Sentenza del 27/04/2016 n. 2359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Mancata tempestiva comunicazione di perdita di possesso - Esenzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2009, sostenendo di non essere più tenuta al pagamento perché aveva consegnato il veicolo, il 17 marzo 2004, a un autosalone con mandato a vendere e che il mezzo era stato successivamente ceduto a un'altra società con atto notarile. Tuttavia, al momento rilevante, non risultava annotata al PRA alcuna perdita di possesso o trasferimento idoneo a rendere opponibile all'Amministrazione la cessazione della disponibilità del veicolo.
La decisione
L'appello della contribuente è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. La mancata tempestiva comunicazione all'ACI e la mancata annotazione della perdita di possesso al PRA impediscono di ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica, anche se il veicolo era stato consegnato a un'impresa per la rivendita. L'Amministrazione può fare affidamento sulle risultanze del PRA e pretendere il tributo dal soggetto che vi risulta intestatario. La successiva sentenza del Giudice di Pace non era opponibile all'Amministrazione, essendo intervenuta dopo la notifica dell'atto impugnato. La contribuente può eventualmente agire in sede ordinaria contro l'impresa o altri soggetti responsabili per ottenere il rimborso di quanto pagato o il risarcimento dei danni. È stato inoltre riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Sud e le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, commi 32 e 43-48, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
Al pagamento della tassa di circolazione sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari del veicolo dal pubblico registro automobilistico.
La tassa automobilistica può essere richiesta al soggetto che risulta proprietario o intestatario al PRA. La consegna del veicolo a un'impresa per la rivendita non produce, da sola, l'esenzione temporanea se l'impresa non comunica tempestivamente i dati del veicolo e del titolo di consegna.
Legge Regione Lazio n. 2 del 2004, art. 6
In caso di perdita di possesso, l'esenzione dal pagamento è subordinata alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico.
La perdita di possesso deve risultare formalmente annotata al PRA per poter essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Legge Regione Lazio n. 13 del 2013, art. 5
La disposizione è stata richiamata dal giudice a sostegno dell'obbligo tributario gravante sul soggetto che risultava intestatario del veicolo nel periodo d'imposta.
Cassazione civile, sezione tributaria, 24 giugno 2011, n. 13952
La mancata tempestiva comunicazione all'ACI, da parte dell'impresa, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo; resta fermo in capo al proprietario l'obbligo di pagamento, mentre l'omissione dell'impresa può costituire fonte di responsabilità.
Gli adempimenti pubblicitari e la tempestiva comunicazione sono essenziali per rendere opponibile all'Amministrazione la perdita di possesso; l'eventuale responsabilità dell'impresa deve essere fatta valere separatamente.
Cassazione civile, sezione II, 15 settembre 2009, n. 19875
L'onere economico del tributo ricade su chi è l'effettivo proprietario nel periodo cui il debito si riferisce; questi deve rimborsare quanto pagato a colui che risulta ancora proprietario al PRA per l'omessa annotazione del trasferimento.
Le risultanze del PRA individuano il debitore nei rapporti con il Fisco, ma non escludono i rapporti interni di rivalsa o rimborso tra l'effettivo proprietario e il soggetto formalmente intestatario.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, la situazione risultante dal PRA è normalmente decisiva nei rapporti con l'Amministrazione: chi vi risulta intestatario alla scadenza del termine di pagamento può essere chiamato a pagare.
- La vendita, la consegna a un autosalone, il mandato a vendere o la perdita materiale del possesso non sono sufficienti, da soli, a ottenere l'esenzione se non sono seguiti dagli adempimenti richiesti e dall'annotazione al PRA.
- La mancata comunicazione dell'impresa incaricata della rivendita può generare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale verso il proprietario, ma non elimina automaticamente l'obbligo tributario verso l'ente impositore.
- Un provvedimento giudiziario successivo alla notifica della cartella può non essere opponibile all'Amministrazione per il periodo già accertato, soprattutto quando contrasta con le risultanze del PRA disponibili al momento dell'azione fiscale.
- Dopo aver pagato il tributo per evitare l'azione esattiva, il soggetto formalmente intestatario può valutare un'azione di rimborso o risarcimento nei confronti di chi ha omesso gli adempimenti necessari, purché ne dimostri la responsabilità e il danno.
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