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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/219

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione, del 31 gennaio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP)

Normativa europea32019R0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione come IGP della denominazione "Bulot de la Baie de Granville" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione dà atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'iscrizione riguarda un prodotto della classe dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, con efficacia generale in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Bulot de la Baie de Granville" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Bulot de la Baie de Granville" e al prodotto che essa designa, rientrante nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'effetto è valido in tutti gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, con applicazione diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi. Il provvedimento si inserisce nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Bulot de la Baie de Granville (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Bulot de la Baie de Granville" come indicazione geografica protetta nel registro dell'Unione. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell'assenza di opposizioni nella fase procedurale.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando viene precisato che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, senza che fosse presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.

Effetto principale: iscrizione nel registro UE

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Bulot de la Baie de Granville" come IGP. La denominazione è riferita a un prodotto classificato nella categoria 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati".

Ambito applicativo ed effetti giuridici

La registrazione ha portata generale nell'Unione e produce effetti in tutti gli Stati membri. Il regolamento, come tipico degli atti di esecuzione in materia di indicazioni geografiche, è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Bulot de la Baie de Granville" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la procedura del regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione procede alla registrazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentare

Testo integrale

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