Regolamento (UE) 2019/124
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento annuale di fissazione delle possibilità di pesca stabilisce, per il 2019, TAC, contingenti, limiti di sforzo e misure di conservazione per un ampio numero di stock ittici. Integra inoltre obblighi derivanti dalla politica comune della pesca, dall'obbligo di sbarco e da decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca, con disposizioni specifiche per specie sensibili come spigola, anguilla, squali, razze, tonni e specie antartiche. Il testo disciplina anche i trasferimenti di contingenti, i meccanismi di scambio per catture accessorie inevitabili e le autorizzazioni per la pesca in acque di paesi terzi. Sono previsti periodi di applicazione differenziati, inclusi effetti retroattivi per alcune misure, e una disciplina transitoria per il 2020.
Fissa per il 2019, e in taluni casi per periodi collegati al 2018/2020, le possibilità di pesca per diversi stock ittici nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non UE, includendo TAC, limiti di sforzo, chiusure, divieti e condizioni per attività in acque di paesi terzi e di ORGP.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione; in via espressa, si applica anche alla pesca ricreativa nei casi indicati dalle singole disposizioni. Copre numerose zone di pesca dell'Atlantico nord-orientale e nord-occidentale, del Mediterraneo, dell'Antartico e di aree disciplinate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (CCAMLR, ICCAT, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, NAFO, CGPM), oltre a determinati spazi nelle acque di Norvegia, Fær Øer, Groenlandia, Jan Mayen, Svalbard e Venezuela. Sono rilevanti esclusioni o limitazioni specifiche per singoli stock, specie, attrezzi, sottozone, periodi dell'anno, attività di pesca ricreativa, catture accessorie e stock soggetti a divieti totali o a TAC pari a zero.
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2019
Il regolamento annuale fissa, per il 2019, le possibilità di pesca per numerosi stock ittici nelle acque dell'Unione e in determinate acque non UE accessibili ai pescherecci dell'Unione. Il testo recepisce i pareri scientifici disponibili, integra l'obbligo di sbarco e attua decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca e di accordi bilaterali/internazionali.
Finalità e quadro normativo
La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato con la politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento è costruito per garantire sfruttamento sostenibile, stabilità relativa delle attività di pesca, tutela degli stock in cattivo stato di conservazione e coerenza con i piani pluriennali e con gli obblighi internazionali dell'Unione.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione; la pesca ricreativa è disciplinata solo ove espressamente indicato. Le misure riguardano vaste aree: Atlantico nord-orientale e nord-occidentale, Mare del Nord, Manica, Mediterraneo, Atlantico sud-orientale, Antartico e zone disciplinate da CCAMLR, ICCAT, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, NAFO e CGPM.
Definizioni e struttura delle misure
L'articolo 3 richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce definizioni autonome, tra cui TAC, contingente, pesca ricreativa e acque internazionali. L'articolo 4 definisce puntualmente le zone di pesca e le relative coordinate o rinvii geografici, che costituiscono la base operativa di tutte le tabelle e gli allegati.
TAC, ripartizione e gestione nazionale
I TAC e la loro ripartizione tra Stati membri sono fissati nell'allegato I. In alcuni casi specifici, l'articolo 6 consente allo Stato membro interessato di stabilire il proprio TAC, purché nel rispetto dei principi della PCP e con comunicazione alla Commissione entro il 15 marzo 2019 dei dati scientifici e della giustificazione della conformità. Il sistema distingue tra TAC analitici e TAC precauzionali, con effetti anche sulle regole di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e meccanismi di flessibilità
Il regolamento recepisce l'obbligo di sbarco già pienamente applicabile dal 1o gennaio 2019. Per gli stock soggetti a tale obbligo, i TAC sono impostati in funzione delle catture anziché degli sbarchi, e sono previsti adattamenti per le catture che eccezionalmente possano ancora essere rigettate. Per alcune attività multispecifiche sono istituiti TAC specifici per catture accessorie inevitabili e un pool di scambio di contingenti, operativo dal 1o gennaio 2019, con accesso esclusivo degli Stati membri privi di contingenti fino al 31 marzo 2019.
