Sentenza del 13/03/2018 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Mancata allegazione del PVC richiamato nell'atto di accertamento - Nullità dell'atto impugnato - Non sussiste se nell'avviso di accertamento sono riportati gli elementi essenziali del PVC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi riguardavano IRPEF, IRES, IVA e IRAP, a seguito dell'accertato occultamento di ricavi da parte della società C. e della presunta distribuzione degli utili alle socie. I contribuenti contestavano, tra l'altro, la responsabilità del liquidatore e delle socie dopo la cancellazione della società, la decadenza dell'Amministrazione, l'assenza di un debito tributario definitivo, l'insufficienza della prova dell'occultamento dei ricavi e la mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) richiamato negli avvisi. L'Agenzia sosteneva invece la legittimità degli accertamenti e l'applicabilità della responsabilità prevista dall'articolo 36 del D.P.R. 602/1973.
La decisione
La Commissione ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale dei contribuenti, confermando la sentenza di primo grado. Sono rimasti annullati gli accertamenti relativi a IVA e IRAP, mentre è stata confermata la pretesa relativa alle imposte sui redditi. Il Collegio ha ritenuto valido il richiamo al PVC anche senza allegazione materiale, poiché gli avvisi ne riportavano gli elementi essenziali e consentivano pienamente l'esercizio del diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, non necessaria la definitività del debito tributario della società prima dell'azione verso liquidatore e soci e operante la presunzione di distribuzione degli utili connessa alla ristretta base societaria. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 36 del D.P.R. 602/1973
La norma circoscrive l'applicazione alle sole imposte sui redditi.
La responsabilità di liquidatori e soci per i debiti della società estinta, nel testo applicabile alla controversia, è stata ritenuta riferibile alle imposte sui redditi e non anche a IVA e IRAP. Non è necessario che il debito tributario della società sia già definitivo prima dell'accertamento della responsabilità dei soggetti interessati.
Articolo 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, l'accertamento di obbligazioni tributarie riferibili alla società e l'azione nei confronti di soci e liquidatore, quando ricorrano i presupposti di legge.
Articolo 43 del D.P.R. 600/1973
È stato ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti previsti dalla norma, anche a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia penale, purché sussistano le condizioni sostanziali.
Norme sulla motivazione degli atti tributari e sulla motivazione per relationem
La mancata allegazione del PVC non determina automaticamente la nullità dell'avviso quando l'atto ne riproduce gli elementi essenziali in modo sufficiente a permettere al contribuente di conoscere le contestazioni e difendersi efficacemente.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso di accertamento non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se l'avviso esponga comunque gli elementi essenziali e renda concreta la possibilità di difesa.
- Dopo la cancellazione di una società, l'Amministrazione può procedere nei confronti di soci e liquidatore quando siano configurabili obbligazioni tributarie della società e ricorrano i presupposti normativi; la cancellazione non costituisce uno schermo per impedire ogni accertamento.
- La definitività del debito tributario societario non è necessariamente una condizione preliminare per accertare la responsabilità di soci e liquidatore.
- In presenza di una società a ristretta base partecipativa, la distribuzione extracontabile degli utili ai soci può essere presunta, salvo prova contraria specifica e convincente.
- L'ambito della responsabilità prevista dall'articolo 36 del D.P.R. 602/1973 deve essere verificato in base al testo normativo applicabile ratione temporis e può non estendersi automaticamente a tributi diversi dalle imposte sui redditi.
- Le questioni relative a sospensione dei termini e decadenza devono essere supportate da una specifica dimostrazione dei presupposti, degli atti richiesti e delle date rilevanti.
Testo integrale
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