Sentenza del 27/04/2016 n. 1139 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Convenzione contro le doppie imposizioni - Modello OCSE - redditi diversi art. 22 - art. 67 TUIR - identità - è tale - tassazione nel Paese della fonte - mancanza di stabile organizzazione - non è possibile - disponibilità di conto corrente bancario - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto imponibili in Italia redditi diversi realizzati all'estero, ricostruiti anche sulla base delle movimentazioni effettuate su un conto corrente italiano. Il contribuente ha contestato tale pretesa invocando l'articolo 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda, applicabile anche ai residenti nelle Antille Olandesi, sostenendo di essere fiscalmente residente all'estero e di non disporre in Italia di una stabile organizzazione. La mera intestazione o disponibilità di un conto corrente italiano, secondo il ricorrente, non costituiva un collegamento sufficiente per assoggettare a imposizione italiana redditi prodotti all'estero.
La decisione
La pretesa impositiva italiana è stata esclusa. L'articolo 22 della Convenzione, conforme al modello OCSE, è stato ritenuto applicabile ai redditi diversi di cui all'articolo 67 TUIR. In assenza di una stabile organizzazione o di altro valido criterio di collegamento con l'Italia, tali redditi non potevano essere tassati nello Stato italiano. La semplice disponibilità di un conto corrente bancario in Italia non è stata considerata sufficiente a radicare la potestà impositiva italiana sui proventi realizzati all'estero da un soggetto certamente residente in un altro Paese.
Norme richiamate
Articolo 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda
dispone la detassazione dei redditi diversi prodotti in uno Stato da un residente nel territorio dell'altro
La disposizione attribuisce rilievo alla residenza fiscale del contribuente e al luogo di produzione del reddito, escludendo la tassazione nello Stato italiano quando il reddito diverso è prodotto all'estero da un residente dell'altro Stato, salvo la sussistenza di uno specifico criterio convenzionale di collegamento.
Articolo 67 del TUIR
I redditi qualificabili come redditi diversi ai sensi della norma rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 22 della Convenzione, purché siano valutati secondo la ripartizione della potestà impositiva prevista dalla Convenzione stessa.
Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni
La Convenzione Italia-Olanda è stata interpretata in coerenza con i principi del modello OCSE, valorizzando la residenza fiscale e la presenza di una stabile organizzazione come criteri di collegamento rilevanti per la tassazione.
Massime di principio
- La tassazione di un reddito transnazionale deve essere verificata prima di tutto alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, che può prevalere sulle regole interne del TUIR.
- Per un soggetto fiscalmente residente all'estero, la mera intestazione o disponibilità di un conto corrente in Italia non è, di per sé, sufficiente a rendere imponibili in Italia i redditi prodotti all'estero.
- L'Amministrazione finanziaria deve individuare uno specifico criterio di collegamento previsto dalla legge o dalla Convenzione, come la residenza fiscale italiana, la fonte italiana del reddito o una stabile organizzazione in Italia.
- Le movimentazioni su un conto corrente possono avere valore indiziario o probatorio, ma non determinano automaticamente la potestà impositiva italiana sul reddito sottostante.
- La conclusione può cambiare se il contribuente è fiscalmente residente in Italia, se il reddito è prodotto in Italia oppure se opera tramite una stabile organizzazione o altra struttura economicamente rilevante nel territorio italiano.
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