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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, imposta dopo condanna (giudizio abbreviato) per reati ai sensi degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce due motivi: 1) carenza di motivazione del provvedimento impugnato rispetto agli elementi difensivi che avrebbero dimostrato l'insussistenza del pericolo di reiterazione; 2) motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione, invocando come elementi nuovi il comportamento irreprensibile tenuto durante la custodia già sofferta e l'ordine di esecuzione di pene concorrenti che, a suo avviso, rende inutilmente restrittiva la misura cautelare attuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di legittimità. La Corte ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sia limitato al controllo di legittimità dell'atto impugnato, verificando che esso contenga ragioni giuridicamente significative e non sia affetto da illogicità evidenti. Ha confermato che il Tribunale correttamente ha valorizzato la condanna per reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90), i precedenti specifici e la precedente condanna per evasione nel quinquennio, elementi che sostengono il pericolo di reiterazione e l'inidoneità degli arresti domiciliari, richiamando l'art. 284, comma 5-bis c.p.p. Ha inoltre affermato che lo stato di detenzione per altra causa (esecuzione di pene concorrenti) non esclude di per sé l'esistenza di esigenze cautelari o il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il funzionamento del Tribunale in funzione di giudice dell'appello; la Corte ricorda che in tale sede non è consentito riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari ma solo valutare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, soprattutto in relazione a fatti nuovi.

  • art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90

    Norma relativa alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la condanna per tale reato è stata ritenuta indicativa dell'inserimento dell'imputato in ambienti organizzati, con rilievo ai fini del pericolo di reiterazione.

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90

    Riguarda la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; i fatti connessi hanno contribuito alla gravità complessiva valutata dal giudice e alla conferma dell'esigenza cautelare.

  • art. 284 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Applicato dal Tribunale per affermare che la precedente condanna per evasione, essendo connessa a reati di spaccio, non è di lieve entità e quindi rende inidonei i domiciliari a cautelare il pericolo di reiterazione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; prevista dalla sentenza per le formalità esecutive.

  • Orientamenti di giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019

    La giurisprudenza richiamata conferma i limiti del sindacato in sede di legittimità (controllo della motivazione e dell'assenza di illogicità evidenti), l'impossibilità per la Cassazione di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato e che lo stato di detenzione per altro titolo non esclude automaticamente esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In un appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare, il giudice non può riesaminare ex novo la sussistenza delle esigenze cautelari: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla adeguatezza della motivazione, soprattutto rispetto a fatti nuovi che incidano apprezzabilmente sul quadro cautelare.
  • Per far valere un mutamento del quadro cautelare occorre proporre fatti nuovi, concreti e determinate modifiche delle circostanze che possano ragionevolmente escludere il pericolo di reiterazione; valutazioni generiche o comportamenti non specificati difficilmente sono sufficienti.
  • Precedenti specifici, condanne per reati connessi al contesto organizzato e reati come l'evasione recente sono elementi che pesano fortemente nella valutazione del pericolo di reiterazione e possono rendere inidonee misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari.
  • Lo stato di detenzione per esecuzione di altre pene concorrenti non elimina automaticamente l'esigenza cautelare: la possibilità che il detenuto riacquisti brevi periodi di libertà mantiene rilevante il rischio di reiterazione.
  • La Corte di legittimità può censurare solo vizi di motivazione (assenza di ragioni giuridiche significative o illogicità manifeste); non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle esigenze cautelari e delle caratteristiche soggettive dell'imputato.

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