Limiti di sforzo di pesca
Per talune attività i limiti non sono solo di cattura ma anche di sforzo. L'articolo 9 richiama gli allegati IIA e IIB, che disciplinano rispettivamente il piano di ricostituzione di nasello e scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, escluso il Golfo di Cadice, e il piano di gestione della sogliola nella divisione 7e. Gli allegati contengono la logica dei giorni di presenza in zona, il sistema di chilowatt-giorni, la possibilità di trasferire giorni tra navi, l'accesso a giorni aggiuntivi per cessazioni definitive e per programmi di osservazione scientifica rafforzata, nonché obblighi dettagliati di reporting.
Misure specie-specifiche nel Nord-Est Atlantico e nel Mediterraneo
Tra le misure più rilevanti figurano le restrizioni sulla spigola, specie gravemente minacciata, con divieto generale in talune divisioni e deroghe limitate per attrezzi, periodi e catture accessorie; la chiusura di tre mesi per l'anguilla europea in acque CIEM e mediterranee; il divieto sul cicerello in specifiche zone e periodi; e il divieto nel Porcupine Bank per un ampio elenco di specie nel mese di maggio 2019. Molte di queste misure sono accompagnate da obblighi di comunicazione mensile o periodica alla Commissione.
Divieti generali per specie protette
L'articolo 14 e le corrispondenti disposizioni per le navi di paesi terzi vietano in modo ampio la pesca, la detenzione, il trasbordo e lo sbarco di molte specie sensibili: numerose razze, mobulidi, pesci sega, squali pelagici e profondi, spinarolo, squadro, pesce violino e altre specie a rischio. In caso di cattura accidentale, gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati e non danneggiati. Questi divieti sono rafforzati da clausole che preservano le misure più severe previste in altre sezioni o da altri allegati.
Regimi regionali di gestione della pesca
Il testo recepisce in modo esteso le decisioni delle ORGP. Per l'ICCAT, disciplina capacità, quote di tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin e verdesca, con una quota aggiuntiva di 87 tonnellate per il tonno rosso destinata a flotte artigianali di specifiche regioni. Per la CCAMLR, oltre ai divieti e ai TAC per specie antartiche, disciplina la pesca sperimentale dell'austromerluzzo e la pesca del krill con modelli di notifica, coordinamento con il segretariato e dettagli tecnici di grande rilievo operativo. Per IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO e WCPFC sono previsti limiti di capacità, FAD, periodi di chiusura, limiti di cattura, divieti su specie accessorie e regole tecniche di monitoraggio.
Gestione della pesca in acque di paesi terzi e autorizzazioni
Per le acque di Norvegia, Fær Øer, Groenlandia, Jan Mayen e per il Venezuela, il regolamento stabilisce autorizzazioni, quantità e condizioni di accesso. L'allegato III fissa il numero massimo di autorizzazioni per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi; l'allegato VIII fa altrettanto per le navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione. Il regolamento collega tali autorizzazioni a contratti, limiti di capacità e condizioni specifiche, soprattutto per i lutiani in Guyana francese.
Allegati tecnici e tabelle di ripartizione
Gran parte della disciplina sostanziale è contenuta negli allegati, che riportano i TAC per specie e zona, le quote nazionali, le condizioni speciali, i codici di dichiarazione e le tabelle per il controllo. Gli allegati IIA e IIB contengono inoltre tabelle operative sui giorni di pesca e sui dati da trasmettere, mentre gli allegati IV, V, VI, VII e VIII recepiscono le limitazioni di capacità e autorizzazioni relative alle principali ORGP e ai paesi terzi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2019, salvo la disciplina sullo sforzo di pesca che decorre dal 1o febbraio 2019 e talune disposizioni CCAMLR applicabili dal 1o dicembre 2018. È prevista una disposizione transitoria che estende nel 2020, fino al nuovo regolamento annuale, alcuni divieti e periodi di chiusura. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L'articolo 1 stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, comprendendo TAC per il 2019 e, in alcuni casi, per il 2020, limiti di sforzo dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, possibilità di pesca nella zona CCAMLR dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 e talune possibilità nella zona IATTC per il 2019 e 2020. Gli articoli 2-4 definiscono i soggetti destinatari, includono la pesca ricreativa solo ove espressamente richiamata, e precisano nozioni chiave come TAC, contingente, valutazioni analitiche e le principali zone di pesca.
