così ricostruito il quadro normativo deve concludersi, in coerenza con quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 marzo 2017, GE Healthcare, che la rettifica prevista dall’art. 32 C.D.C., par. 1, lett. c), si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare; e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.
I corrispettivi e i diritti di licenza sono aggiunti al valore in dogana solo se non già inclusi nel prezzo, si riferiscono alle merci valutate e il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita. La condizione della vendita può desumersi anche da un rapporto contrattuale implicito e dal controllo esercitato dal licenziante o da una persona legata al venditore.
art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/92
L’art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32 (cfr. Corte UE, 21 gennaio 2016, Stretinskis; Corte UE, 12 dicembre 2013, Christodoulou).
Il valore doganale è di regola il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione nell’Unione, con le rettifiche previste dall’art. 32.
art. 157, parr. 1 e 2, Reg. (CEE) n. 2454/93
L’art. 157, par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/93 (che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento che istituisce il codice doganale comunitario), chiarisce che per “corrispettivi e diritti di licenza”, ai fini dell’art. 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario deve intendersi, in particolare, quanto versato per l’utilizzo di diritti inerenti alla fabbricazione delle merci importate, alla vendita per l’esportazione di tale merce e all’impiego e alla rivendita delle stesse. Il medesimo art., successivo par. 2, precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall’altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.
Le royalties rilevanti comprendono i pagamenti per l’utilizzo di diritti relativi alla fabbricazione, alla vendita per l’esportazione, all’impiego o alla rivendita delle merci; sono aggiunte al prezzo soltanto se attinenti alle merci valutate e pagate come condizione della loro vendita.
art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/93
L’art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.
Per i diritti di licenza relativi a un marchio, la norma individua condizioni specifiche per l’aggiunta al prezzo: merci rivendute tal quali o sottoposte solo a lavorazioni secondarie, commercializzate con il marchio licenziato e acquirente non libero di procurarsele da fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/93
Ciò, in coerenza con l’art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.
Il pagamento delle royalties è condizione della vendita quando è richiesto all’acquirente dal venditore o da una persona legata al venditore.
art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93
Con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella richiamata pronuncia della Corte di Giustizia e presa in considerazione dall’art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/93, par. 1, lett. e), si osserva che l’allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”.
Il controllo rilevante può essere esercitato sia di diritto sia di fatto e consiste nella capacità di imporre costrizioni o orientare l’attività dell’altro soggetto.
art. 62 Reg. (CEE) n. 2454/93
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tale disposizione normativa, affermando che i certificati esibiti erano privi di una di tali diciture.
I certificati d’origine rilasciati dopo l’esportazione devono recare una delle diciture prescritte nella casella “osservazioni”, attestante il rilascio successivo; la loro mancanza rende il documento inidoneo a dimostrare tale circostanza.
art. 94 Reg. (CEE) n. 2454/93
Infatti, l’onere di attivazione di tale procedura di cooperazione è previsto, anche a tutela del soggetto esportatore per l’eventualità di errori di rilascio del certificato a lui non imputabili, solo nel caso in cui si nutrano dubbi fondati in ordine al fatto che il documento non sia autentico, ossia non provenga dalla autorità competente ovvero presenti alterazioni nella impronta dei timbri ufficiali ovvero nel formato del modulo, ovvero che i prodotti specificamente indicati nel certificato non siano “originari” del paese esportatore.
La cooperazione amministrativa è necessaria solo in presenza di dubbi fondati sull’autenticità del certificato o sull’origine dei prodotti; non è richiesta per rimediare alla mera inidoneità formale del documento a provare i presupposti del rilascio posteriore.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso non è fondato sul contenuto di documenti, quanto sull’errata interpretazione di norme di diritto in relazione ad una vicenda fattuale assunta, nella sua dinamica, secondo le caratteristiche accertate – senza contestazione sul punto – dalla sentenza di appello ovvero pacificamente ammesse dalle parti.
La specifica indicazione degli atti e dei documenti è richiesta quando il ricorso si fonda sul loro contenuto; non è necessaria quando la censura riguarda l’applicazione della norma a fatti accertati e non contestati.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso non è fondato sul contenuto di documenti, quanto sull’errata interpretazione di norme di diritto in relazione ad una vicenda fattuale assunta, nella sua dinamica, secondo le caratteristiche accertate – senza contestazione sul punto – dalla sentenza di appello ovvero pacificamente ammesse dalle parti.
L’onere di deposito dei documenti non impone il deposito di atti non necessari all’esame di una censura di diritto basata sui fatti accertati nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fa, dunque, parte del sindacato di legittimità secondo il paradigma della “falsa applicazione di norme di diritto” il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge consente alla Cassazione di verificare la corretta individuazione e applicazione della fattispecie normativa ai fatti come accertati dal giudice di merito, senza rivalutarli o ricostruirli diversamente.
art. 2697 c.c.
Una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa.
La sentenza non formula una regola sull’onere della prova ex art. 2697 c.c.; richiama la norma tra quelle invocate dalla parte, mentre la decisione sul motivo si fonda sui limiti del giudizio di cassazione e sull’art. 62 del regolamento doganale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis dello stesso, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Per includere royalties nel valore in dogana ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario occorre che non siano già comprese nel prezzo, che si riferiscano alle merci da valutare e che il compratore sia tenuto a pagarle come condizione della vendita.
- La condizione della vendita non deve necessariamente risultare da una clausola che subordini espressamente la vendita al pagamento delle royalties: può emergere dal complesso dei rapporti contrattuali e dal controllo esercitato dal licenziante o da una persona legata al venditore, anche quando il licenziante sia soggetto diverso dal venditore.
- Il controllo rilevante ai fini doganali ha portata ampia e può essere di diritto o di fatto; consiste nella possibilità di costringere o orientare l’attività del soggetto controllato. L’approvazione preventiva del fornitore, il diritto d’ispezione degli impianti e i vincoli produttivi o di sicurezza, valutati unitariamente, possono dimostrare tale potere di orientamento.
- Il controllo meramente qualitativo sul prodotto non implica necessariamente un controllo sul fornitore o sull’attività produttiva; occorre tuttavia valutare congiuntamente gli elementi contrattuali che incidono sulla scelta del fornitore e sullo svolgimento della produzione.
- La falsa applicazione di legge è censurabile in cassazione quando, mantenuti fermi i fatti accertati dal giudice di merito, si contesta la loro sussunzione nella fattispecie astratta o la conseguenza giuridica tratta. Non consente invece una diversa ricostruzione o valutazione del fatto.
- I certificati d’origine rilasciati dopo l’esportazione devono riportare una delle diciture prescritte che attesti il rilascio posteriore; la mancanza della dicitura rende il documento inidoneo a provare il presupposto formale richiesto.
- La procedura di cooperazione amministrativa sulle prove d’origine va attivata quando sussistono dubbi fondati sull’autenticità del certificato o sull’origine dei prodotti, non per supplire alla mancanza della dicitura richiesta per i certificati rilasciati a posteriori.
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