Regolamento (UE) 2019/758
Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un nucleo di misure minime e supplementari che banche e intermediari finanziari devono adottare quando operano tramite succursali o filiazioni in paesi terzi il cui ordinamento ostacola le politiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo del gruppo. Le misure riguardano la valutazione del rischio, la richiesta di consensi, la condivisione interna dei dati, i flussi informativi verso lo Stato membro d’origine, le verifiche rafforzate e, nei casi più gravi, la cessazione parziale o totale dell’operatività locale. Il testo impone inoltre una comunicazione tempestiva all’autorità competente, la dimostrazione dell’adeguatezza delle misure adottate e l’adozione di specifiche misure supplementari elencate tassativamente all’articolo 8. Si applica dal 3 settembre 2019 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Misure supplementari minime che enti creditizi e istituti finanziari devono adottare nei paesi terzi per mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo quando le norme locali ostacolano le politiche di gruppo.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e agli istituti finanziari dell’Unione che hanno stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi, oppure che intendono stabilirle, nei casi in cui l’ordinamento del paese terzo impedisca o limiti l’attuazione, a livello di gruppo, delle politiche e procedure previste dall’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849. Il regolamento copre in particolare situazioni di ostacolo alla condivisione e al trattamento dei dati dei clienti, al trasferimento di dati verso lo Stato membro d’origine, alla comunicazione di informazioni su operazioni sospette e alla conservazione documentale. Non incide sugli obblighi di vigilanza supplementare delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 né sulle misure rafforzate di adeguata verifica previste per i paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva.
Regolamento delegato (UE) 2019/758: misure supplementari antiriciclaggio nei paesi terzi
Il regolamento integra la direttiva (UE) 2015/849 definendo un insieme di misure minime e supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono adottare quando operano tramite succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. La disciplina risponde al problema degli ostacoli giuridici locali che possono impedire l’applicazione coerente delle politiche di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che l’obiettivo è garantire una risposta uniforme a livello dell’Unione nei casi in cui leggi straniere, ad esempio in materia di protezione dei dati o segreto bancario, limitino l’accesso, il trattamento o la condivisione delle informazioni necessarie al controllo antiriciclaggio. Il regolamento vuole assicurare che il gruppo mantenga una gestione del rischio efficace e dimostrabile verso l’autorità competente, lasciando impregiudicati i poteri di vigilanza supplementare dello Stato membro d’origine e le misure rafforzate previste per i paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica agli enti creditizi e agli istituti finanziari che abbiano, o intendano avere, succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. Il regolamento interviene quando il diritto del paese terzo impedisce o limita l’attuazione, a livello di gruppo, delle politiche e procedure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo previste dall’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.
Obblighi generali per ciascun paese terzo
Per ogni paese terzo interessato, gli intermediari devono almeno:
- valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui è esposto il gruppo;
- registrare, aggiornare e conservare la valutazione per poterla condividere con l’autorità competente;
- integrare tale rischio nelle politiche e procedure di gruppo;
- ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza di gruppo;
- garantire formazione mirata ed efficace al personale locale sui segnali di rischio.
Gestione delle limitazioni all’accesso alle informazioni e uso del consenso
Quando il paese terzo vieta o limita l’individuazione e la valutazione del rischio per un rapporto d’affari o un’operazione occasionale, perché ostacola l’accesso o l’uso di informazioni su clienti e titolari effettivi, il gruppo deve comunicare il caso all’autorità competente dello Stato membro d’origine entro 28 giorni di calendario dall’individuazione del paese terzo. Deve inoltre verificare se il consenso del cliente, e ove applicabile del titolare effettivo, possa legittimamente superare la restrizione e richiedere tale consenso nella misura consentita dal diritto locale.
Se il consenso non è ottenibile, devono essere adottate misure supplementari di gestione del rischio; se neppure tali misure sono sufficienti, la struttura nel paese terzo deve cessare il rapporto d’affari, non eseguire l’operazione occasionale oppure, in tutto o in parte, cessare l’operatività locale. La portata delle misure deve essere proporzionata al rischio e difendibile davanti all’autorità competente.