TAC, ripartizione tra Stati membri e gestione nazionale
L'articolo 5 rinvia all'allegato I per TAC e ripartizione tra Stati membri e consente ai pescherecci dell'Unione di pescare anche in acque di Norvegia, Groenlandia, Fær Øer e Jan Mayen nel rispetto delle condizioni applicabili. L'articolo 6 attribuisce a taluni stock la fissazione del TAC da parte dello Stato membro interessato, imponendo conformità ai principi della PCP e comunicazione alla Commissione entro il 15 marzo 2019 dei TAC adottati, dei dati scientifici utilizzati e delle ragioni di conformità.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e pool di scambio
L'articolo 7 disciplina la detenzione a bordo o lo sbarco delle catture non soggette all'obbligo di sbarco e la deroga per stock non bersaglio mantenuti entro limiti biologici di sicurezza. L'articolo 8 istituisce un meccanismo di scambio di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili con un prelievo del 6 % o del 3 % da specifici TAC del Mare del Nord; il pool è aperto dal 1o gennaio 2019, con accesso esclusivo degli Stati membri privi di contingenti fino al 31 marzo 2019, divieto di riporto o scambio dei quantitativi prelevati dal pool e restituzione dei quantitativi non utilizzati dopo il 31 marzo 2019.
Limitazioni dello sforzo di pesca
L'articolo 9 applica per il 2019 i limiti di sforzo di pesca di cui agli allegati IIA e IIB, relativi rispettivamente alla ricostituzione di nasello e scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, escluso il Golfo di Cadice, e alla gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e. Gli allegati IIA e IIB disciplinano in modo dettagliato giorni massimi di presenza in zona, sistema di chilowatt-giorni, trasferimenti di giorni tra navi, assegnazione di giorni aggiuntivi per cessazioni definitive e per programmi di osservazione scientifica rafforzata, nonché obblighi di comunicazione trimestrale e su richiesta.
Misure specie-specifiche: spigola, anguilla, cicerello e divieti generali
L'articolo 10 vieta la pesca della spigola in specifiche divisioni CIEM, con deroghe per taluni attrezzi e periodi limitati, oltre a restrizioni per la pesca ricreativa. L'articolo 11 impone un divieto di pesca dell'anguilla europea per tre mesi consecutivi da determinare dagli Stati membri tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020, con comunicazione entro il 1o giugno 2019. L'articolo 13 stabilisce una chiusura nel Porcupine Bank dal 1o al 31 maggio 2019 per numerose specie e vieta la pesca commerciale del cicerello con attrezzi trainati a maglia inferiore a 16 mm in determinate zone e periodi. L'articolo 14 elenca un ampio elenco di specie per le quali è vietata pesca, detenzione, trasbordo o sbarco, imponendo il rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente.
Divieti e misure per specie protette e sensibili
Gli articoli 14, 20, 26, 32, 33, 34, 39, 43 e 50 contengono divieti specifici per squali, mobulidi, pesci sega, razze, spinarolo, anguilla, pesce violino, tonno rosso e altre specie protette. Le misure comprendono divieto di pesca diretta, obbligo di rilascio di catture accidentali, divieto di sbarco di carcasse non sezionate, e, in diversi casi, prescrizioni territoriali molto puntuali. Molte di queste disposizioni sono espressamente richiamate anche dalla clausola transitoria dell'articolo 52 per la loro continuazione nel 2020 fino al nuovo regolamento annuale.
