Sentenza del 27/04/2016 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - ricognizione di debito - natura dichiarativa - sussiste - art. 3, d.P.R. n. 131/86 - applicazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricognizione di debito è stata qualificata come atto avente natura meramente dichiarativa e non sostanziale. Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione l'art. 3 del d.P.R. n. 131/1986, con aliquota dell'1%, e non l'art. 9, che prevede l'aliquota del 3% per le prestazioni a contenuto patrimoniale. L'esito è quindi favorevole al contribuente, nella misura in cui viene esclusa l'applicazione dell'aliquota più elevata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di una ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro. La ricognizione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., non costituisce una nuova e autonoma fonte dell'obbligazione, ma presuppone un rapporto fondamentale preesistente e produce principalmente effetti processuali, poiché dispensa il destinatario dalla prova della causa o del rapporto sottostante. Il motivo della contestazione consiste quindi nello stabilire se debba applicarsi l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 131/1986 per gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, oppure l'aliquota residuale del 3% prevista dall'art. 9 dello stesso decreto per gli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 1988 del codice civile
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
La ricognizione di debito non crea un'obbligazione autonoma, ma presuppone un rapporto fondamentale preesistente e determina un'inversione dell'onere della prova, con effetto prevalentemente processuale.
Art. 3 del d.P.R. n. 131/1986
Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura.
La norma si applica alla ricognizione di debito perché l'atto ha natura dichiarativa e non comporta, di per sé, una nuova prestazione patrimoniale. L'aliquota applicabile è quella dell'1%.
Art. 9 del d.P.R. n. 131/1986
Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
La disposizione ha carattere residuale e non si applica quando l'atto è riconducibile alla categoria degli atti dichiarativi disciplinati dall'art. 3.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro occorre qualificare la sostanza giuridica dell'atto, non limitarsi alla sua denominazione formale.
- Una ricognizione di debito, se si limita a riconoscere un rapporto obbligatorio già esistente senza trasferire beni o creare una nuova prestazione, ha natura dichiarativa.
- Agli atti meramente dichiarativi relativi a rapporti preesistenti si applica l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 131/1986.
- L'aliquota residuale del 3% prevista dall'art. 9 può essere applicata solo quando l'atto contiene una prestazione patrimoniale autonoma e non è già disciplinato da una disposizione specifica.
- Se il documento denominato ricognizione di debito contiene anche novazione, riconoscimento di una nuova obbligazione, trasferimenti o altre prestazioni autonome, la qualificazione fiscale potrebbe cambiare e richiedere un'analisi distinta.
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