Sentenza del 27/04/2016 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che aveva riconosciuto alla Provincia il diritto al rimborso di 69.752,63 euro, versati negli anni 2008-2011 a titolo di tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile. L'Agenzia ha sostenuto che la tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972 fosse ancora vigente, nonostante l'entrata in vigore del D.lgs. n. 259/2003, e che l'abbonamento telefonico costituisse il titolo sostitutivo della licenza di stazione radio. Ha inoltre contestato che la Provincia potesse beneficiare dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tuttora applicabile la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per telefonia mobile, richiamando l'art. 21 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972, l'art. 160 del D.lgs. n. 259/2003, il DM n. 33/1990, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 4, del DL n. 4/2014, convertito dalla legge n. 50/2014, e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9560/2014. Ha inoltre considerato gli enti locali non equiparabili alle Amministrazioni dello Stato ai fini dell'esenzione. Il rimborso richiesto dalla Provincia è stato quindi negato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti e del successivo intervento chiarificatore della Cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 50, 51, 52 e 53
Disciplinano la proposizione dell'appello nel processo tributario; sono stati richiamati dall'Agenzia delle Entrate quale base processuale dell'impugnazione.
DPR 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1
La tassa sulle concessioni governative si applica ai provvedimenti amministrativi e agli altri atti elencati nella tariffa allegata.
La norma individua il presupposto generale della tassa, collegandolo agli atti e ai provvedimenti inclusi nella tariffa.
DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa, art. 21
Prevede la tassa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. La disposizione è stata ritenuta ancora vigente anche dopo il D.lgs. n. 259/2003.
D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 3, 4, 160 e 219
Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'art. 160 è stato considerato la disposizione attualmente corrispondente alla precedente disciplina sulle stazioni radioelettriche. L'art. 219 è stato usato come criterio interpretativo per escludere che la liberalizzazione del settore avesse comportato l'abrogazione della tassa.
DM 13 febbraio 1990, n. 33
Il documento attestante la condizione di abbonato sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio.
L'abbonamento al servizio radiomobile è equiparato alla licenza d'uso dell'apparecchiatura e costituisce il titolo rilevante ai fini dell'applicazione della tassa.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Ha modificato la disciplina dell'art. 21 della tariffa, estendendo l'esenzione ai non udenti; tale modifica è stata considerata una conferma della persistente vigenza della tassa.
DL 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
Per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
La norma di interpretazione autentica ha chiarito che le apparecchiature terminali della telefonia mobile rientrano nella previsione dell'art. 21 della tariffa e che la tassa continua ad applicarsi agli abbonamenti di telefonia cellulare.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 9560/2014
Ha confermato la legittimità e la persistente applicabilità della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari, escludendo l'abrogazione implicita derivante dal D.lgs. n. 259/2003 e negando l'assimilazione dei Comuni e degli enti locali alle Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- L'entrata in vigore di una nuova disciplina di liberalizzazione o autorizzazione amministrativa non comporta automaticamente l'abrogazione di un tributo precedentemente previsto: occorre verificare l'esistenza di un'abrogazione espressa o di un'incompatibilità normativa effettiva.
- Ai fini della tassa di concessione governativa, il contratto di abbonamento alla telefonia mobile può essere considerato il titolo sostitutivo della licenza di stazione radio e quindi il presupposto del tributo.
- Una norma successiva qualificata come interpretazione autentica può chiarire retroattivamente il significato di una disposizione precedente e orientare la decisione anche su periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- Gli enti locali, come Province e Comuni, non sono automaticamente equiparati alle Amministrazioni dello Stato e non possono beneficiare delle relative esenzioni se la norma non li ricomprende espressamente.
- Quando la giurisprudenza è stata a lungo contrastante e interviene una pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite, il giudice può compensare le spese processuali anche se una parte risulta soccombente.
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