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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30203/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni immobili compresi in un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., in relazione a debiti tributari IRAP e IVA relativi agli anni 1999/2004, maturati nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR della Basilicata che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria, affermando che non erano stati provati i presupposti dell'impignorabilità di cui all'art. 170 c.c. e, in particolare, la estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la non conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 169, 170, 2697 e 2729 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente confermato l'iscrizione ipotecaria nonostante i debiti fossero sorti nell'esercizio dell'impresa. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valutato correttamente le prove offerte a sostegno dell'impignorabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa, e che perciò non viene meno l'applicazione dell'art. 170 c.c. nei termini elaborati dalla giurisprudenza; tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha accertato in fatto che il contribuente non aveva dimostrato le condizioni per beneficiare del regime di impignorabilità del fondo patrimoniale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di anomalie motivazionali gravi e che non è sufficiente il mero mancato esame di singoli mezzi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque scrutinato dal giudice di merito. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.c.

    fondo patrimoniale costituito ex art. 167 s.s. c.c.

    norma richiamata per individuare il fondo patrimoniale quale vincolo su beni immobili del debitore

  • art. 169 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura basata su tale norma

  • art. 170 c.c.

    l'impignorabilità dei beni del fondo opera solo nei limiti previsti dalla norma; la sua applicazione va interpretata restrittivamente, come eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; grava sul debitore opponente dimostrare i presupposti dell'impignorabilità

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non è accolto il motivo fondato su presunzioni

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come regola generale di responsabilità patrimoniale, rispetto alla quale l'art. 170 c.c. costituisce eccezione tassativa

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale grave, mancanza assoluta o motivazione incomprensibile

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è qualificata come atto dell'espropriazione forzata, ma come misura riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche su beni del fondo patrimoniale alle condizioni di cui all'art. 170 c.c.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale sui beni conferiti in fondo patrimoniale non è esclusa in via assoluta: è ammissibile solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Il criterio decisivo non è la natura del credito in sé, ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia; anche un debito tributario o connesso all'attività d'impresa può rientrare nell'ambito dell'art. 170 c.c. se collegato al mantenimento o allo sviluppo della famiglia.
  • L'art. 170 c.c. costituisce eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale e va interpretato in senso tassativo.
  • Nel giudizio di opposizione all'iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale, incombe sul debitore opponente l'onere di provare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità, sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari, sia - ove rilevante - la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • In cassazione, il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti stretti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli mezzi di prova se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveObbligazioni solidaliProprietàEspropriazione forzataTitolo esecutivo
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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