Regolamento (UE) 2019/159
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce misure di salvaguardia definitive contro l’aumento delle importazioni di determinati prodotti siderurgici, ritenuto improvviso, significativo e tale da porre l’industria dell’Unione in una situazione di minaccia di grave pregiudizio. La misura scelta è un contingente tariffario per 26 categorie di prodotti, con contingenti specifici per alcuni paesi e contingenti residui trimestrali, accompagnato da un dazio supplementare del 25% sulle importazioni oltre contingente. Il regolamento disciplina anche esclusioni territoriali e settoriali, amministrazione dei contingenti, liberalizzazione progressiva, sospensione della vigilanza preventiva e meccanismo di riesame.
Misure di salvaguardia definitive, sotto forma di contingenti tariffari e dazio supplementare del 25%, sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti di acciaio individuate per codice NC negli allegati, con gestione per periodo di applicazione dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2021. Sono previste esclusioni per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, per alcuni paesi in via di sviluppo membri OMC che restano sotto la soglia dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, e per i paesi elencati all'articolo 6 (Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini). Sono inoltre previste assegnazioni specifiche per alcuni paesi fornitori e un contingente residuo globale per gli altri; le misure si applicano nel rispetto delle regole di origine non preferenziale e delle esclusioni derivanti da accordi bilaterali o dal SEE.
Misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Il regolamento adotta misure di salvaguardia definitive ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/478 e 2015/755, confermando l’impostazione già provvisoriamente introdotta con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013. La Commissione fonda l’intervento sull’accertamento di un aumento improvviso, netto e significativo delle importazioni di prodotti siderurgici nell’Unione, collegato a sviluppi imprevisti del mercato mondiale dell’acciaio, in particolare sovraccapacità globale e deviazione degli scambi innescata dalle misure statunitensi della Sezione 232.
Ambito oggettivo e definizione del prodotto
Il prodotto in esame comprende 28 categorie di prodotti di acciaio elencate nell’allegato I e considerate inizialmente come un gruppo unico; per rafforzare l’analisi, la Commissione ha anche esaminato tre "famiglie di prodotti": prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi. All’esito dell’istruttoria definitiva, due categorie inizialmente escluse nella fase provvisoria sono state incluse nell’ambito finale, mentre due categorie (11 e 23) sono state escluse perché non presentavano aumento delle importazioni nel periodo più recente. Il regolamento individua inoltre, nei considerando e negli allegati, le categorie e i codici NC/TARIC interessati.
Accertamento dell’incremento delle importazioni
La Commissione ha utilizzato i dati 2013-2017 integrati dal periodo più recente, definito come ultimi sei mesi del 2017 e primi sei mesi del 2018, per garantire la comparabilità. Le importazioni delle 26 categorie incluse nell’analisi finale sono aumentate complessivamente del 71% in termini assoluti, mentre la quota di mercato è salita dal 12,7% al 18,8%. Anche le tre famiglie di prodotti mostrano aumenti significativi: prodotti piatti (+64%), prodotti lunghi (+97%) e tubi (+60%). Tale andamento viene ritenuto sufficientemente recente, improvviso e significativo ai fini dell’articolo XIX del GATT e della normativa UE sulle salvaguardie.
Sviluppi imprevisti e nesso causale
La Commissione individua gli sviluppi imprevisti nella combinazione di sovraccapacità globale dell’acciaio, misure restrittive degli scambi adottate da paesi terzi e, in particolare, nelle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, entrate in vigore l’8 marzo 2018. L’istruttoria considera tali fattori come generatori di diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione. Il nesso causale viene confermato perché l’aumento delle importazioni è ritenuto idoneo a provocare, o a intensificare, la minaccia di grave pregiudizio all’industria unionale, mentre altri fattori evocati dalle parti interessate (costi delle materie prime, export dell’industria UE, importazioni intra-gruppo) non risultano sufficienti a interrompere tale nesso.
Minaccia di grave pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria siderurgica dell’Unione viene descritta come vulnerabile e solo parzialmente ripresa nel 2017 dopo un deterioramento marcato nel triennio precedente. I principali indicatori evidenziano: aumento del consumo dell’Unione del 14% tra 2013 e 2017, crescita delle vendite interne solo del 7%, calo della quota di mercato da 87,3% a 81,9%, riduzione dei prezzi di vendita fino al 2016, forte compressione della redditività e perdita di 9.208 posti di lavoro. L’analisi aggiornata del 2018 conferma la prosecuzione della pressione importativa e il rischio di ulteriore peggioramento in assenza di misure definitive.
Interesse dell’Unione e forma della misura
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/478, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione e conclude che la misura più equilibrata è un contingente tariffario, capace di preservare i flussi storici di commercio senza impedire l’accesso al mercato UE. Il contingente è fissato, come regola generale, sulla base delle importazioni medie 2015-2017 aumentate del 5%, per contemperare esigenze dell’industria unionale, importatori e utilizzatori. L’aliquota fuori contingente è stabilita al 25%, considerata proporzionata e funzionale a disincentivare la deviazione degli scambi da mercati come quello statunitense verso l’Unione.
