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Sentenza

Sentenza del 13/03/2018 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudicato esterno similmente agli elementi normativi deve essere interpretato - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 153.204,54, sostenendo che i crediti portati da numerose cartelle erano già stati dichiarati prescritti con sentenza n. 39/2013 del Tribunale di Avezzano, passata in giudicato. L'Agente della riscossione ha eccepito, da un lato, la mancata impugnazione del fermo amministrativo quale atto presupposto e, dall'altro, che la prescrizione riguardasse soltanto i debiti della dante causa del contribuente, e non quelli intestati personalmente a M.S.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata impugnazione del fermo amministrativo, poiché il contribuente poteva comunque invocare il giudicato esterno nel giudizio contro la successiva intimazione di pagamento. Interpretando la sentenza civile sulla base del dispositivo e della motivazione, il giudice ha stabilito che la prescrizione riguardava tutti i crediti oggetto dei quattro atti di intervento, compresi quelli intestati personalmente a M.S. L'intimazione è stata quindi annullata limitatamente alle cartelle indicate nel dispositivo, con riferimento a una cartella soltanto per il credito tributario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 2.900,00 per il primo grado e Euro 3.200,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 2934 c.c.

    Il diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

    La prescrizione è stata ritenuta maturata rispetto ai crediti portati dagli atti di intervento, per mancanza della prova di validi atti interruttivi.

  • Art. 1, comma 5-bis, legge n. 106/2005

    La sentenza richiamata ha applicato il termine previsto dalla norma, ritenendo prescritto il credito per mancata dimostrazione della tempestiva notifica delle cartelle o di altri atti interruttivi.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    La mancata impugnazione di un atto presupposto può normalmente precludere la contestazione dei suoi vizi in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo; tale principio non impedisce però al giudice di rilevare e applicare un giudicato esterno già formatosi.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    La parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle eccezioni non esaminate o respinte, ma deve riproporle in appello se intende mantenerle.

  • Art. 346 c.p.c.

    Richiamato quale principio analogo a quello dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, disciplina la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte o assorbite.

  • Art. 336, comma 1, c.p.c.

    La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello una nuova regolazione delle spese sulla base dell'esito complessivo della controversia.

  • Principio del ne bis in idem e principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata

    Il giudicato esterno tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e impedisce la formazione di giudicati contrastanti; per questo può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, al pari di quello interno, può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se nessuna parte ha formulato tempestivamente una specifica eccezione.
  • Il giudicato deve essere interpretato come una norma giuridica: occorre fare riferimento principalmente al dispositivo e alla motivazione della sentenza, mentre il contenuto della domanda originaria rileva solo in via residuale, quando permane un'effettiva incertezza.
  • Se il dispositivo e la motivazione dichiarano prescritto l'intero credito o annullano globalmente tutti gli atti esaminati, non è legittimo limitarne successivamente l'efficacia a una sola categoria di debiti sulla base di una lettura restrittiva della domanda originaria.
  • La mancata impugnazione di un atto presupposto, come un fermo amministrativo, non impedisce necessariamente di contestare un atto successivo quando si invoca l'effetto vincolante di un giudicato esterno che ha già estinto o escluso il credito.
  • L'amministrazione o l'agente della riscossione non può reiterare pretese fondate su crediti già dichiarati prescritti con sentenza definitiva; in tal caso gli atti successivi di riscossione possono essere annullati nei limiti oggettivi del giudicato.
  • Per applicare un giudicato a una controversia successiva è essenziale verificare l'identità o la corrispondenza dei crediti, degli atti e dell'oggetto deciso, oltre alla definitività della precedente sentenza.

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