Sentenza del 13/03/2018 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Asti
Utilizzabilità di documenti rilevati durante le perquisizioni domiciliari disposte dal Magistrato nell'ambito di un procedimento penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che i documenti rinvenuti durante una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un procedimento penale non potessero essere utilizzati nel successivo procedimento tributario, verosimilmente anche perché si trattava di documentazione informale o rinvenuta in un luogo diverso dalla sede dell'attività. La questione riguardava quindi sia la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo dei documenti, sia la loro concreta efficacia probatoria ai fini fiscali.
La decisione
La documentazione acquisita durante la perquisizione penale è stata ritenuta utilizzabile nel procedimento tributario, purché riferibile al medesimo contribuente e all'attività produttiva da lui svolta, indipendentemente dal luogo in cui sia stata rinvenuta e dalla sua natura formale o informale. Tuttavia, la mera utilizzabilità non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: spetta al giudice tributario valutare caso per caso se i documenti siano sufficientemente attendibili e idonei a sostenere la specifica pretesa fiscale.
Massime di principio
- I documenti acquisiti legittimamente nel corso di una perquisizione penale possono essere utilizzati anche in ambito tributario, se presentano un collegamento concreto con il contribuente e con la sua attività economica.
- La collocazione materiale del documento, inclusa la disponibilità di un'abitazione privata o di un luogo diverso dalla sede aziendale, non ne esclude automaticamente l'utilizzabilità fiscale.
- Anche documenti informali, appunti o scritture prive di particolari requisiti formali possono assumere rilievo probatorio, purché il giudice ne valuti attendibilità, provenienza e riferibilità.
- L'utilizzabilità del documento e la sua efficacia probatoria sono questioni distinte: il fatto che il documento possa essere acquisito nel processo tributario non significa che sia necessariamente sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento.
- In situazioni analoghe, il giudice tributario deve verificare il nesso tra il documento, il contribuente e la pretesa fiscale, nonché la coerenza del suo contenuto con gli ulteriori elementi disponibili.
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