Ripartizione dei contingenti e gestione trimestrale
Per varie categorie il contingente è ripartito tra specifici paesi con interesse di fornitura significativo; la parte residua è gestita per ordine di arrivo in base a contingenti trimestrali. Il regolamento consente il trasferimento dei saldi non utilizzati al trimestre successivo, ma non oltre l’ultimo trimestre dell’anno di applicazione. In casi specifici, la Commissione introduce sottocategorie per alcuni prodotti (ad esempio nella categoria 3 e nella categoria 4) per evitare che prodotti standard assorbano i contingenti a danno di prodotti specializzati, come quelli per l’automotive o per applicazioni strategiche.
Esclusioni territoriali e paesi in via di sviluppo
Restano esclusi i paesi del SEE, cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein, oltre a specifici paesi menzionati nell’articolo 6. Il regolamento applica inoltre la clausola di esclusione per i paesi in via di sviluppo membri OMC che non superano la soglia del 3% delle importazioni dell’Unione, salvo il superamento complessivo del 9% da parte del gruppo dei paesi in sviluppo esclusi. L’allegato III.2 individua, categoria per categoria, i paesi in via di sviluppo che restano soggetti alle misure.
Rapporti con altri strumenti commerciali
La Commissione precisa che le misure di salvaguardia non si sovrappongono, quanto a finalità, alle misure antidumping e compensative: queste ultime reprimono pratiche sleali e si applicano per paese/origine, mentre le salvaguardie rispondono a un aumento generale delle importazioni. Tuttavia, in caso di cumulo oltre il contingente, la Commissione si riserva di riesaminare e, se necessario, sospendere o ridurre i dazi antidumping/compensativi per evitare una duplicazione eccessiva degli effetti protettivi. Il regolamento sospende altresì le misure di vigilanza preventiva del regolamento (UE) 2016/670 per i prodotti interessati.
Durata, liberalizzazione progressiva e riesame
Le misure hanno durata triennale, dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2021, con liberalizzazione progressiva mediante aumento del contingente in franchigia del 5% dopo ciascun anno di applicazione. La Commissione prevede un monitoraggio continuo e un riesame almeno annuale, con prima inchiesta di riesame non oltre il 1° luglio 2019, in presenza di variazioni delle circostanze rilevanti, inclusi cambiamenti della domanda, nuove misure commerciali o ulteriori sviluppi della Sezione 232 statunitense.
Disposizioni principali
Istituzione delle misure definitive
L'articolo 1 apre un contingente tariffario per le importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (allegato I), per i periodi indicati negli allegati IV.1 e IV.2. Per tutte le categorie, salvo la categoria 1, una parte del contingente è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV; la parte residua e il contingente della categoria 1 sono gestiti "per ordine di arrivo" su base trimestrale. Se il contingente è esaurito, per le categorie dell'allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25% sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione.
Gestione dei contingenti e regole di utilizzo
L'articolo 1 prevede la chiusura dei prelievi il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine di ciascun trimestre e il trasferimento automatico dei saldi non utilizzati al trimestre successivo, con esclusione del saldo dell'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione. Se il contingente specifico per paese si esaurisce, nel solo ultimo trimestre dell'anno di applicazione il paese può accedere alla parte residua del contingente della medesima categoria.
Origine, dazi e interessi di mora
L'articolo 2 rinvia alle regole UE sull'origine non preferenziale per determinare l'origine dei prodotti. Stabilisce inoltre che, salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali e fissa il tasso di interesse di mora per i rimborsi al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GU UE, maggiorato di 1 punto percentuale.
Amministrazione dei contingenti
L'articolo 3 affida la gestione dei contingenti alla Commissione e agli Stati membri secondo il sistema di cui agli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'articolo 4 impone una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione per garantire il rispetto del regolamento.
Esclusioni per paesi e categorie di sviluppo
L'articolo 5 esclude dall'applicazione delle misure le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato III, mentre l'allegato III.2 indica, per ciascuna delle 26 categorie, i paesi in via di sviluppo cui le misure si applicano effettivamente. L'articolo 6 esclude espressamente Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa ed Eswatini.
Sospensione della vigilanza preventiva
L'articolo 7 sospende, per i prodotti di cui all'allegato IV, le misure di vigilanza preventiva introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 per tutto il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia.
Riesame delle misure
L'articolo 8 consente alla Commissione di riesaminare le misure durante il periodo di applicazione degli allegati IV.1 e IV.2 in caso di variazione delle circostanze. Nel considerando 161 si indica che il primo riesame dovrà essere avviato al più tardi entro il 1° luglio 2019 e che il riesame può riguardare, tra l'altro, domanda, misure antidumping/compensative e sviluppi della Sezione 232 statunitense.
Riscossione definitiva di importi provvisori
L'articolo 9 dispone che gli importi eventualmente pagati a titolo di dazi supplementari ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 relativi ai prodotti dell'allegato IV sono riscossi definitivamente al livello previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.
Durata e applicazione temporale
L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dai considerando emerge che le misure durano tre anni, compreso il periodo provvisorio, con scadenza il 30 giugno 2021; i contingenti sono articolati in tre periodi di applicazione e il livello del contingente in franchigia è aumentato del 5% dopo ogni anno, con prime liberalizzazioni dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2020.
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