Autorizzazioni di pesca, trasferimenti e relazioni con le ORGP
L'articolo 16 fissa nell'allegato III il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione in acque di paesi terzi e prevede che gli scambi di contingenti possano comportare il necessario trasferimento di autorizzazioni, entro il limite complessivo per zona. L'articolo 17 disciplina i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito delle ORGP, con approvazione della Commissione e notifica al segretariato dell'ORGP, precisando che l'assegnazione o detrazione non altera la stabilità relativa tra Stati membri.
Regimi ICCAT: capacità, tonno rosso, pesce spada e squali
Gli articoli 18-20 e l'allegato IV recepiscono le misure ICCAT: limitazioni della capacità e del numero di pescherecci, tonnare e impianti di allevamento/ingrasso per il tonno rosso; quote per pesca ricreativa; divieti relativi a squali volpe, squali alalunga, pesci martello e squali seta. Sono previsti anche contingenti e ripartizioni per tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin e verdesca, con condizioni speciali e una quota aggiuntiva di 87 tonnellate per flotte artigianali di Grecia, Spagna e Portogallo nel 2019.
Regime CCAMLR: divieti, pesca sperimentale e krill
Gli articoli 21-23 e l'allegato V attuano le misure CCAMLR per la campagna 2018/2019 e 2019/2020: divieti di pesca diretta per specie e zone specifiche, pesca sperimentale di austromerluzzo con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, con notifica entro il 1o giugno 2019, nonché disciplina della pesca del krill antartico con notifica entro il 1o maggio 2019 e comunicazione al segretariato CCAMLR entro il 30 maggio 2019. È previsto l'uso di moduli standard, il divieto di impiegare navi inserite negli elenchi INN e condizioni tecniche dettagliate sulla raccolta di dati acustici e sulla stima del peso vivo.
Regime IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e altre ORGP
Gli articoli 24-40 recepiscono le misure delle principali ORGP per l'Oceano Indiano, il Pacifico meridionale, il Pacifico centro-occidentale, l'Atlantico sud-orientale e l'Atlantico tropicale americano. Sono fissati limiti di capacità, di FAD attivi o derivanti, divieti di periodi di chiusura, limiti di cattura per tonno obeso, pesce spada, tonno bianco e albacora, obblighi di sbarco integrale per talune catture nelle reti da circuizione, restrizioni sulla pesca di fondo e divieti di cattura di squali seta, squali alalunga e mobulidi. L'articolo 40 coordina le regole applicabili nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC.
Misure CGPM, Mare di Bering e SIOFA
Gli articoli 41-44 disciplinano i piccoli pelagici nelle sottozone geografiche CGPM 17 e 18, con limiti di cattura e di giorni di pesca; la chiusura di tre mesi per l'anguilla europea nel Mediterraneo e nelle acque salmastre; il divieto di pesca del merluzzo dell'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering; e misure provvisorie per la pesca di fondo nella zona SIOFA, differenziate in base all'attività storica delle navi.
Pesca di paesi terzi nelle acque dell'Unione
Gli articoli 45-50 disciplinano l'accesso delle navi norvegesi, færinghe e venezuelane alle acque dell'Unione, subordinandolo ai TAC e alle condizioni del regolamento e del regolamento (UE) 2017/2403. L'articolo 47 fissa il numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi nell'allegato VIII; l'articolo 48 estende alle navi di paesi terzi le condizioni di sbarco dell'articolo 7; l'articolo 49 impone un divieto al cicerello nella sottozona CIEM 4; l'articolo 50 elenca i divieti per numerose specie sensibili nelle acque dell'Unione.
Disposizioni finali, comitologia e transitorie
L'articolo 51 prevede l'assistenza del comitato per la pesca e l'acquacoltura e l'applicazione della procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. L'articolo 52 dispone che alcune misure, in particolare divieti e periodi di chiusura selezionati, continuino ad applicarsi nel 2020 fino al nuovo regolamento annuale. L'articolo 53 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1o gennaio 2019, con eccezioni dal 1o febbraio 2019 per i limiti di sforzo e dal 1o dicembre 2018 per talune disposizioni CCAMLR.
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