Condivisione interna dei dati dei clienti
L’articolo 4 disciplina i casi in cui il diritto del paese terzo impedisce o limita la circolazione, all’interno del gruppo, dei dati dei clienti per finalità antiriciclaggio. Anche qui è richiesta la comunicazione all’autorità competente entro 28 giorni e la verifica del possibile ricorso al consenso. In mancanza di consenso, devono essere adottate misure supplementari di gestione del rischio, tra cui almeno una delle misure dell’articolo 8, lettera a) o c), e, se il rischio lo richiede, ulteriori misure tra quelle previste dall’articolo 8, lettere da a) a c). Se il rischio permane non gestibile, l’operatività nel paese terzo deve cessare parzialmente o totalmente.
Comunicazione di operazioni sospette e flussi informativi verso la direzione
Quando il paese terzo impedisce la condivisione, con gli altri soggetti del gruppo, delle informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, la struttura locale deve informare l’autorità competente entro 28 giorni e trasmettere all’alta dirigenza del gruppo i dati necessari per valutare il rischio, inclusi almeno il numero di segnalazioni di operazioni sospette e dati statistici aggregati sulle circostanze che le hanno generate.
In aggiunta alle normali misure antiriciclaggio, occorre adottare misure supplementari tra quelle dell’articolo 8, lettere da a) a c) e da g) a i). Se ciò non basta, deve cessare l’operatività locale, in tutto o in parte.
Trasferimento dei dati ai fini di vigilanza
L’articolo 6 affronta il caso in cui il diritto del paese terzo vieti o limiti il trasferimento dei dati dei clienti verso uno Stato membro ai fini della vigilanza antiriciclaggio. Oltre alla comunicazione entro 28 giorni, il gruppo deve effettuare verifiche rafforzate, comprese ispezioni in loco o audit indipendenti quando proporzionati al rischio, per verificare che la succursale o filiazione applichi effettivamente le politiche di gruppo e gestisca correttamente i rischi.
Su richiesta, i risultati di tali verifiche devono essere comunicati all’autorità competente. Inoltre, la struttura locale deve inviare periodicamente alla direzione informazioni rilevanti, almeno sul numero di clienti ad alto rischio, sulle motivazioni della classificazione e sulle operazioni sospette individuate e segnalate; tali informazioni devono essere rese disponibili all’autorità competente su richiesta.
Conservazione dei documenti
Quando il paese terzo impedisce l’applicazione di misure di conservazione documentale equivalenti a quelle del capo V della direttiva (UE) 2015/849, il regolamento richiede una comunicazione all’autorità competente entro 28 giorni, la verifica della possibilità di usare il consenso per superare la restrizione e, se possibile, la richiesta di tale consenso. Se il consenso non è ottenibile, devono essere adottate misure supplementari, tra cui una o più misure dell’articolo 8, lettere da a) a c) e j), calibrate sul rischio.
Catalogo delle misure supplementari
L’articolo 8 contiene l’elenco delle misure supplementari utilizzabili nei diversi scenari:
- limitare l’offerta a prodotti e servizi finanziari a basso rischio;
- impedire agli altri soggetti del gruppo di fare affidamento sull’adeguata verifica svolta dalla struttura nel paese terzo;
- effettuare verifiche rafforzate, incluse ispezioni in loco o audit indipendenti;
- subordinare i rapporti o le operazioni ad alto rischio all’autorizzazione dell’alta dirigenza;
- identificare origine e, se del caso, destinazione dei fondi;
- rafforzare il monitoraggio continuo del rapporto e delle operazioni;
- condividere le informazioni alla base delle segnalazioni di operazioni sospette;
- sottoporre a monitoraggio continuo e rafforzato i clienti già segnalati da altri soggetti del gruppo;
- dotare le strutture locali di sistemi e controlli efficaci per individuare e segnalare operazioni sospette;
- conservare in modo sicuro, aggiornato e per il periodo più lungo consentito dalla legge, comunque almeno per la durata del rapporto, il profilo di rischio e le informazioni di adeguata verifica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 settembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 definisce il regolamento come fonte di misure supplementari, incluse quelle minime, che enti creditizi e istituti finanziari devono adottare per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo quando il diritto di un paese terzo impedisce l’attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849, presso succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite in tale paese.
Obblighi generali per paese terzo
L’articolo 2 impone, per ciascun paese terzo interessato, di valutare, registrare, aggiornare e conservare la valutazione del rischio di gruppo; prendere tale rischio in adeguata considerazione nelle politiche e procedure di gruppo antiriciclaggio; ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza di gruppo; e prevedere formazione mirata ed efficace per il personale nel paese terzo.
