Cassazione Civile, Ordinanza n. 35166/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una condomina volta a ottenere la chiusura di una porta realizzata da un'altra condomina sul pianerottolo della scala, porta che consentiva l'accesso a un locale di proprietà esclusiva. La ricorrente sosteneva che l'opera non fosse autorizzata, che determinasse una illegittima servitù di passaggio e che comportasse un mutamento di destinazione e un uso più intenso del vano comune, con violazione dell'art. 1102 c.c. e delle norme sulle servitù prediali. Con il secondo motivo denunciava inoltre nullità della sentenza d'appello per omesso esame di un fatto decisivo e per carenza di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse chiarito le ragioni giuridiche del proprio convincimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le deduzioni difensive dei precedenti gradi di merito senza formulare critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la porta integrasse una modifica sostanziale del bene comune o un mutamento di destinazione, qualificando l'intervento come uso, sia pure più intenso, consentito dall'art. 1102 c.c. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la sentenza d'appello aveva esposto con sufficiente chiarezza la ratio decidendi richiamando l'art. 1102 c.c. e applicandolo al caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
La disposizione è stata richiamata per affermare che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri pari uso; la realizzazione della porta è stata ricondotta a un uso più intenso ma consentito del bene comune, non a una modifica sostanziale o a un mutamento di destinazione.
artt. 1027-1031 c.c.
Le norme sulle servitù prediali sono state invocate dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non specificamente idonea a scalfire la motivazione di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È stata richiamata quale parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stata evocata insieme all'art. 132 n. 4 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello esplicitasse adeguatamente la ratio.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
È stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso, reputandosi le censure manifestamente infondate alla luce dei principi già affermati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di uso della cosa comune, l'installazione di una porta o di un accesso sul pianerottolo non è illegittima se non comporta una modificazione sostanziale del bene né un mutamento della sua destinazione, potendo integrare un uso più intenso consentito dall'art. 1102 c.c.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito richiami la norma applicabile e ne faccia un'applicazione comprensibile al caso concreto, indicando perché l'opera contestata resti entro i limiti dell'uso consentito della cosa comune.
- In cassazione non è sufficiente riproporre le difese svolte nei precedenti gradi: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le doglianze relative a una supposta violazione delle norme sulle servitù non possono essere accolte se il fatto controverso è stato qualificato dal giudice di merito come esercizio del potere di uso della cosa comune e non come imposizione di un peso reale.
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