Regolamento (UE) 2019/168
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 30 aprile 2020 o al 29 febbraio 2020, a seconda della sostanza, i periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura è adottata perché le procedure di rinnovo, avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, non si sono concluse in tempo e l’approvazione rischiava di scadere prima della decisione di rinnovo. Il testo modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, mantenendo provvisoriamente in vita le approvazioni esistenti in attesa dell’esito delle valutazioni.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè alle sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’intervento riguarda la proroga dei rispettivi periodi di approvazione nell’Unione europea e, per effetto del richiamo al SEE, è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo. Non disciplina nuove autorizzazioni di prodotti, ma esclusivamente la durata dell’approvazione di sostanze già inserite nell’elenco UE; non risultano esclusioni specifiche diverse da quelle implicite nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con una proroga temporanea delle scadenze di numerose sostanze già approvate. La finalità è evitare che l’approvazione venga meno prima della conclusione delle procedure di rinnovo, avviate ma non ancora definite per ragioni non imputabili ai richiedenti.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La base giuridica è l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di estendere la durata dell’approvazione quando necessario. La Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo.
Sostanze interessate e nuove scadenze
L’allegato del regolamento elenca puntualmente le sostanze interessate e sostituisce la data di scadenza dell’approvazione nella parte A del regolamento (UE) n. 540/2011.
- Nuova scadenza al 30 aprile 2020 per, tra le altre: ziram; Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342; mepanipyrim; thiacloprid; clodinafop; pirimicarb; rimsulfuron; tolclofos-metile; triticonazolo; clopiralid; ciprodinil; fosetil; trinexapac; diclorprop-P; metconazolo; pirimetanil; triclopir; metrafenone; Bacillus subtilis ceppo QST 713; spinosad; Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, israeliensis e kurstaki; Beauveria bassiana; Cydia pomonella Granulovirus (CpGV); Lecanicillium muscarium; Metarhizium anisopliae var. anisopliae; Phlebiopsis gigantea; Pythium oligandrum; Streptomyces K61; Trichoderma atroviride; Trichoderma harzianum; Trichoderma asperellum; Trichoderma gamsii; Verticillium albo-atrum; abamectina; epossiconazolo; fenpirossimato.
- Nuova scadenza al 29 febbraio 2020 per benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat.
Effetti pratici per gli operatori
La misura garantisce continuità giuridica all’impiego delle sostanze attive nelle more del rinnovo, evitando vuoti regolatori e possibili conseguenze immediate sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono. Per imprese, consulenti e operatori del settore agricolo, l’effetto principale è il mantenimento della validità dell’approvazione fino alle nuove date indicate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per prorogare i periodi di approvazione di 42 sostanze attive elencate nel regolamento. Per la maggior parte delle sostanze la nuova scadenza è fissata al 30 aprile 2020; per benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat la nuova scadenza è fissata al 29 febbraio 2020.
Contesto delle domande di rinnovo
Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze interessate sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che stabilisce le norme per la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Motivazione della proroga
La Commissione rileva che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti e che, senza proroga, l’approvazione potrebbe scadere prima dell’adozione della decisione sul rinnovo. La proroga è quindi adottata in applicazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Criteri in caso di rinnovo o mancato rinnovo
La Commissione precisa che, se viene adottato un regolamento di non rinnovo perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la data di scadenza è fissata alla data originariamente prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece l’approvazione viene rinnovata, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
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