Valutazioni individuali del rischio e consenso
L’articolo 3 disciplina i casi in cui il paese terzo limita l’accesso o l’uso delle informazioni rilevanti su clienti e titolarità effettiva. In tal caso occorre informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine senza indugio e comunque entro 28 giorni di calendario dall’individuazione del paese terzo; valutare la possibilità di superare le restrizioni mediante il consenso di clienti e, ove applicabile, titolari effettivi; e richiedere tale consenso se compatibile con il diritto locale. Se il consenso non è ottenibile, devono essere adottate misure supplementari di gestione del rischio; se il rischio persiste, possono imporsi la cessazione del rapporto d’affari, il divieto di eseguire l’operazione occasionale o la cessazione parziale o totale dell’operatività delle strutture nel paese terzo. Le misure devono essere proporzionate al rischio e dimostrabili all’autorità competente.
Condivisione e trattamento dei dati dei clienti
L’articolo 4 copre i divieti o limiti alla condivisione e al trattamento dei dati dei clienti all’interno del gruppo per finalità antiriciclaggio. Prevede la comunicazione all’autorità competente entro 28 giorni, la verifica della possibilità di usare il consenso per superare le restrizioni e, in mancanza di consenso, l’adozione di misure supplementari tra cui almeno quelle dell’articolo 8, lettera a) o c), e, se necessario, ulteriori misure tra quelle dell’articolo 8, lettere da a) a c). Se il rischio resta non gestibile, è prevista la cessazione parziale o totale dell’operatività nel paese terzo.
Comunicazione di informazioni su operazioni sospette
L’articolo 5 si applica quando il paese terzo vieta o limita la circolazione delle informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 tra la struttura nel paese terzo e gli altri soggetti del gruppo. È richiesta la comunicazione all’autorità competente entro 28 giorni, nonché la trasmissione all’alta dirigenza di dati rilevanti, inclusi il numero di segnalazioni di operazioni sospette e dati statistici aggregati. In aggiunta alle misure ordinarie, devono essere adottate misure supplementari, tra cui una o più di quelle dell’articolo 8, lettere da a) a c) e da g) a i); in caso di insufficienza, si deve cessare in tutto o in parte l’operatività delle strutture nel paese terzo.
Trasferimento dei dati ai fini di vigilanza
L’articolo 6 riguarda il divieto o la limitazione del trasferimento verso uno Stato membro dei dati dei clienti utili alla vigilanza antiriciclaggio. Impone la comunicazione all’autorità competente entro 28 giorni, verifiche rafforzate incluse ispezioni in loco o audit indipendenti se proporzionati al rischio, la trasmissione dei risultati su richiesta, e l’invio periodico all’alta dirigenza di informazioni su clienti ad alto rischio e operazioni sospette. Tali informazioni devono poi essere rese disponibili all’autorità competente su richiesta.
Conservazione dei documenti
L’articolo 7 si applica quando il paese terzo impedisce misure di conservazione documentale equivalenti al capo V della direttiva (UE) 2015/849. In tal caso occorre informare l’autorità competente entro 28 giorni, verificare se il consenso del cliente e, se del caso, del titolare effettivo possa legittimamente superare il divieto, e richiedere tale consenso ove compatibile con il diritto locale. In mancanza di consenso, devono essere adottate misure supplementari, tra cui una o più di quelle dell’articolo 8, lettere da a) a c) e j), in funzione del rischio.
Misure supplementari tipizzate
L’articolo 8 elenca le misure supplementari che possono o devono essere adottate: offerta di soli prodotti e servizi a basso rischio; mancato ricorso, da parte di altri soggetti del gruppo, all’adeguata verifica svolta dalla struttura nel paese terzo; verifiche rafforzate e audit indipendenti; autorizzazione dell’alta dirigenza per rapporti o operazioni ad alto rischio; determinazione dell’origine e, se applicabile, della destinazione dei fondi; controllo continuo e rafforzato del rapporto; condivisione delle informazioni alla base delle segnalazioni di operazioni sospette; monitoraggio rafforzato dei clienti già segnalati da altri soggetti del gruppo; sistemi e controlli efficaci per individuare e segnalare operazioni sospette; conservazione aggiornata e sicura del profilo di rischio e dei dati di adeguata verifica per almeno la durata del rapporto d’affari, e comunque il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 settembre 2019. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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