Sentenza del 27/04/2016 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - terreni edificabili - vincolo di destinazione pubblica - presupposto impositivo - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento a ICI di terreni qualificati come edificabili dal Piano Regolatore Generale, sostenendo che la destinazione urbanistica consentiva l’edificazione esclusivamente mediante iniziativa pubblica. La mera classificazione formale del terreno come edificabile non sarebbe stata sufficiente a integrare il presupposto impositivo, poiché mancava una concreta e attuale possibilità di utilizzazione edificatoria da parte del privato.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, ai fini ICI, la sola edificabilità astratta o formale non basta: la capacità edificatoria deve essere concretamente fruibile dal proprietario privato. I terreni destinati dal PRG a edificazione mediante esclusiva iniziativa pubblica non sono imponibili, salvo che il vincolo non impedisca in modo assoluto ogni possibilità edificatoria privata. Di conseguenza, l’imposizione ICI è stata esclusa per i terreni privi di effettiva fruibilità edificatoria privata.
Norme richiamate
Disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Ai fini dell’assoggettamento ad ICI, non è sufficiente quale presupposto d’imposta la mera edificabilità del terreno: occorre che tale qualità sia fruibile dal privato.
Il presupposto impositivo richiede una concreta possibilità di utilizzazione edificatoria, non una semplice qualificazione urbanistica astratta.
Piano Regolatore Generale (PRG)
Terreni qualificati in P.R.G. come edificabili ma a sola iniziativa pubblica
La destinazione urbanistica a iniziativa esclusivamente pubblica può escludere l’imponibilità ICI quando impedisce al proprietario privato di esercitare concretamente la capacità edificatoria; il vincolo non deve però essere necessariamente assoluto.
Massime di principio
- La qualificazione di un terreno come edificabile non determina automaticamente l’imponibilità: occorre verificare se il proprietario possa effettivamente esercitare la capacità edificatoria.
- I vincoli urbanistici che subordinano l’edificazione all’iniziativa pubblica possono escludere il presupposto impositivo quando rendono non concretamente utilizzabile il terreno da parte del privato.
- La valutazione deve considerare la situazione urbanistica effettiva e le concrete possibilità di trasformazione del bene, non soltanto la sua classificazione nel PRG.
- Un vincolo non deve necessariamente impedire in modo assoluto qualsiasi edificazione privata: è sufficiente che, in concreto, renda non fruibile dal privato la capacità edificatoria rilevante ai fini dell’imposta.
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