Sentenza del 13/03/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento - IRES - IRAP - Sottoscrizione di atto di imposizione fiscale. Delega da parte del Capo Ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla fascia dirigenziale. Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto la nullità dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP perché sottoscritto da un dipendente privo della qualifica dirigenziale, sebbene delegato dal Capo dell'Ufficio. La contestazione riguardava quindi la legittimità della delega e il rispetto dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina la sottoscrizione degli atti impositivi.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di un dipendente appartenente alla carriera direttiva, anche se non dirigente, purché formalmente delegato dal Capo dell'Ufficio. L'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 non richiede infatti che il delegato possieda una qualifica dirigenziale, prevedendo soltanto che l'atto sia sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Di conseguenza, non è stata riconosciuta la nullità dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
"L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
La norma impone, a pena di nullità, che l'atto impositivo sia sottoscritto dal Capo dell'Ufficio oppure da un dipendente appartenente alla carriera direttiva munito di delega. Non è necessario che il delegato abbia una qualifica dirigenziale.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto impositivo da parte di un funzionario non dirigente non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
- È sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva o possieda i requisiti funzionali previsti dalla norma e che agisca sulla base di una delega del Capo dell'Ufficio.
- La verifica della validità dell'atto deve concentrarsi sull'esistenza, sulla provenienza e sull'ambito della delega, non soltanto sulla qualifica dirigenziale del firmatario.
- La nullità può essere configurabile quando manchi del tutto la sottoscrizione del soggetto competente o una valida delega, oppure quando il firmatario non rientri nella categoria prevista dalla legge.
- In casi analoghi, la contestazione basata esclusivamente sull'assenza della qualifica dirigenziale del delegato ha scarse probabilità di successo.
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