Sentenza del 27/04/2016 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - rimborso - decadenza - termine iniziale di decorrenza - pronuncia della Corte di Giustizia successiva al pagamento del tributo - efficacia retroattiva - limite - rapporti già esauriti - certezza del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la norma interna applicata, anziché dalla data del pagamento del tributo. Invocava quindi l'efficacia retroattiva della pronuncia comunitaria e l'impossibilità di esercitare prima il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha escluso la fondatezza della pretesa. Anche quando una pronuncia della Corte di Giustizia accerta il contrasto tra una norma interna e il diritto comunitario, il termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento. L'efficacia retroattiva della pronuncia incontra il limite dei rapporti già esauriti, in applicazione del principio di certezza del diritto. Non è leso il diritto del contribuente che abbia atteso passivamente la scadenza del termine senza attivarsi per contestare la compatibilità della norma interna. La domanda di rimborso è stata quindi ritenuta tardiva e la posizione dell'Amministrazione finanziaria è risultata prevalente.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte decorre dalla data del versamento, anche se l'illegittimità della norma applicata viene accertata successivamente dalla Corte di Giustizia.
Art. 2935 del codice civile
La decorrenza del termine è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato, il contribuente poteva attivarsi per contestare la norma interna e non può far decorrere il termine dalla successiva pronuncia comunitaria.
Principio della certezza del diritto
L'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia non riapre indefinitamente rapporti già esauriti, in particolare quando siano maturati termini di decadenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, incluse Cass. SS. UU. n. 13676/2014
Conferma che la pronuncia comunitaria dichiarativa dell'incompatibilità della norma interna non sposta il dies a quo del termine per il rimborso e non incide sui rapporti ormai definiti.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma tributaria con il diritto dell'Unione europea non fa normalmente decorrere da quel momento il termine per chiedere il rimborso.
- Per verificare la tempestività di un'istanza di rimborso occorre individuare il termine previsto dalla disciplina applicabile e calcolarlo, di regola, dalla data del versamento o dall'altro evento espressamente stabilito dalla legge.
- I termini di decadenza già maturati possono rendere il rapporto tributario esaurito e impedire che una pronuncia successiva riapra la possibilità di ottenere il rimborso.
- Il contribuente non può giustificare la tardività limitandosi ad attendere una futura pronuncia giudiziaria: deve valutare tempestivamente la legittimità della pretesa e, se necessario, presentare l'istanza o promuovere le azioni disponibili entro i termini.
- L'efficacia retroattiva del diritto dell'Unione opera nel rispetto dei principi di certezza del diritto e stabilità dei rapporti definiti, salvo diverse specifiche indicazioni della Corte di Giustizia o della normativa applicabile.
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