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Sentenza

Sentenza del 13/03/2018 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Torino

CONTENZIOSO Processo tributario - Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. si applica anche al processo tributario. Di conseguenza, il giudice deve considerare pacifici i fatti costitutivi dedotti dal ricorrente quando il resistente non li abbia contestati in modo specifico. Il testo non indica gli esiti concreti della controversia né identifica le parti, ma enuncia il principio giuridico applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'applicabilità al processo tributario dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione. Secondo tale principio, il resistente deve contestare specificamente ciascun fatto dedotto dal ricorrente. Se un fatto costitutivo della domanda non viene contestato, esso deve essere considerato pacifico dal giudice. L'applicabilità deriva dalla struttura del processo tributario, modellata sul processo civile, dalla presenza della difesa tecnica e di un sistema di preclusioni, nonché dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che richiama le norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato e compatibile.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione impone alla parte convenuta di contestare specificamente i fatti dedotti dall'altra parte.

    Nel processo tributario, i fatti costitutivi allegati dal ricorrente e non contestati specificamente dal resistente devono essere considerati pacifici dal giudice.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    I giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

    La norma consente di applicare al processo tributario le disposizioni del codice di procedura civile, incluso l'art. 115 c.p.c., quando compatibili con la disciplina tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte resistente non può limitarsi a una contestazione generica: deve prendere posizione in modo puntuale su ciascun fatto rilevante allegato dal ricorrente.
  • Un fatto costitutivo della domanda non contestato specificamente può essere considerato pacifico e non richiedere ulteriore prova.
  • La mancata contestazione non equivale automaticamente all'accoglimento dell'intera domanda: restano da verificare gli altri presupposti giuridici e probatori della pretesa.
  • Per evitare effetti preclusivi, la parte che intende opporsi deve contestare tempestivamente e dettagliatamente i fatti allegati dalla controparte.
  • Il principio si applica nei limiti della compatibilità con le regole proprie del processo tributario e con le specifiche preclusioni previste dal D.Lgs. 546/1992.

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